CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 27286/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24080/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 474, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente– Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SACCA’ CONCETTA, SACCA ’ CONCETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 98 – Intimati– sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] 98, elettivamente domiciliato in ROMA V. [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente incidentale– Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SACCA’ CONCETTA, [OSCURATO:PERSONA] – Intimati– avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di MESSINA n. 948/2019depositata il 19/12/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] (odierno ricorrente) convenne dinanzi al Tribunale di Messina il condominio [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 98 (odierno controricorrente), per sentirlo dichiarare custode delle parti comuni, e condannarlo ad eseguire specifici interventi volti alla eliminazione di infiltrazioni che l’attore aveva lamentato verificarsi al piano cantinato dello stesso condominio, all’epoca di sua proprietà. In secondo luogo, l’attore chiese che venisse accertato e riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno per lesione del credito da esso vantato. 2. A sostegno della propria d omanda, il Cucinotta addusse: (1 ) di essere proprietario di un deposito di circa 700 mq sito all’interno del condominio convenuto; (2) che per l’acquisto di detto immobile egli aveva acceso un mutuo fondiario di euro 154.937,07, a garanzia del quale sull’immobile stesso era stata iscritta ipoteca in favore del Banco di Roma; (3) che successivamente, in data 25/05/2001, concluse un contratto preliminare di vendita del deposito con i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali venne concesso l’immediato godimento del bene, per il prezzo di euro 154.937,07, con accollo interno del mutuo; (4) che i promissari acquirenti omisero di pagare alcune rate di mutuo e, per sopperire a tale mancanza, l’attore dovette vendere metà di un appartamento di sua proprietà sito in Rometta (ME). 3. Contest ualmente, il Cucinotta chiese e ottenne ingiunzione di pagamento nei confronti dei due promissari acquirenti, i quali proposero opposizione al d.i., giudizio conclusosi con il rigetto dell’opposizionee conferma del decreto ingiuntivo. 4. Successivamente , il [OSCURATO:PERSONA] rinunciò alla promessa di acquisto, rimanendo così unico promissario acquirente il [OSCURATO:PERSONA], il quale nel corso degli anni si rese nuovamente moroso nel pagamento delle rate di mutuo. 5. [OSCURATO:PERSONA] promosse nuovo ricorso per ottenere ingiunzione di pagamento, con esito positivo . T uttavia, l ’ ingiunto notific ò atto di opposizione, chiedendo, stavolta, anche la risoluzione delcontratto preliminare per gravi difetti dell’immobile dovuti ad infiltrazioni di umidità. 6. [OSCURATO:PERSONA] addusse che in tale giudizio ven ne espletata CTU , dalla quale emerse la presenza di infiltrazioni ascrivibili a colpa grave del condominio, e che quest’ultimo dapprima manifestava la volontà di acquistare l’immobile, per poi ritirare la sua proposta. Nel frattempo, scadute le altre rate di mutuo, la banca reclamò il pagamento in un’unica soluzione dell’intera somma dovuta (pari ad euro 80.843,88), non posseduta dall’attore. 7. Sulla base di quanto sopra, e ritenendo responsabile per tutti gli avvenimenti il condominio convenuto ex art. 2051 c.c., il Cucinotta ne chiese la condanna: (1)all’esecuzione delle opere necessarie per eliminare le infiltrazioni e per mettere in sicurezza il bene ; (2 ) al risarcimento dei danni materiali arrecati all’immobile; (3) al risarcimento del danno per il mancato godimento del bene e per la risoluzione del contratto preliminare di vendita chiesta dal [OSCURATO:PERSONA]; (4) al risarcimen to per la vendita di metà dell’appartamento sito in Rometta, nonché per la perdita del deposito per cui è causa, venduto all’incanto in seguito alla procedura esecutiva intrapresa dalla banca mutuante. 8. Il condominio si costituì contestando la propria respo nsabilità per i fenomeni lamentati e dichiarandosi disponibile ad eliminare le sole infiltrazioni provenienti dal pavimento dell’edificio. Chiese, altresì, di essere autorizzato a chiamare in giudizio le sigg.re [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietarie del fondo limitrofo, e la SICOED, impresa costruttrice del condominio stesso, per essere dagli stessi manlevato in caso di condanna. 9. [OSCURATO:PERSONA] e Concettina si costituirono eccependo il difetto di competenza del Tribunale adito in favore del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche, giacché vennero chiamate in causa a fronte della presenza nel loro fondo, a ridosso con il muro condominiale, di una condotta idrica che avrebbe causato parte dei danni lamentati. In ogni caso, contestarono la riconducibilità delle infiltrazioni alla tubazione esistente nel loro terreno, giacché da una perizia di parte sarebbe stata esclusa una perdita nella tubazione stessa. 10. Il Tribunale di Messina dispose CTU contabile per accertare quanto lamentato dall’attore ed ammise, altresì, le prove testimoniali richieste. Dall’escussione dei testi indicati dal Condominio convenuto emerse che le condizioni del cantinato erano andate incontro, nel tempo, ad un rilevante degrado e, in particolare, da quando nella detenzione dello stesso vi era stata una successione tra la ditta Carbone, che lo utilizzava per l’esposizione di mobili, ed i promissari acquirenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 11. Esaurita la fase istruttoria , intervennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali successori a titolo particolare nel diritto controverso, dato che, nelle more del giudizio, avevano acquistato all’asta il cantinato de quonell’ambito della procedura espropriativa promossa dalla banca mutuante. 12. Con sentenza n. 1143/2018 il Tribunale di Messina accol se parzialmente le domande attoree, condannando il condominio convenuto al risarcimento del danno da lesione del credito per l’importo di euro 40.422,00, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali. 13. Avverso la predetta sentenza Santa e [OSCURATO:PERSONA] proposero gravame dinanzi alla Corte d’appello di Messina, domandando, in riforma della sentenza di primo grado, di rigettare tutte le domande proposte nel giudizio di primo grado da chiunque nei loro confronti. In via subordinata, chiesero di ridurre comunque la quantificazione dei presunti danni a loro carico di cui alla sentenza impugnata. 14. [OSCURATO:PERSONA] propose a propria volta gravame avverso la medesima sentenza, chiedendo di dichiarare inammissibile o infondato e comunque rigettare l’appello principale proposto dalle Gemelli. 15. Il c ondominio [OSCURATO:PERSONA] si costituì in entrambi i giudizi contestando ogni avversaria richiesta e spiegando appello incidentale, a mezzo del quale domandò, in parziale riforma della sentenza appellata n. 1143/2018 del Tribunale Messina di cui al punto 12 che precede, di rigettare ogni richiesta risarcitoria a qualunque titolo formulata dal Cucinotta, ritenendo non raggiunta la prova dell’andebeatur, vale a dire della sussistenza di un danno a suo carico, considerato che nessuna sentenza in tal senso è stata emessa nel giudizio pendente con il [OSCURATO:PERSONA], e comunque di escludereogni responsabilità in capo al Condominio e annullare le statuizioni di condanna emesse dal giudice di prime cure. Il condominio chiese altresì di disporre l’acquisizione a cura della cancelleria del fascicolo di primo grado (R.G. n. 7813/2009) del Tribunale di Messina, e, facendo presente di avere proposto anch’egli autonomo appello (successivo e quindi da considerarsi incidentale), di disporre la riunione di tale giudizio al giudizio pendente davanti alla medesima Corte d’Appello (rubricato al R.G. n. 866/20 18 ) , promosso avverso la medesima sentenza e vertente tra le medesime parti.I giudizi de quibus ven nero quindi riuniti . 16. Con sentenza n. 948/2019, depositata in data 19/12/2019, la Corte d’Appello di Messina ha rigettato l’appello delle garanti Gemelli e l’appello incidentale del condominio. In parziale accoglimento del gravame del Cucinotta e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il condominio al pagamento in favore del Cucinotta dell’ulteriore somma di euro 58.224,99, con accessori, a titolo di risarcimento per i danni al deposito/ cantinato e suo deprezzamento; ha condannato le garanti chiamate in causa , in solido,a tenere indenne il condominio per il suddetto pagamento nel limite dell’importo di euro 23.357,47. 17. Avverso la predet ta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo , cui il condominio [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorsoe propone ricorso incidentale. 18. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod. proc. civ. 19. Parte ricorrente ha depositato memoria. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l ’ unico motivo di ricorso principale il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, cod. proc. civ., “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051, 2056, 1223, 1227, 1460 c.c., degli artt. 40 e 41 c.p., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cpc, nonché nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4, cpc, 118 disp. att. cpc, 111, co. 6, Cost., 47, co. 2, [OSCURATO:PERSONA]. Fond. UE, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, cpc (e, in subordine, all’art. 360, co. 1, n., 3, cpc), in quanto con motivazione illogica -la Corte di merito (errando sia in iudicando che in procedendo) ha negato al ricorrente il risarcimento dell’altra metà del danno da lesione del credito facendo mal governo delle regole giuridiche e logiche (nelle prime contenute) che presiedono alla corretta derivazione logico giuridica del nesso causale esclusivo (di altre cause) tra l’evento dannoso (consistente nella perdita economica dovuta al naufragio dell’operazione economica realizzata con il preliminare di vendita e alla lesione del relativo credito, conseguenti alla risoluzione del preliminare) e alla condotta omissiva (omissione della manutenzione delle parti comuni idonea ad impedire o eliminare le infiltrazioni- vizio) ” . A detta del ricorrente, se il condominio avesse provveduto alla manutenzione delle parti comuni eliminando l’infiltrazione nel bene di sua proprietà esclusiva, la risoluzione del contratto preliminare non sarebbe stata pronunciata, in quanto il promittente venditore avrebbe adempiuto la sua obbligazione e così il naufragio dell’operazione economica ed il conseguente danno non si sarebbero verificati. Inoltre, a detta del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe illogicamente negato il riconoscimento dell’altra metà del danno da lesione del credito, pur riconoscendo una responsabilità totale in capo al condominio, in quanto avrebbe escluso due dei tre profili di concorso di colpa individuati dal Tribunale, e cioè il precedente (rispetto al manifestarsi delle infiltrazioni) inadempimento del promissario acquirente [OSCURATO:PERSONA] e l’omissione manutentiva ascrivibile sia allo stesso [OSCURATO:PERSONA] che al Cucinotta. 2. Con l ’ unico motivo di ricorso incidentale il condominio denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 3 e 4 , cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051, 2056, 1223, 1227 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte riconosciuto in favore del ricorrente, accogliendo il primo motivo d’appello, il diritto al risarcimento del danno (o comunque del danno nella sua interezza) subito dall’immobile per effetto delle infiltrazioni”, per avere la Corte territoriale riconosciuto in favore del ricorrente, accogliendo il primo motivo di appello, il diritto al risarcimento del danno, o comunque del danno nella sua interezza, subìto dall’immobile per effetto delle infiltrazioni. Con il motivo in esame il condominio rileva che il Cucinotta ha perso il diritto di proprietà in seguito alla vendita forzata del bene immobile, e pertanto non potrebbe impiegare le somme che chiede gli vengano riconosciute a titolo di risarcimento del danno per il fine loro proprio, e cioè il ripristino delle parti ammalorate, e ciò in quanto in tal modo il Cucinotta si avvantaggerebbe di una indebita locupletazione, beneficiando di somme che non gli competono essendo venuto meno il presupposto giuridico consistente nel diritto di proprietà. In via subordinata, con il motivo in oggetto il condominio sostiene che la Corte territoriale, nella sentenza gravata, afferma (a p. 31) che il concorso di responsabilità del condominio va piuttosto ravvisato nell’aggravamento delle condizioni manutentive del bene. Se c’è concorso di responsabilità, sostiene il condominio, significa che al Cucinotta è stata riconosciuta una percentuale di corresponsabilità, in quanto, se avesse correttamente manutenuto il bene, i danni allo stesso sarebbero stati certamente inferiori. Di conseguenza, facendo corretta applicazione delle norme richiamate, ed in particolare dell’art. 1227 cod. civ., la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere il risarcimento del danno conseguente all’infiltrazioni decurtando della percentuale corrispondente al grado di corresponsabilità ascrivibile al danneggiato Cucinotta. 3. Sull ’ unico motivo di ricorso principale . La C orte territoriale motiva al riguardo: “il concorso del condominio (nella produzione del danno da infiltrazioni, n.d.r.)va piuttosto ravvisato nell’aggravamento delle condizioni manutentive del bene, come fatto che accentua la possibilità che venga accolta la domanda di risoluzione del [OSCURATO:PERSONA]; a carico della proprietà del cantinato sta la precedente omissione manutentiva” (così a p. 31, 2° §, della sentenza). 3.1 Trattasi all ’ evidenza di un accertamento fattuale, compiuto dal giudice di merito, che esula dal sindacato di legittimità. Ne consegue che il motivo in esame prospetta in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., sez. III, 11/10/2018, n. 25149; Cass., Sez. Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez. II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione; Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135). 3.2 A ciò va aggiunto che il ricorrente deduce doglianze di vizio di motivazione(“motivazione illogica”) al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360, 1° co, n. 5, cod. proc. civ. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico- fenomenica, e non anche, come nella specie , asseriti vizi della motivazione ovvero l’omessa e a fortiori l ’ erronea v alutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, di recente, Cass, Sez. II, 8/3/2022, n. 7523; Cass 29/9/2016, n. 19312). 3.3 In nessun punto del motivo risultano chiaramente evidenziati “fatti” in relazione ai quali la motivazione sarebbe, a norma dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., tale da porsi al di sotto del “minimo costituzionale” richiesto per l’accoglimento del motivo, né tantomeno risulta esplicitato il carattere “decisivo” dei medesimi fatti, essendo in proposito da rilevare che per fatto decisivo e controverso deve intendersi un vero e proprio “fatto”, e non una “questione” o un “punto”. 3.4 Non a caso, infatti, il citato art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (nella parte in cui prevedeva l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) è stato modificato dal d.lgs. 40/2006 nel senso che l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve riguardare un fatto controverso e decisivo (tale, cioè, da condurre con certezza ad una diversa decisione di merito). 3.5 Nella specie, invece, il ricorrente, lungi dall ’ individuare uno o più fatti specifici (e dotati di natura controversa nonché di carattere decisivo), si limita a denunciare che la Corte avrebbe erroneamente valutato le emergenze processuali. 3.6 In fin e , è appena il caso di evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è necessario che la motivazione prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, essendo sufficiente che indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (v. tra le altre Cass., Sez. V, ord., 05/02/2011, n. 2805; Cass., Sez. un., ord., 25/03/2010, n. 7161; Cass. n.12121 del 2004). 3.7 I n questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti , e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio, e ci si pone su un terreno chesollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti. 3.8 Terreno che, come le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito abbia omesso l’esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell’omessa valutazione di una risultanza istruttoria (così, di recente, Cass., sez. III, 6/7/2018, n.17720). 4. Sull ’ unico motivo di ricorso inciden tale . Il controricorso è improcedibile ex art. 370, 3° comma,