CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02585/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE di APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città del 31/05/2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 650 cod. pen. e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi uno di arresto. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo unicamente la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 171 lett. d) cod. proc. pen., per nullità della notifica, essendo stata effettuata la stessa senza tener conto dell'elezione di domicilio allegata, ex art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen., all'atto di gravame. 3. Il ricorso è inammissibile, per essere intervenuta la sanatoria processuale ex art. 184 cod. proc. pen., derivante - in caso di notifica non omessa, bensì irregolarmente effettuata - dalla mancata tempestiva deduzione (si veda il dictum di Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539 - 01, a mente della quale: «In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.»). Nel caso di specie, trattandosi di nullità verificatasi in relazione al decreto di citazione per il giudizio di appello, essa sarebbe stata da eccepire nel corso di tale giudizio. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità deve conseguire, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - in mancanza di elementi atti a escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria, che è congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08 genn