Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 09139/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

175. R.G. 34683-2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'omessa motivazione in ordine al motivo di appello con cui era stata lamentata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è dedotto in carenza di interesse; la difesa ha correttamente rimarcato che la Corte territoriale nulla ha motivato in ordine a tale doglianza, constatazione che, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso risponda ai richiesti canoni di ammissibilità; ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame è assolutamente generico: la difesa si è, infatti, limitata a chiedere la concessione delle attenuanti generiche in modo del tutto assertivo, facendo apodittico riferimento alla lieve entità del fatto ed al ruolo marginale dell'imputato (pag. 3 dei motivi di appello); rilevato, peraltro, che l'invocata tenuità del fatto è del tutto incompatibile con quanto argomentato dai giudici di appello, in tema di mancata esclusione della recidiva, in ordine al significativo valore delle due autovetture ricettate dal ricorrente (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia correttamente preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per genericità o manifesta infondatezza, in quanto l'accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01; da ultimo Sez. 2, n. 1878 del 03/11/2022, dep. 2023, Montefusco, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] sjr è Estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 175. R.G. 34683-2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'omessa motivazione in ordine al motivo di appello con cui era stata lamentata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è dedotto in carenza di interesse; la difesa ha correttamente rimarcato che la Corte territoriale nulla ha motivato in ordine a tale doglianza, constatazione che, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso risponda ai richiesti canoni di ammissibilità; ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame è assolutamente generico: la difesa si è, infatti, limitata a chiedere la concessione delle attenuanti generiche in modo del tutto assertivo, facendo apodittico riferimento alla lieve entità del fatto ed al ruolo marginale dell'imputato (pag. 3 dei motivi di appello); rilevato, peraltro, che l'invocata tenuità del fatto è del tutto incompatibile con quanto argomentato dai giudici di appello, in tema di mancata esclusione della recidiva, in ordine al significativo valore delle due autovetture ricettate dal ricorrente (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia correttamente preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per genericità o manifesta infondatezza, in quanto l'accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01; da ultimo Sez. 2, n. 1878 del 03/11/2022, dep. 2023, Montefusco, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] sjr è Estensor
Sentenza Cassazione n. 09139/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris