CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22203/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione,ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e,nell’unico motivo deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza dilegittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, certamentesussistente attesa la sostanziale omogeneità delle condotte, l'arco temporale ravvicinato eche, comunque, il Giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di indicare le ragioni per le qualinon ha riconosciuto la continuazione cd. per gruppi, ossia tra quei reati più vicinitemporalmente. Lamenta inoltre la mancata considerazione, quale elemento unificatore, deldocumentato stato di tossicodipendenza; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074) e che l’omogeneità delle violazioni e delbene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcunidegli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094); ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicitàdi disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto ingrado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è rimessoall’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione e ha evidenziato, inmaniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l’unicità didisegno criminoso e, segnatamente, la distanza temporale tra gli stessi (commessi adistanza di anni in un ampio arco temporale ricompreso di dieci anni e, comunque, altresìnotevolmente distanti tra loro), la diversa tipologia di sostanze stupefacenti oggetto dellecondotte e delle relative causali, a dimostrazione dell’esistenza di un programmadelinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, ritenutoincompatibile con un’unica, antecedente, risoluzione criminosa; ritenuto che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenzadella Corte secondo cui «in caso di reati commessi a distanzatemporale l'uno dall'altro, sideve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghiper modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento dicommissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza dellacontinuazione»(Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009,[OSCURATO:PERSONA]. 242537); ritenuto altresì che è del pari coerente ai principi sul punto espressi dalla giurisprudenzadi legittimità il diniego della continuazione richiesta, in via subordinata, per “gruppi disentenze”, posto che se è vero che l'elevato arco di tempo all'interno del quale sono staticommessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possaessere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco,in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia,dalle singole causali e dalla contiguità spaziale, è altrettanto innegabile – com'è stato chiaritodalla stessa giurisprudenza – che l'esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cuil'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoligruppi di reati, enucleandoli e allegando gli indici rivelatori della corrispondentecontinuazione parziale (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387),ciò che, nel caso che ci occupa, il ricorrente non ha fatto, non essendovi alcuna specificaallegazione sul punto né nell’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione, né nel ricorso;ribadito, quanto al dedotto stato di tossicodipendenza, che, come previstospecificamente dall’art. 671, comma 1, ultima proposizione, cod. proc. pen., esso deveessere specificamente valutato come elemento potenzialmente idoneo a giustificare lapreventiva unitaria programmazione, con riguardo a reati che a tale stato siano collegati o dacui siano dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dallagiurisprudenza per la configurabilità dell’istituto previsto dall’art. 81, secondo comma, cod.pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490; Sez. 1, n. 33518 del07/07/2010, Trapasso, Rv. 248124; Sez. 4, Sentenza n. 33011 del 08/07/2008, Tarallo, Rv.241005);ritenuto che – nel caso di specie – l’ordinanza impugnata non ha dimenticato diconsiderare l’incidenza, ai fini dell’individuazione del medesimo disegno criminoso, deldedotto stato di tossicodipendenza, ma al riguardo, essa ha motivatamente ritenuto, alla lucedelle tipologie di reato, dei luoghi e tempi di consumazione e delle disomogeneecaratteristiche delle singole condotte, non esservi alcuna documentabile relazione tra questeultime e l’anzidetta condizione tossicomanica;ritenuto dunque che, a cospetto di tali argomentazioni logiche e plausibili, con cui ilricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto impostodalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.