CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17668/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente/ricorrente incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.640/2020 depositata il 10/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 640/20, depositata il 10/11/2020, la CommissioneTributaria Regionale del Veneto rigettava l’appello proposto dall’Agenziadelle Entrate, accogliendo l’appello incidentale della contribuente, avversoNumero registro generale 13083/2021Numero sezionale 1219/2026Numero di raccolta generale 17668/2026Data pubblicazione 03/06/2026la sentenza n. 758/2017 con cui la CTP di Venezia aveva accolto il ricorsopresentato dall’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso due avvisi diaccertamento catastale emessi nel 2015 in relazione alla rettifica dellarendita catastale di una struttura alberghiera ubicata in Venezia,effettuata a seguito di procedura Docfa attivata dalla contribuente.Mentre la CTP aveva accolto il ricorso per violazione del contraddittorioendoprocedimentale, la CTR confermava la sentenza di primo grado sullabase di una diversa motivazione, rilevando la genericità ed apoditticitàdella motivazione dell’avviso di accertamento, poiché basata sulla meraconsiderazione di valori medi e di prezzi risultanti da pubblicazioni suinternet, senza alcuna considerazione della specificità dei locali e deiluoghi, nonché senza tenere conto del fatto che le offerte non esprimonol’effettività dei prezzi praticati in relazione alle diverse situazioni in cuil’hotel può mettere a disposizione le proprie camere.Evidenziava inoltre il Giudice d’appello che l’avviso non eraaccompagnato dalla documentazione da cui l’Ufficio avrebbe desunto iprezzi delle camere, l’indice di utilizzazione, la quota di reintegrazione, lespese di amministrazione e le spese di manutenzione, non fornendo alcunriscontro, sul piano istruttorio e motivazionale, di tali valori, perciòapoditticamente applicati, sicché, in tale contesto, la motivazione risultavasolo apparente, non consentendo di cogliere i concreti presupposti di fattoe di diritto della determinazione assunta, in violazione dell’art. 7 della l.212/2000 e dell’art. 3 della l. 241/1990.2. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per Cassazione laAgenzia delle Entrate.3. La contribuente resisteva con controricorso, proponendo inoltrericorso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l'unico motivo si denunciano “violazione e falsa applicazionedell’art. 7 della legge 2000 n.212 e dell’art. 3 della legge 1990 n.241,Numero registro generale 13083/2021Numero sezionale 1219/2026Numero di raccolta generale 17668/2026Data pubblicazione 03/06/2026nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n.3”, per averela CTR ritenuto non adeguatamente motivato l’avviso di accertamentoimpugnato, facendo “malgoverno delle norme in tema di motivazione degli“gli indicati elementi (“valori medi e prezzi risultanti da pubblicazioni ininternet”, ecc.) a un vizio di motivazione dell’atto, anziché, semmai, aduna omissione probatoria dell’ufficio…”, rilevando che la semplice letturadegli avvisi di accertamento, riprodotti per estratto, rende evidentel’insussistenza della dedotta violazione dell’obbligo motivazionale, assoltocon l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto posti afondamento della rettifica.Evidenzia inoltre l’Agenzia che l’asserita (contestata) apoditticità deivalori applicati non implica un vizio di motivazione dell’atto e non negiustifica l’annullamento, ma avrebbe solo imposto al giudice d’appello dientrare nel merito della pretesa, valutando gli elementi probatori offertidall’Ufficio ed annullando, se del caso, l’atto, all’esito, per mancatoassolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Ufficio ma non per difettodi motivazione. Deduce altresì che ai fini motivazionali non rileva lamancata allegazione all’avviso della documentazione (prodotta in primogrado) utilizzata dall’Ufficio per la rettifica catastale, trattandosi, del pari,di profilo attinente al piano della prova e non della motivazione dell’atto.2. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità delmotivo, in quanto asseritamente volto ad “introdurre una diversavalutazione degli elementi fattuali indicati nella motivazione ...”.I vizi di violazione e di falsa applicazione di legge, cui vengonoricondotte le svolte censure, in astratto implicano, quanto alla violazionedi legge, un problema interpretativo, ossia l'erronea ricognizione ovvero ilfraintendimento, da parte del provvedimento impugnato, del significato diuna previsione normativa e, quanto alla falsa applicazione, la erroneasussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica nonNumero registro generale 13083/2021Numero sezionale 1219/2026Numero di raccolta generale 17668/2026Data pubblicazione 03/06/2026idonea a regolarla o l’attribuzione alla norma di conseguenze giuridicheerrate (v., tra le tante, Cass., S.U., n. 5/2001; Cass., n. 13747/2018;Cass., n. 21772/2019; Cass., n. 26307/2014). Nel caso di specie, lecensure mosse dalla ricorrente attengono sia al fraintendimento, da partedel giudice d’appello, delle norme che impongono l’obbligo motivazionaledegli atti, sia all’attribuzione alle stesse di conseguenze giuridiche errate.Il motivo è fondato e pertanto va accolto.3. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, a cui si ritiene di dare seguito, in tema di classamento diimmobili, ove l’attribuzione della rendita catastale avvenga medianteprocedura Docfa, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfattocon la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quandogli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficioe l'eventuale difformità tra la rendita proposta e quella attribuita derivi dauna diversa valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimielementi di fatto, mentre, nel caso in cui vi sia contestazione deglielementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita especificare le differenze riscontrate, sia per consentire il pieno esercizio deldiritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggettodell’eventuale contenzioso (v., tra le tante, Cass., n. 24608/2025; Cass.,n. 29754/2024; Cass., n. 20797/2024; Cass., n. 14029/2023).In sostanza, se gli elementi di fatto (ossia descrizioni, misure, grafici eplanimetrie) forniti dallo stesso contribuente non risultano contestati nédisattesi, ma soltanto riesaminati e rivalutati sulla base di criteri tecnicidiversi, come nel caso di specie (tant’è che la stessa contribuente, purassumendo che l’Agenzia avrebbe fatto riferimento ad “elementi fattualidiversi da quelli indicati dal contribuente nel documento DOCFA”, nonchiarisce in cosa divergerebbero tali “elementi fattuali” utilizzatidall’Ufficio), non è possibile ritenere necessaria una motivazione piùdettagliata. L’obbligo motivazionale deve reputarsi assolto, dunque,Numero registro generale 13083/2021Numero sezionale 1219/2026Numero di raccolta generale 17668/2026Data pubblicazione 03/06/2026quando il contribuente sia stato posto nella condizione di conoscere lapretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, al fine di permettergli unacontestazione, come appunto accaduto nel caso in esame, giacché ilrequisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremisoggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltantol’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa per delimitarel’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventualesuccessiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio diimpugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi deifatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.Pertanto, ai fini della validità dell’atto, non rilevano, diversamente daquanto ritenuto dal giudice d’appello, neppure l’omessa allegazione di undocumento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se lamotivazione, anche laddove resa per relationem, sia comunquesufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell’avviso diaccertamento da quello della prova della pretesa impositiva e,conseguentemente, l’atto a cui l’avviso si riferisce dal documento checostituisce mezzo di prova da far valere nel processo.A tal proposito, questa Corte ha affermato il seguente principio didiritto (disatteso dalla sentenza impugnata laddove ha evidenziato che“l’avviso di accertamento non è accompagnato dalla documentazione dacui l’amministrazione avrebbe desunto i prezzi delle camere, l’indice diutilizzazione, la quota di reintegrazione, le spese di amministrazione e lespese di manutenzione”): Nel processo tributario, dovendo distinguersiil piano della motivazione dell’avviso di accertamento da quello della provadella pretesa impositiva e, corrispondentemente, l’atto a cui l’avviso siriferisce dal documento che costituisce mezzo di prova, l’omessaallegazione del documento o la mancata ostensione dello stesso alcontribuente non rileva ai fini della validità dell’avviso di accertamento seNumero registro generale 13083/2021Numero sezionale 1219/2026Numero di raccolta generale 17668/2026Data pubblicazione 03/06/2026la motivazione dell’avviso, anche se resa per relationem, è comunquesufficiente. (Cass. n. 8016/24).Nel caso di specie, gli avvisi sono stati congruamente motivati,indicando, per ciascuna unità immobiliare, gli intestatari, i datiidentificativi catastali, i dati di classamento e di rendita catastali proposticon la dichiarazione Docfa e quelli antecedenti, i nuovi dati di classamentoe di rendita accertati dall’Ufficio, il criterio utilizzato per la stima, ossiaquello dell’”approccio reddituale”, con riferimento all’epoca censuaria1988/89, vale a dire il cd “procedimento diretto”, di cui all’art. 15 e ss. deld.P.R. n. 1142/1949 (espressamente richiamato nella motivazione degli“stima diretta” effettuata (come si legge negli avvisi) “sulla base deglielementi economici e quantitativi riportati nella allegata relazionesintetica”, prevista per gli immobili a destinazione speciale o particolare,tra i quali quello in oggetto (in categoria D).A tal proposito, questa Corte ha rimarcato che, laddove, come nel casodi specie, viene in rilievo la stima diretta dell’unità immobiliare (ex art. 10,r.d.l. n. 652/1939; artt. 8 e 30 del d.P.R. n. 1142/1949), qualepresupposto e fondamento motivazionale dell’avviso di classamento, essaesplicita un giudizio sul valore economico dei beni classati di naturaeminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza,o non, della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità dell’attoma della attendibilità concreta del giudizio cennato e della verifica, in sedecontenziosa, della bontà delle ragioni oggetto della pretesa (v., explurimis, Cass., n. 17971/2018; Cass., n. 2268/2014).In tal caso, in sostanza, si pone una questione di mera concludenzadimostrativa dell’avviso, contestabile in sede giudiziaria, ma non dicarenza motivazionale dell’atto, rilevandosi che le stesse considerazionisvolte dal giudice d’appello e dalla controricorrente per argomentare ilvizio motivazionale, sopra sintetizzate, attengono, invero, proprio alNumero registro generale 13083/2021Numero sezionale 1219/2026Numero di raccolta generale 17668/2026Data pubblicazione 03/06/2026profilo della idoneità probatoria degli elementi utilizzati dall’Ufficio asupportare le determinazioni assunte in punto di rettifica e, perciò, almerito.4. Quanto al motivo di ricorso incidentale, con cui la controricorrenteha dedotto la nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,“per omessa pronuncia sulle eccezioni proposte dal contribuente”, che,secondo quanto prospettato dalla stessa contribuente, “il Giudice disecondo grado…ha considerato assorbite”, va rilevato che nel giudizio dicassazione sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarateassorbite dal giudice di merito, anche laddove non riproposte, non siforma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso diaccoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudiziodi rinvio (v. Cass., n. 1566/2011; Cass., n. 14813/2023; Cass., n.28968/2025).5. Stante l’accoglimento del ricorso principale e la conseguentecassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR di II grado delVeneto per nuovo esame del merito, ivi comprese le eccezioni svolte dallacontribuente rimaste assorbite, il suddetto motivo di ricorso incidentale varitenuto assorbito. P.Q.MLa Corte, accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di IIgrado del Veneto, in diversa composizione, anche per la statuizione sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026.Il PresidenteLiberato Paolitto