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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 09284/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19934/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' DAVIDE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma piazza Lotario, 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’ ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , STUMPO VINCENZOe [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza d ella Corte d ' A ppello di Milano n. 2026/2017 depositata il19/12/2017; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] e altri chiedono la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano la quale, confermando la pronuncia del Tribunale di Como ha rigettato la loro domanda rivolta a sentir dichiarare il diritto all’accesso al Fondo di Garanzia senza che essi avessero provveduto ad alcuna attività di recupero forzoso dei crediti nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dalla quale dipendevano, avendo ritenuto che lo stato d’insolvenza e decozione della società fosse noto al punto tale chetale attività sarebbe stata del tutto infruttuosa, oltre che gravosa da un punto di vista economico; la Corte d’appello ha tuttavia conferito peso dirimente al mancato accertamento dello stato passivo ai fini dell’accertamento giudiziale dei crediti dei lavoratori (nel caso di specie delle ultime tre retribuzioni– artt. 1 e 2 d.lgs.n.80 del 1992), ed ha affermato che , cercando ristoro delle somme pretese direttamente d alla procedura concorsuale , i ricorrenti si erano assunti il rischio di vedersi rigettata la domanda, non avendo provato in giudizio l’avvenuto diligente esperimento di un’esecuzione forzata, ancorché rivelatasi infruttuosa; ha quindi ritenutoche la legge fallimentare n. 5 del 2006, modificata dal d.lgs. n. 169 del 2007, interpretata alla luce della direttiva europea 80/987/CE, come modificata dalla direttiva 2008/94/CE, deve intendersi nel senso che, in mancanza di accertamento del passivo, il lavoratore può chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia purché il credito risulti accertato, sulla base di quanto previsto dall’art. 2 co.5 l. n. 297 del 1982, da un provvedimento giudiziale (decreto ingiuntivo o sentenza) con il quale il credito preteso sia stato riconosciuto; che neppure può attribuirsi valore di prova ai fini dell’azione nei confronti dell’INPS al CUDdei lavoratori , atteso che l’INPS è estraneo al rapporto di lavoro e pertanto il credito va accertato ingiudizio: in caso di dichiarazione di fallimento, mediante ammissione al passivo; in assenza di dichiarazione di fallimento, come nella fattispecie in esame, mediante l’emissione del decreto ingiuntivo e la sua notificazione al debitore che può opporsi ot tenendo un titolo esecutivo da cui risulti la certezza , liquidità ed esigibilità del credito; per questo motivo il CUD sul piano probatorio non può essere equiparato altitolo giudiziario; [OSCURATO:PERSONA] e i suoi litisconsorti chiedono la cassazione della sentenza proponendo due motivi di ricorso; l’INPS ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., i ricorrenti deducono la violazione del combinato disposto dell’art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dell’art.102 del R.D. n. 267 del 1942 in relazione alla direttiva europea n. 987 del 1980, insistendo nel ritenere che, qualora sia stata disposta la chiusura anticipata della procedura fallimentare di una società di capitali e la società sia stata cancellata dal registro delle imprese, così rendendo oggettivamente impossibile per i lavoratori ottenere un titolo esecutivo, il lavoratore istante avrebbe diritto ad accedere direttamente al Fondo di garanzia; rileva che senza approvazione dello stato passivo l’INPS “si sarebbe accontentato di un accertamento solo endoprocedimentale (accertamento del passivo)”, là dove, se non si giunge all’approvazione dello stato passivo (ex art. 102 l. fall.) lo stesso ente richiede un accertamento giudiziale che è impossibile ottenere nei confronti delle società di capitali dopo la conclusione (nel caso in esame anticipata) della procedura fallimentare; col secondo motivo, sempre formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., i ricorrenti contestano la decisione gravata per non aver riconosciuto al CUD dei lavoratori efficacia probatoria dei crediti in esso contenuti ai fini dell’accesso al Fondo di Garanzia, con specifico riferimento alle ipotesi di chiusura anticipata del fallimento ex art. 102 della legge fallimentare ove la proposizione di atti esecutivi è divenuta oggettivamente impossibile a causa della cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese; il primo motivo non merita accoglimento; esso non si confronta col decisum , seguitando a d insistere sull’argomento – affrontato e risolto dai giudici del merito in corretta attuazione dei principi di diritto espressi in svariate decisioni di legittimità – per il quale la legge ammetterebbe l’intervento del Fondo di garanzia anche in difetto di procedura esecutiva da parte del lavoratore qualora sia stata disposta la chiusura anticipata della procedura fallimentare di una società di capitali, e la proposizione di atti esecutivi sia divenuta impossibile a causa della cancellazione dal registro delle imprese della società fallita, stante l’impossibilità oggettiva di ottenere un titolo esecutivo; sostiene che in questo caso l’assenza delle garanzie patrimoniali del debitore risulterebbeprovata aliunde; tale tesi è inconferente rispetto a quanto affermato dalla Corte territoriale, la quale ha ben interpretato le norme richiamate dai ricorrenti, concludendo che da esse debba trarsi la conclusione che i lavoratori sono tenuti a richiedere preventivamente l’accertamento del loro credito nei confronti del datore di lavoro ancora in bonis, proprio per evitare il rischio che, una volta dichiarato il fallimento dell’impresa, gli stessi abbiano a trovarsi nell’impossibilità di ottenere l’accertamento per via giudiziale del proprio credito, il quale accertamento costituisce l’elemento costitutivo del diritto ai fini dell’accesso al Fondo di garanzia; parte ricorrente si appella, tuttavia, impropriamente alla giurisprudenza di legittimità, tentando di forzare il dato normativo (e quello interpretativo) a suo vantaggio, atteso che non emerge da nessuna decisione in argomento che le norme richiamate dalla parte giungano fino ad esonerare il lavoratore, prima dell’accertamento dell’insolvenza del datore di lavoro, dall’ottenere un accertamento giudiziale del proprio credito sia nell’anche nel quantum; questa Corte ha infatti chiaramente operato la distinzione t ra diritto alla prestazione del Fondo e diritti derivanti dal rapporto di lavoro, asserendo che il primo origina dal distinto rapporto previdenziale assicurativo fondato su due presupposti di legge: a) l’insolvenza del datore di lavoro ed accertamento nell’ambito della procedura concorsuale secondo le specifiche regole di tale procedura, b) la formaz ione di un titolo giudiziale el’esperimento non satisfattivo dell’esecuzione forzata; in questo senso si è pronunciata questa Corte in svariate sentenze, quali Cass. n. 11379 del 2008, Cass. n. 27467 del 2017 e, da ultimo, Cass. n. 14020 del 2020, quest’ultima essendo quella che espressamente trae ispirazione daun’interpretazione “garantista” dei diritti di tutela delle istanze retributive del lavoratore dipendente da un’impresa in crisi alla luce del diritto europeo, ma che comunque ribadiscela funzione legale di elemento costitutivo per l’accesso al Fondo di Garanzia dell’accertamento in via giudiziale del credito preteso (nell’an e nel quantum debeatur ) ne i confronti dell’impresa inadempiente; la tesi si salda con il complesso sistema normativo della tutela dei diritti patrimoniali dei lavoratori presso le imprese insolventi in caso di crisi ove la vincolatività del predetto accertamento è funzionale al fat to che, per un verso , il Fondo di Garanzia (e dunque l’INPS in quanto soggetto gestore del medesimo) è e straneo rispetto alla procedura, dacché,in quanto soggetto terzo, non avrebbe alcun titolo per contestare l’avvenuto adempimento, anche parziale (es. anticipazioni del t.f.r.), per altro verso, ai sensi dell’art. 2, co.7 l. n. 297 del 1982, i l Fondo di Garanzia, il quale si surroga al la voratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio del datore (artt. 2751 bis e 2776 cod. civ.) per le somme da esso erogate, necessita di un titolo esecutivo giurisdizionale da opporre nei confronti di eventuali aventi causa della società cancellata; in conclusione sul punto, va in ogni caso ribadito il principio secondo cui le norme in materia di ricorso al Fondo di garanzia per la realizzazione dei crediti dei lavoratori ammessi dalla legge in caso d’insolvenza del datore di lavoro, richiedono il preventivo esperimento dell’esecuzione forzata, nonché che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti; il secondo motivo rimane assorbito in ragione del rigetto del primo, pretendendo di rinvenire aliundela prova del credito, al di fuori dei casi di conseguimento di un titolo giudiziale; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19934/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' DAVIDE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma piazza Lotario, 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’ ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , STUMPO VINCENZOe [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza d ella Corte d ' A ppello di Milano n. 2026/2017 depositata il19/12/2017; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] e altri chiedono la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano la quale, confermando la pronuncia del Tribunale di Como ha rigettato la loro domanda rivolta a sentir dichiarare il diritto all’accesso al Fondo di Garanzia senza che essi avessero provveduto ad alcuna attività di recupero forzoso dei crediti nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dalla quale dipendevano, avendo ritenuto che lo stato d’insolvenza e decozione della società fosse noto al punto tale chetale attività sarebbe stata del tutto infruttuosa, oltre che gravosa da un punto di vista economico; la Corte d’appello ha tuttavia conferito peso dirimente al mancato accertamento dello stato passivo ai fini dell’accertamento giudiziale dei crediti dei lavoratori (nel caso di specie delle ultime tre retribuzioni– artt. 1 e 2 d.lgs.n.80 del 1992), ed ha affermato che , cercando ristoro delle somme pretese direttamente d alla procedura concorsuale , i ricorrenti si erano assunti il rischio di vedersi rigettata la domanda, non avendo provato in giudizio l’avvenuto diligente esperimento di un’esecuzione forzata, ancorché rivelatasi infruttuosa; ha quindi ritenutoche la legge fallimentare n. 5 del 2006, modificata dal d.lgs. n. 169 del 2007, interpretata alla luce della direttiva europea 80/987/CE, come modificata dalla direttiva 2008/94/CE, deve intendersi nel senso che, in mancanza di accertamento del passivo, il lavoratore può chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia purché il credito risulti accertato, sulla base di quanto previsto dall’art. 2 co.5 l. n. 297 del 1982, da un provvedimento giudiziale (decreto ingiuntivo o sentenza) con il quale il credito preteso sia stato riconosciuto; che neppure può attribuirsi valore di prova ai fini dell’azione nei confronti dell’INPS al CUDdei lavoratori , atteso che l’INPS è estraneo al rapporto di lavoro e pertanto il credito va accertato ingiudizio: in caso di dichiarazione di fallimento, mediante ammissione al passivo; in assenza di dichiarazione di fallimento, come nella fattispecie in esame, mediante l’emissione del decreto ingiuntivo e la sua notificazione al debitore che può opporsi ot tenendo un titolo esecutivo da cui risulti la certezza , liquidità ed esigibilità del credito; per questo motivo il CUD sul piano probatorio non può essere equiparato altitolo giudiziario; [OSCURATO:PERSONA] e i suoi litisconsorti chiedono la cassazione della sentenza proponendo due motivi di ricorso; l’INPS ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., i ricorrenti deducono la violazione del combinato disposto dell’art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dell’art.102 del R.D. n. 267 del 1942 in relazione alla direttiva europea n. 987 del 1980, insistendo nel ritenere che, qualora sia stata disposta la chiusura anticipata della procedura fallimentare di una società di capitali e la società sia stata cancellata dal registro delle imprese, così rendendo oggettivamente impossibile per i lavoratori ottenere un titolo esecutivo, il lavoratore istante avrebbe diritto ad accedere direttamente al Fondo di garanzia; rileva che senza approvazione dello stato passivo l’INPS “si sarebbe accontentato di un accertamento solo endoprocedimentale (accertamento del passivo)”, là dove, se non si giunge all’approvazione dello stato passivo (ex art. 102 l. fall.) lo stesso ente richiede un accertamento giudiziale che è impossibile ottenere nei confronti delle società di capitali dopo la conclusione (nel caso in esame anticipata) della procedura fallimentare; col secondo motivo, sempre formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., i ricorrenti contestano la decisione gravata per non aver riconosciuto al CUD dei lavoratori efficacia probatoria dei crediti in esso contenuti ai fini dell’accesso al Fondo di Garanzia, con specifico riferimento alle ipotesi di chiusura anticipata del fallimento ex art. 102 della legge fallimentare ove la proposizione di atti esecutivi è divenuta oggettivamente impossibile a causa della cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese; il primo motivo non merita accoglimento; esso non si confronta col decisum , seguitando a d insistere sull’argomento – affrontato e risolto dai giudici del merito in corretta attuazione dei principi di diritto espressi in svariate decisioni di legittimità – per il quale la legge ammetterebbe l’intervento del Fondo di garanzia anche in difetto di procedura esecutiva da parte del lavoratore qualora sia stata disposta la chiusura anticipata della procedura fallimentare di una società di capitali, e la proposizione di atti esecutivi sia divenuta impossibile a causa della cancellazione dal registro delle imprese della società fallita, stante l’impossibilità oggettiva di ottenere un titolo esecutivo; sostiene che in questo caso l’assenza delle garanzie patrimoniali del debitore risulterebbeprovata aliunde; tale tesi è inconferente rispetto a quanto affermato dalla Corte territoriale, la quale ha ben interpretato le norme richiamate dai ricorrenti, concludendo che da esse debba trarsi la conclusione che i lavoratori sono tenuti a richiedere preventivamente l’accertamento del loro credito nei confronti del datore di lavoro ancora in bonis, proprio per evitare il rischio che, una volta dichiarato il fallimento dell’impresa, gli stessi abbiano a trovarsi nell’impossibilità di ottenere l’accertamento per via giudiziale del proprio credito, il quale accertamento costituisce l’elemento costitutivo del diritto ai fini dell’accesso al Fondo di garanzia; parte ricorrente si appella, tuttavia, impropriamente alla giurisprudenza di legittimità, tentando di forzare il dato normativo (e quello interpretativo) a suo vantaggio, atteso che non emerge da nessuna decisione in argomento che le norme richiamate dalla parte giungano fino ad esonerare il lavoratore, prima dell’accertamento dell’insolvenza del datore di lavoro, dall’ottenere un accertamento giudiziale del proprio credito sia nell’anche nel quantum; questa Corte ha infatti chiaramente operato la distinzione t ra diritto alla prestazione del Fondo e diritti derivanti dal rapporto di lavoro, asserendo che il primo origina dal distinto rapporto previdenziale assicurativo fondato su due presupposti di legge: a) l’insolvenza del datore di lavoro ed accertamento nell’ambito della procedura concorsuale secondo le specifiche regole di tale procedura, b) la formaz ione di un titolo giudiziale el’esperimento non satisfattivo dell’esecuzione forzata; in questo senso si è pronunciata questa Corte in svariate sentenze, quali Cass. n. 11379 del 2008, Cass. n. 27467 del 2017 e, da ultimo, Cass. n. 14020 del 2020, quest’ultima essendo quella che espressamente trae ispirazione daun’interpretazione “garantista” dei diritti di tutela delle istanze retributive del lavoratore dipendente da un’impresa in crisi alla luce del diritto europeo, ma che comunque ribadiscela funzione legale di elemento costitutivo per l’accesso al Fondo di Garanzia dell’accertamento in via giudiziale del credito preteso (nell’an e nel quantum debeatur ) ne i confronti dell’impresa inadempiente; la tesi si salda con il complesso sistema normativo della tutela dei diritti patrimoniali dei lavoratori presso le imprese insolventi in caso di crisi ove la vincolatività del predetto accertamento è funzionale al fat to che, per un verso , il Fondo di Garanzia (e dunque l’INPS in quanto soggetto gestore del medesimo) è e straneo rispetto alla procedura, dacché,in quanto soggetto terzo, non avrebbe alcun titolo per contestare l’avvenuto adempimento, anche parziale (es. anticipazioni del t.f.r.), per altro verso, ai sensi dell’art. 2, co.7 l. n. 297 del 1982, i l Fondo di Garanzia, il quale si surroga al la voratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio del datore (artt. 2751 bis e 2776 cod. civ.) per le somme da esso erogate, necessita di un titolo esecutivo giurisdizionale da opporre nei confronti di eventuali aventi causa della società cancellata; in conclusione sul punto, va in ogni caso ribadito il principio secondo cui le norme in materia di ricorso al Fondo di garanzia per la realizzazione dei crediti dei lavoratori ammessi dalla legge in caso d’insolvenza del datore di lavoro, richiedono il preventivo esperimento dell’esecuzione forzata, nonché che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti; il secondo motivo rimane assorbito in ragione del rigetto del primo, pretendendo di rinvenire aliundela prova del credito, al di fuori dei casi di conseguimento di un titolo giudiziale; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di cont