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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 luglio 2022

Cassazione n. 40833/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] efLA-k bucl. c-40-A-4.

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W)-0 e$23t 41-0 le_X-A_V 02_ A-t. v T 5 c_otn..0.(2.9 0(.,‘ 1‘..tAcizyttu-e [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con atto del 4 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la mancata fissazione di udienza camerale da parte del Tribunale del Riesame di Bari sulla istanza (cartacea) di riesame depositata presso la cancelleria del Tribunale di Foggia in data 7 marzo 2022. 1.1 II Tribunale aveva provveduto in data 10 marzo 2022 a dichiarazione di inammissibilità di una copia di detta istanza che era stata trasmessa a mezzo mail in modo non regolare.

2. Con successiva nota del 29 giugno 2022 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha allegato la posteriore decisione del Tribunale di Bari, da cui risulta che - valutata ammissibile l'originaria istanza di riesame - è stata dichiarata la perdita di efficacia della misura cautelare per mancata fissazione di udienza nei termini di legge (provv. del 14 aprile 2022).

3. Tanto premesso, è di palmare evidenza la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione del ricorso per cassazione. 3.1 Il motivo della inammissibilità esclude ulteriori statuizioni in punto di spese e di oneri in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 21 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] efLA-k bucl. c-40-A-4. C.. W)-0 e$23t 41-0 le_X-A_V 02_ A-t. v T 5 c_otn..0.(2.9 0(.,‘ 1‘..tAcizyttu-e [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con atto del 4 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la mancata fissazione di udienza camerale da parte del Tribunale del Riesame di Bari sulla istanza (cartacea) di riesame depositata presso la cancelleria del Tribunale di Foggia in data 7 marzo 2022. 1.1 II Tribunale aveva provveduto in data 10 marzo 2022 a dichiarazione di inammissibilità di una copia di detta istanza che era stata trasmessa a mezzo mail in modo non regolare. 2. Con successiva nota del 29 giugno 2022 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha allegato la posteriore decisione del Tribunale di Bari, da cui risulta che - valutata ammissibile l'originaria istanza di riesame - è stata dichiarata la perdita di efficacia della misura cautelare per mancata fissazione di udienza nei termini di legge (provv. del 14 aprile 2022). 3. Tanto premesso, è di palmare evidenza la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione del ricorso per cassazione. 3.1 Il motivo della inammissibilità esclude ulteriori statuizioni in punto di spese e di oneri in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 21 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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