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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 37475/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15076-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatc in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 909, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 776/2018 del TRIBUNALE di FERRARA, depositata il 08/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 16.2.2018 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il provvedimento della Prefettura di Ferrara con il quale era stata sospesa la sua patente di guida per un anno, in conseguenza dell'accertamento della violazione dell'art. 186, secondo comma, lettera c), del codice della strada, per guida in stato di ebbrezza.

Con sentenza n. 274/2018 il Giudice di Pace di Ferrara, nella resistenza della Prefettura, rigettava il ricorso.

Interponeva appello avverso detta decisione l Guglielmo e il Tribunale di Ferrara, con la sentenza impugnata, n. 776/2018, dichiarava inammissibile l'appello, perché l'appellato aveva omesso di specificare i motivi di appello e di confutare le statuizioni contenute nella decisione di prime cure.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Ferrara, intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Non risultano depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITÀ del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Ferrara avverso un'ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida. [OSCURATO:PERSONA] di Pace rigettava l'opposizione.

Interponeva appello il Guglielmo e Il Tribunale di Ferrara dichiarava inammissibile il gravame.

Ricorre per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 15076 sez.

M2 - ud. 15-07-2021 -2- affidandosi a due motivi.

Preliminarmente si rileva l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, perché quella allegata dal ricorrente contiene espressioni incompatibili con la specialità richiesta dall'art.365 c.p.c. e dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n.18257 del 24/07/2017, Rv. 645155, secondo cui "È inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83, comma 2, c.p.c., contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali"; conf.

Cass. Sez.

L, Ordinanza n.28146 del 05/11/2018, Rv. 551515; Cass. Sez. 1, Sentenza n.6070 del 21/03/2005, Rv. 583207)". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, poiché la procura, redatta su foglio separato, risulta conferita "... a rappresentarmi e difendermi in ogni fase del presente giudizio e fasi conseguenti e successive, ivi compreso eventuale giudizio di appello e di esecuzione" e quind, con l'uso di espressioni oggettivamente non idonee ad esprimere la specialità del mandato, né ad indicarne il collegamento con la proposizione del ricorso per cassazione.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimentp di attività da parte intimata nel presente giudizio di legittimità Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ric. 2019 n. 15076 sez.

M2 - ud. 15-07-2021 -3- Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti w-ocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 15 luglio 2021. ( " :POSTAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15076-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatc in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 909, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 776/2018 del TRIBUNALE di FERRARA, depositata il 08/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 16.2.2018 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il provvedimento della Prefettura di Ferrara con il quale era stata sospesa la sua patente di guida per un anno, in conseguenza dell'accertamento della violazione dell'art. 186, secondo comma, lettera c), del codice della strada, per guida in stato di ebbrezza. Con sentenza n. 274/2018 il Giudice di Pace di Ferrara, nella resistenza della Prefettura, rigettava il ricorso. Interponeva appello avverso detta decisione l Guglielmo e il Tribunale di Ferrara, con la sentenza impugnata, n. 776/2018, dichiarava inammissibile l'appello, perché l'appellato aveva omesso di specificare i motivi di appello e di confutare le statuizioni contenute nella decisione di prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Ferrara, intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Non risultano depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITÀ del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Ferrara avverso un'ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida. [OSCURATO:PERSONA] di Pace rigettava l'opposizione. Interponeva appello il Guglielmo e Il Tribunale di Ferrara dichiarava inammissibile il gravame. Ricorre per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 15076 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -2- affidandosi a due motivi. Preliminarmente si rileva l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, perché quella allegata dal ricorrente contiene espressioni incompatibili con la specialità richiesta dall'art.365 c.p.c. e dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n.18257 del 24/07/2017, Rv. 645155, secondo cui "È inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83, comma 2, c.p.c., contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali"; conf. Cass. Sez. L, Ordinanza n.28146 del 05/11/2018, Rv. 551515; Cass. Sez. 1, Sentenza n.6070 del 21/03/2005, Rv. 583207)". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, poiché la procura, redatta su foglio separato, risulta conferita "... a rappresentarmi e difendermi in ogni fase del presente giudizio e fasi conseguenti e successive, ivi compreso eventuale giudizio di appello e di esecuzione" e quind, con l'uso di espressioni oggettivamente non idonee ad esprimere la specialità del mandato, né ad indicarne il collegamento con la proposizione del ricorso per cassazione. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimentp di attività da parte intimata nel presente giudizio di legittimità Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ric. 2019 n. 15076 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -3- Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti w-ocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 15 luglio 2021. ( " :POSTAT
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