CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 luglio 2025
Cassazione n. 25128/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2008/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 13297/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Bari, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 31 ottobre 2024, ha accolto l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati di cui agli artt. 56 e 575 e quelli concernenti armi, commessi a Bari il 14 febbraio 2016, oggetto della sentenza n. 4973/2019 della Corte di appello di Bari del 16 dicembre 2019, ed i reati di cui agli artt. 23 l.n. 110 del 1975 e 648 cod. pen. commessi il 28 febbraio 2016 a Bari, oggetto della sentenza n. 5673/2016 emessa dal Gip del Tribunale di Bari il 6 ottobre 2016 e, per l’effetto ha rideterminato la pena complessiva in anni quattordici di reclusione; ha rigettato l’analoga richiesta presentata in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. contestato come commesso a Bari dal 1° gennaio 2005 al 28 maggio 2018, data della pronuncia di primo grado, oggetto della sentenza n. 3522/2019 emessa dalla Corte di Appello di Bari il 23 settembre 2019. 2.Il giudice dell’esecuzione, nello specifico, ha ritenuto che i fatti, sebbene inseriti nello stesso contesto e pure considerato che per i reati satellite era contestata l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., non possano ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione in considerazione del lungo tempo trascorso tra l’inizio della commissione del primo, il 1° gennaio 2005, e la realizzazione degli altri, commessi nel 2016, senza cioè che sia ipotizzabile che gli stessi facessero parte già da tale data di una unica e originaria programmazione. 3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 125 e 671 cod. proc. pen. Nel primo articolato motivo la difesa evidenzia che il giudice CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 25128/2025 Roma, lì, 08/07/2025 dell’esecuzione avrebbe proceduto a una valutazione astratta e incoerente degli elementi acquisiti. Secondo la difesa, infatti, la Corte di appello non avrebbe adeguatamente considerato che i reati di tentato omicidio e in materia di armi sono riconducibili al medesimo contesto associativo nel quale si inseriscono come normale e usuale sviluppo, ciò anche tenendo conto della natura del sodalizio e dello scopo, garantire lo sviluppo e il controllo del territorio, per il quale questi sono stati commessi. Sotto altro profilo, poi, il riferimento al tempo trascorso tra la commissione dei reati sarebbe errato in quanto la data indicata come inizio della partecipazione al sodalizio, 1° gennaio 2005, si riferisce evidentemente ai sodali in generale e non all’attuale ricorrente, che è nato nel 1994 e all’epoca aveva solo dieci anni. A ben vedere, d’altro canto, dalla stessa sentenza emessa in relazione al reato associativo emergerebbe che il condannato ha iniziato a partecipare all’associazione solo nell’anno 2016, cioè proprio quello nel quale i reati satellite sono stati commessi. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena con riferimento ai reati in ordine ai quali la continuazione è stata applicata dal giudice dell’esecuzione. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che il calcolo della pena sarebbe errato in quanto la pena applicata in continuazione corrisponderebbe a quella inflitta dal giudice della cognizione. 4. In data 15 maggio 205 pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Nel primo articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 125 e 671 cod. proc. pen. evidenziando che il giudice dell’esecuzione avrebbe proceduto a una valutazione astratta e incoerente degli elementi acquisiti. La doglianza è fondata nei termini che seguono. 2.1. Come più volte ribadito da questa Corte, al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito è tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate - a individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere. In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose. Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 – 01). La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta;c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l'apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01). L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata). La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno", porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale - seppure con una riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso - come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P., Rv. 246838 – 01). La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla natura indiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitaria programmazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta. In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale' tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01 Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con un finalismo del tutto generico - come in ipotesi l'obiettivo dell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione al crimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni di vita - posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confronti dell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale. Da questo deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia. 2.2. Nel caso in cui la richiesta di applicare la disciplina della continuazione si riferisce al reato associativo e ai reati fine non è sufficiente che i secondi siano riconducibili a una generica e indeterminata attuazione del programma dell’associazione. Anche in tale ipotesi, infatti, ciò che rileva non è il fatto che i singoli reati siano inseriti nel medesimo contesto criminale ma il fatto che il soggetto agente abbia avuto una rappresentazione unitaria delle diverse condotte violatrici sin dal momento ideativo della prima cioè, quanto meno, dal momento in cui lo stesso si è determinato a fare ingresso nel sodalizio per cui «è configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso» (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 – 01; Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 – 01; nel senso che la verifica della sussistenza del medesimo disegno criminoso deve fare riferimento all'atto della costituzione del sodalizio Sez. 1, n. 1613 del 18/09/2019, dep. 2020, Zampaglione, Rv. 277914 – 01; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334 – 02; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481 – 01; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253; Sez. 1, n. 8451 del 21/01/2009, Vitale, Rv. 243199). 2.3. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione, che pure ha fatto corretto riferimento ai criteri in precedenza indicati e ha coerentemente evidenziato che il fatto che i reati fine si inseriscano nel medesimo contesto criminale ovvero che siano collegati allo scopo associativo non assume di per sé alcun rilievo, ha escluso l’esistenza del medesimo disegno criminoso, fondando la conclusione sul lungo arco temporale intercorso tra il 2005, inizio della commissione del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., e il 2016, quando sono stati commessi i reati fine. Il ragionamento, che prende le mosse da un dato fattuale errato, è viziato e la motivazione è pertanto manifestamente illogica. La data di consumazione indicata quale inizio della partecipazione al reato associativo - tratta dalla contestazione “generale” contenuta nel capo di imputazione oggetto del procedimento nel quale è stata emessa la sentenza dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari, “a far data quantomeno dal 1.1.2005”- non può essere infatti riferibile al ricorrente, che è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 luglio 1994. Il vizio rilevato, pure a fronte della carente disamina delle sentenze di condanna acquisite in atti e della mancata individuazione in concreto della data di commissione del reato associativo, impone l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio affinché la Corte di appello di Bari, libera nell’esito, proceda a un nuovo giudizio sul punto. Il secondo motivo che si riferisce alla corretta determinazione del trattamento sanzionatorio è assorbito. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Bari. Così è deciso, 10/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]