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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33807/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7132/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappre- sentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC : avvpierobellante@or- dineavvocativrpec.it) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC : roberto- [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore in Roma, piazzale Ardigò n. 42; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: istanza anonimiz- zazione parte –credito fi- scale Paese UE- condizioni AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – avverso la sentenza n. 7 6 / 7 / 20 1 8 della [OSCURATO:PERSONA]- gionaledel Veneto depositata il 1 6 . 1 .20 1 8 , non notificata .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’8 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Con sentenza n. 76 / 7/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto , in sede di giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, veniva accolto l’appello proposto da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 92 / 2 / 201 0 della [OSCURATO:PERSONA] diVerona di accoglimento del ricorso introduttivo proposto dal la so- cietà [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., ora [OSCURATO:SOCIETA]..Il ricorso investiva sia l a cartella di pagamento sia il ruolo for- matodall’Agenzia delle entrate per IVA dell’anno 2004 evasa accer- tata d all’[OSCURATO:PERSONA] e riscossa dall’Amministrazione fi- nanziariaitaliana nell’ambito dell’assistenza reciproca tra le autorità fiscali degli Stati membri dell’Unione Europea in applicazione della Direttivan. 2008/55/CE .

La contribuente proponeva ricorso alla CTP deducendo di non aver mairicevuto la notifica del relativo titolo esecutivo , in violazione del dirittodi difesa , e che tale notifica avrebbe dovuto avvenire con una traduzionein lingua italiana del titolo stesso .

Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, citando l’art. 7 della Direttiva 2008/55/CE e l’art. 5 del d.lgs. 69/2003, in quanto la do- mandadi recupero inoltrata dall’Autorità polacca allo Stato italiano, dimessa in atti dall’Ufficio, non conteneva alcuna indicazione della eventuale notificazione alla [OSCURATO:SOCIETA] del titolo esecutivo, oggetto delladomanda di assistenza all’Amministrazione finanziaria italiana.

Unaprima decisione della Commissione tributaria regionale di Vene- zia(sentenza n. 66/21/11 del 11/04/11 ) respingeva l’appello.

La Corte di cassazione con sentenza n. 6723/2017 accoglieva il ri- corsodell’Agenzia, dichiarando che il giudice d’appello era incorso in erroreladdove aveva consentito di aggiungere nuovi motivi in viola- zione dell'art. 24 d.lgs. 564/92 .

La CTR , infatti, pur da ndo atto che nel ricorso introduttivo del primo grado la contribuente aveva sol- tantoeccepito il difetto di notifica del titolo polacco , aveva erronea- menteconfermato la decisione di primo grado di annulla men to del la cartella per essere la richiesta dell'autorit à estera di recupero del credito priva della data d i notifica del titolo esecutivo emesso dallo Statomembro, come previsto dall'art. 7, comma 2, lett. e) Direttiva n.55 cit.

E .

Il giudice del rinvio , pur osservando che dalla documentazione agli attinon emergeva la prova dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo polaccoalla [OSCURATO:SOCIETA], riteneva che la questione fosse irrilevante nel presente giudizio, proposto contro l’Agenzia delle entrate , poiché avrebbe dovuto essere proposta davanti all’autorità giudiziaria po- lacca.Per tale ragione, in riforma della sentenza di primo grado, ve- nivadichiarata la legittimità del ruolo e della cartella.

Propone ricorso la contribuente, affidato a due motivi, che illustra con memoria ex art.380 - bis.1 cod. proc. civ., cui replica l’Agenzia delleEntrate con contr or icorso .

Consideratoche:

1. In via preliminare, il Collegio osserva che la società propone istanzaex art.52, comma 1, d.lgs. 30.6.2003, n.196 , per l’omissione dei dati personali della ricorrente al momento della pubblicazione delladecisione sul ricorso.2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che i l citato decreto, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamentodei dati personali, nonch é alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, all’art. art.52, comma 1, prevedeche, f Pertanto,innanzi- tutto devono esser e esposti e sostanziati motivi legittimi a fonda- mentodell’istanza. 2.1.Inoltre, quanto al soggetto legittimato ad avanzare la richiesta didiritto all'anonimato delle parti in giudizio o dei soggetti interes- sati, garantito dall'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 , nella riprodu- zionedi provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giu- ridica, vengono in rilievo le modifiche apportate dall'art. 40 d.l. n. 201del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011 che ha eliminato il riferi- mento anche alla persona giuridica (cfr. Cass. Sez. 5, ordi- nanzan. 16807 del 07/08/2020 .

Per l’effetto , riveste la qualità di in- teressato,legittimato a presentare l'istanza di anonimizzazione delle generalitàe degli altri dati identificativi, solamente la persona fisica, la quale può proporla in presenza di motivi legittimi, da intendersi comemotivi "opportuni" (Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n. 4167 del09/02/2022), i quali devono essere debitamente dedotti e so- stanziati. 2.2.Nel caso di specie, il Collegio osserva innanzitutto sotto il profilo della legittimazione che la richiesta è avanzata direttamente dalla societàricorrente e non dalla persona fisica interessata come richie- stodalla norma applicabile .

Insecondo luogo , la materia trattata - relativa a ruolo e cartella di pagamento riscossiva in Italia di credito IVA accertato dall’autorità finanziariapolacca - di per sé non è sensibile né tantomeno caratte- rizzata in re ipsa da particolare delicatezza , né sono dedotti e so- stanziati particolari motivi di opportunità dovendo escludersi qual- siasiautomaticità tra istanza ex art.52, comma 1, cit. e ottenimento dell’omissionedei dati della ricorrente .

IlCollegio, per tali ragioni, rigett a l'istanza di oscuramento proposta apag.2 del ricorso.

3. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma,n.5, cod. proc. civ., viene censurata la sentenza di appello peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Con la censura la ricorrente la- mentache il giudice ha accerta to il fatto della mancata notifica alla ricorrentedel titolo polacco e, comunque, che nel giudizio non ne è maistata fornita prova, e sulla base di tali presupposti non avrebbe potutoaffermare che ciò sia irrilevante poiché fatto idoneo a inficia re tuttoil conseguente procedimento. 4.Il motivo è inammissibile perché il mezzo di impugnazione non si confrontacon la ratio decidendi espressa dal giudice .

La CTR , pur osservando che dalla documentazione agli atti non emergevala prova dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo polacco allaMARSPED, ha ritenuto che la questione è irrilevante nel presente giudizio,proposto contro l’Agenzia delle entrate.

L’Amministrazione finanziariaitaliana doveva solo controllare la regolarità e la corret- tezza della richiesta da un punto di vista formale, senza pote r con- testare quanto in essa affermato, né poteva entrare nel merito del titolo esecutivo trasmesso.

La società, una volta venuta a cono- scenza del titolo esecutivo polacco nel corso del giudizio di primo grado, avrebbe dovuto impugnar lo avanti all’autorità competente dellaPolonia avanzando in quella sede ogni contestazione relativa al creditoo al titolo esecutivo azionato.

Ilmotivo in disamina non si confronta con la ratio decidendi , di man- cata proposizione dell’impugnazione del titolo davanti alla corretta autoritàgiudiziaria, quella polacca.

5. Con il secondo motivo di ricorso, in rapporto all’art.360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., viene dedotta la violazione di legge commessadalla sentenza di appello . 6.Il motivo è inammissibile.

6.1. La rubrica non individua nepp u re con precisione quali siano le normeviolate e nel corpo della censura si ricorda in termini generici che i l Consiglio della Comunità Europea ha adottato la Direttiva n. 76/308/CEE, successivamente modificata dalla Direttiva n. 2001/44/CEE, ratificata sia dell’Italia che dalla Polonia, relativa «all’assistenzareciproca in materia di recupero dei crediti risultanti daoperazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeoagricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell’imposta sul valore aggiunto e di ta- luneaccise».

Sirichiama poi l’art. 4 del D.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 69, prima norma men- zionataall’interno del motivo , con il quale l’Italia ha dato attuazione alla Direttiva n. 2991/44/CE sopra citata, che statuisce : « su do- mandadell’autorità richiedente, il Ministero dell’Economia e delle Fi- nanzeprocede secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondentiatti nel territorio nazionale alla notifica al destinatario di tutti gli atti e di tutte le decisioni, ivi compresi quelli giudiziari concernentiun credito o il suo recupero emanati dallo Stato membro incui ha sede l’autorità richiedente » .

Vienepoi menzionato nel mezzo di impugnazione il fatto che il d.lgs. n.69/2003 è stato attuato con regolamento contenuto nel Decreto delMinistero dell’Economia e delle Finanze del 22.07.2005 n. 179, il quale, all’art. 7, comma 2, prevede che: « non appena ricevuta la domanda di notifica, le (…) Agenzie adottano le misure necessarie per procedere alla notifica stessa.

Le notifiche sono effettuate se- condole norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti attinel territorio italiano » .

IlCollegio osserva che n essun comando specifico applicabile alla pre- sentefattispecie emerge da tale compendio menzionato dalla società all’internodel motivo . 6.2.Nello sviluppo del motivo si deduce quindi che l a necessità della traduzionein lingua italiana del titolo esecutivo si ricaverebbe appli- cando«in via analogica » la disposizione contenuta nell’art. 5, comma 5,del d.lgs. 9.4.2003 n. 69, secondo il quale « la domanda di recu- perodi un credito deve essere accompagnata dall'originale o da una copia conforme del titolo esecutivo emesso nello Stato membro e daglialtri documenti ritenuti necessari ai fini del recupero del credito.

Ladomanda, il titolo esecutivo e gli altri eventuali documenti devono esserecorredati da una traduzione in lingua italiana » .

Ciòpremesso, la società prospetta che « se la domanda di assistenza formulatadallo Stato membro richiedente (…) per il recupero di un creditosorto in quello stesso Stato, deve essere accompagnata dalla traduzione in lingua italiana della domanda stessa, del titolo esecu- tivo e degli altri eventuali documenti allegati, al fine di permettere all’autorità fiscale dello Stato membro richiesto (…) di procedere all’effettivo recupero, non si vede per quale motivo tale previsione non debba valere nella fase antecedente la domanda di recupero, ovveronella fase della domanda di notificazione del titolo esecutivo edei documenti allegati » . 6.3.La contribuente in ultima analisi attraverso l’involuto mezzo di impugnazionesi duole del fatto che la domanda, il titolo esecutivo e idocumenti – neppure con precisione individuati - vantati dall’ a uto- ritàpolacca non fossero tradotti in lingua italiana , e prospetta perciò lalesione del proprio diritto di difesa .

Cosìoperando, la ricorrente non impugna la ratio decidendi decisiva espressadalla CTR, secondo cui ogni doglianza relativa al titolo , alla domandae documenti r e lativi doveva essere proposta davanti al giu- dice tributario polacco e non italiano , con conseguente inammissi- biltàdel motivo.

7. Il ricorso è conclusivamente rigettato.

Le spese di lite sono rego- late come da dispositivo e seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LaCorte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spesedi lite, liquidate in euro

5. 8 00,00 per comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7132/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappre- sentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC : avvpierobellante@or- dineavvocativrpec.it) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC : roberto- [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore in Roma, piazzale Ardigò n. 42; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: istanza anonimiz- zazione parte –credito fi- scale Paese UE- condizioni AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – avverso la sentenza n. 7 6 / 7 / 20 1 8 della [OSCURATO:PERSONA]- gionaledel Veneto depositata il 1 6 . 1 .20 1 8 , non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’8 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Con sentenza n. 76 / 7/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto , in sede di giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, veniva accolto l’appello proposto da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 92 / 2 / 201 0 della [OSCURATO:PERSONA] diVerona di accoglimento del ricorso introduttivo proposto dal la so- cietà [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., ora [OSCURATO:SOCIETA]..Il ricorso investiva sia l a cartella di pagamento sia il ruolo for- matodall’Agenzia delle entrate per IVA dell’anno 2004 evasa accer- tata d all’[OSCURATO:PERSONA] e riscossa dall’Amministrazione fi- nanziariaitaliana nell’ambito dell’assistenza reciproca tra le autorità fiscali degli Stati membri dell’Unione Europea in applicazione della Direttivan. 2008/55/CE . La contribuente proponeva ricorso alla CTP deducendo di non aver mairicevuto la notifica del relativo titolo esecutivo , in violazione del dirittodi difesa , e che tale notifica avrebbe dovuto avvenire con una traduzionein lingua italiana del titolo stesso . Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, citando l’art. 7 della Direttiva 2008/55/CE e l’art. 5 del d.lgs. 69/2003, in quanto la do- mandadi recupero inoltrata dall’Autorità polacca allo Stato italiano, dimessa in atti dall’Ufficio, non conteneva alcuna indicazione della eventuale notificazione alla [OSCURATO:SOCIETA] del titolo esecutivo, oggetto delladomanda di assistenza all’Amministrazione finanziaria italiana. Unaprima decisione della Commissione tributaria regionale di Vene- zia(sentenza n. 66/21/11 del 11/04/11 ) respingeva l’appello. La Corte di cassazione con sentenza n. 6723/2017 accoglieva il ri- corsodell’Agenzia, dichiarando che il giudice d’appello era incorso in erroreladdove aveva consentito di aggiungere nuovi motivi in viola- zione dell'art. 24 d.lgs. 564/92 . La CTR , infatti, pur da ndo atto che nel ricorso introduttivo del primo grado la contribuente aveva sol- tantoeccepito il difetto di notifica del titolo polacco , aveva erronea- menteconfermato la decisione di primo grado di annulla men to del la cartella per essere la richiesta dell'autorit à estera di recupero del credito priva della data d i notifica del titolo esecutivo emesso dallo Statomembro, come previsto dall'art. 7, comma 2, lett. e) Direttiva n.55 cit. E . Il giudice del rinvio , pur osservando che dalla documentazione agli attinon emergeva la prova dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo polaccoalla [OSCURATO:SOCIETA], riteneva che la questione fosse irrilevante nel presente giudizio, proposto contro l’Agenzia delle entrate , poiché avrebbe dovuto essere proposta davanti all’autorità giudiziaria po- lacca.Per tale ragione, in riforma della sentenza di primo grado, ve- nivadichiarata la legittimità del ruolo e della cartella. Propone ricorso la contribuente, affidato a due motivi, che illustra con memoria ex art.380 - bis.1 cod. proc. civ., cui replica l’Agenzia delleEntrate con contr or icorso . Consideratoche: 1. In via preliminare, il Collegio osserva che la società propone istanzaex art.52, comma 1, d.lgs. 30.6.2003, n.196 , per l’omissione dei dati personali della ricorrente al momento della pubblicazione delladecisione sul ricorso.2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che i l citato decreto, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamentodei dati personali, nonch é alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, all’art. art.52, comma 1, prevedeche, f Pertanto,innanzi- tutto devono esser e esposti e sostanziati motivi legittimi a fonda- mentodell’istanza. 2.1.Inoltre, quanto al soggetto legittimato ad avanzare la richiesta didiritto all'anonimato delle parti in giudizio o dei soggetti interes- sati, garantito dall'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 , nella riprodu- zionedi provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giu- ridica, vengono in rilievo le modifiche apportate dall'art. 40 d.l. n. 201del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011 che ha eliminato il riferi- mento anche alla persona giuridica (cfr. Cass. Sez. 5, ordi- nanzan. 16807 del 07/08/2020 . Per l’effetto , riveste la qualità di in- teressato,legittimato a presentare l'istanza di anonimizzazione delle generalitàe degli altri dati identificativi, solamente la persona fisica, la quale può proporla in presenza di motivi legittimi, da intendersi comemotivi "opportuni" (Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n. 4167 del09/02/2022), i quali devono essere debitamente dedotti e so- stanziati. 2.2.Nel caso di specie, il Collegio osserva innanzitutto sotto il profilo della legittimazione che la richiesta è avanzata direttamente dalla societàricorrente e non dalla persona fisica interessata come richie- stodalla norma applicabile . Insecondo luogo , la materia trattata - relativa a ruolo e cartella di pagamento riscossiva in Italia di credito IVA accertato dall’autorità finanziariapolacca - di per sé non è sensibile né tantomeno caratte- rizzata in re ipsa da particolare delicatezza , né sono dedotti e so- stanziati particolari motivi di opportunità dovendo escludersi qual- siasiautomaticità tra istanza ex art.52, comma 1, cit. e ottenimento dell’omissionedei dati della ricorrente . IlCollegio, per tali ragioni, rigett a l'istanza di oscuramento proposta apag.2 del ricorso. 3. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma,n.5, cod. proc. civ., viene censurata la sentenza di appello peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Con la censura la ricorrente la- mentache il giudice ha accerta to il fatto della mancata notifica alla ricorrentedel titolo polacco e, comunque, che nel giudizio non ne è maistata fornita prova, e sulla base di tali presupposti non avrebbe potutoaffermare che ciò sia irrilevante poiché fatto idoneo a inficia re tuttoil conseguente procedimento. 4.Il motivo è inammissibile perché il mezzo di impugnazione non si confrontacon la ratio decidendi espressa dal giudice . La CTR , pur osservando che dalla documentazione agli atti non emergevala prova dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo polacco allaMARSPED, ha ritenuto che la questione è irrilevante nel presente giudizio,proposto contro l’Agenzia delle entrate. L’Amministrazione finanziariaitaliana doveva solo controllare la regolarità e la corret- tezza della richiesta da un punto di vista formale, senza pote r con- testare quanto in essa affermato, né poteva entrare nel merito del titolo esecutivo trasmesso. La società, una volta venuta a cono- scenza del titolo esecutivo polacco nel corso del giudizio di primo grado, avrebbe dovuto impugnar lo avanti all’autorità competente dellaPolonia avanzando in quella sede ogni contestazione relativa al creditoo al titolo esecutivo azionato. Ilmotivo in disamina non si confronta con la ratio decidendi , di man- cata proposizione dell’impugnazione del titolo davanti alla corretta autoritàgiudiziaria, quella polacca. 5. Con il secondo motivo di ricorso, in rapporto all’art.360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., viene dedotta la violazione di legge commessadalla sentenza di appello . 6.Il motivo è inammissibile. 6.1. La rubrica non individua nepp u re con precisione quali siano le normeviolate e nel corpo della censura si ricorda in termini generici che i l Consiglio della Comunità Europea ha adottato la Direttiva n. 76/308/CEE, successivamente modificata dalla Direttiva n. 2001/44/CEE, ratificata sia dell’Italia che dalla Polonia, relativa «all’assistenzareciproca in materia di recupero dei crediti risultanti daoperazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeoagricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell’imposta sul valore aggiunto e di ta- luneaccise». Sirichiama poi l’art. 4 del D.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 69, prima norma men- zionataall’interno del motivo , con il quale l’Italia ha dato attuazione alla Direttiva n. 2991/44/CE sopra citata, che statuisce : « su do- mandadell’autorità richiedente, il Ministero dell’Economia e delle Fi- nanzeprocede secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondentiatti nel territorio nazionale alla notifica al destinatario di tutti gli atti e di tutte le decisioni, ivi compresi quelli giudiziari concernentiun credito o il suo recupero emanati dallo Stato membro incui ha sede l’autorità richiedente » . Vienepoi menzionato nel mezzo di impugnazione il fatto che il d.lgs. n.69/2003 è stato attuato con regolamento contenuto nel Decreto delMinistero dell’Economia e delle Finanze del 22.07.2005 n. 179, il quale, all’art. 7, comma 2, prevede che: « non appena ricevuta la domanda di notifica, le (…) Agenzie adottano le misure necessarie per procedere alla notifica stessa. Le notifiche sono effettuate se- condole norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti attinel territorio italiano » . IlCollegio osserva che n essun comando specifico applicabile alla pre- sentefattispecie emerge da tale compendio menzionato dalla società all’internodel motivo . 6.2.Nello sviluppo del motivo si deduce quindi che l a necessità della traduzionein lingua italiana del titolo esecutivo si ricaverebbe appli- cando«in via analogica » la disposizione contenuta nell’art. 5, comma 5,del d.lgs. 9.4.2003 n. 69, secondo il quale « la domanda di recu- perodi un credito deve essere accompagnata dall'originale o da una copia conforme del titolo esecutivo emesso nello Stato membro e daglialtri documenti ritenuti necessari ai fini del recupero del credito. Ladomanda, il titolo esecutivo e gli altri eventuali documenti devono esserecorredati da una traduzione in lingua italiana » . Ciòpremesso, la società prospetta che « se la domanda di assistenza formulatadallo Stato membro richiedente (…) per il recupero di un creditosorto in quello stesso Stato, deve essere accompagnata dalla traduzione in lingua italiana della domanda stessa, del titolo esecu- tivo e degli altri eventuali documenti allegati, al fine di permettere all’autorità fiscale dello Stato membro richiesto (…) di procedere all’effettivo recupero, non si vede per quale motivo tale previsione non debba valere nella fase antecedente la domanda di recupero, ovveronella fase della domanda di notificazione del titolo esecutivo edei documenti allegati » . 6.3.La contribuente in ultima analisi attraverso l’involuto mezzo di impugnazionesi duole del fatto che la domanda, il titolo esecutivo e idocumenti – neppure con precisione individuati - vantati dall’ a uto- ritàpolacca non fossero tradotti in lingua italiana , e prospetta perciò lalesione del proprio diritto di difesa . Cosìoperando, la ricorrente non impugna la ratio decidendi decisiva espressadalla CTR, secondo cui ogni doglianza relativa al titolo , alla domandae documenti r e lativi doveva essere proposta davanti al giu- dice tributario polacco e non italiano , con conseguente inammissi- biltàdel motivo. 7. Il ricorso è conclusivamente rigettato. Le spese di lite sono rego- late come da dispositivo e seguono la soccombenza. P.Q.M. LaCorte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spesedi lite, liquidate in euro 5. 8 00,00 per comp
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