CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13341/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilita' . Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza 23 febbraio 2022 con cui il GIP del Tribunale di Roma ha applicato nei confronti dell'odierno ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai capi 9 e 10 dell'incolpazioneivi0J,S' ?4. (2- 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA] Sebastiano. 2.1. Con il primo motivo,si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria sia sotto l'aspetto materiale sia sotto il profilo del nesso psicologico. In particolare, il ricorrente rileva che le condotte dei diversi soggetti risulterebbero essere state oggetto di una valutazione indifferenziata, che non avrebbe valutato i singoli apporti e le diverse prospettive ma avrebbe ingiustificatamente accomunato i diversi protagonisti della vicenda. I giudici della cautela non avreobero nemmeno chiarito quale sia stato il contributo causale offerto dal GIAMPOLO né avrebbero considerato la assoluta mancanza di legami parentali del ricorrente con famiglie appartenenti ad associazioni di stampo mafioso e la posizione del tutto defilata e subalterna di costui. A tale ultimo proposito, risulterebbe oggetto di omessa considerazione il colloquio 26 gennaio 2018 in cui il POMPONIO evita il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] in colloqui più rilevanti. Del tutto irrilevante - per converso - dovrebbe ritenersi la partecipazione al colloquio del 23 marzo 2018 mentre decisiva sarebbe la mancanza di capacità finanziaria del ricorrente il che esclucerebbe non solo la posizione di finanziatore ma anche la ipotizzabilità di alcun cor tributo. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in pulito sussistenza della aggravante della agevolazione mafiosa non ritenendo sussistente né l'oggettiva finalità agevolatrice né la rappresentazione di tale circostanza da parte del ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo,si lamenta motivazione apparente in punto attualità delle esigenze cautelari e motivazione omessa in relazione alla richiesta di arresti domiciliari con braccialetto elettronicc avanzata dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Nella valutazione di entrambi i delitti in contestazione, risulta logica E uniforme la valutazione delle intercettazioni e degli esiti delle indagini svolte. [OSCURATO:PERSONA], coerente risulta il collegamento 2__ tra l'incontro avvenuto il 24 settembre 2016 e l'intercettazione 26 settembre 2016 progressivo 409 così come la valuta rione del contenuto della stessa. Lineare e logica risulta la considerazione delle affermazioni contenute nella conversazione 5 novembre 2016 quale riscontro delle considerazioni svolte in relazione alla conversazione prima citata. Ulteriormente scevra da contraddizioni risulta la valutazione della conversazione 6 maggio 2017 in cui si fa riferimento alle vicende relative al capo 9). Ancora, punti. ali risultano i riferimenti contenuti nella conversazione 15 maggio 2017 progressivo 148318 alle vicende relative al capo 10. Le valutazioni riguardanti intercet:azioni anche lontane nel tempo rispetto alla materiale operazione di intestazione fittizia risultano al proposito ulteriormente logiche nella misura in cui permettevano di testimoniare la permanenza di una gestione sostanziale del tutto sganci3ta dalla gestione formale e la presenza di partite di dare e avere, in particolare emergenti dalla conversazione 23 maggio 2018, che trovavano il loro fondamento in attività ben precedenti. Quanto al capo 10, risulta ulteriormente lineare, a questo proposito, la considerazione della conversazione 22 marzo 2018 in cui, ancora una volta, si descrive un'attività pregressa che incontestabilmente si collega al delitto di cui all'imputazione. In questo contesto, la presenza c i un contributo causale - anche pregresso - del ricorrente è stata logicamente desunta dal testuale contenuto della conversazione del 15 settembre 201: progr. 37346 (pag. 16 dell'ordinanza) e la conversazione 19 settembre 2017 (pzig. 17) in cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] esplicita e ammette la propria partecipazione ,31Ia intera operazione e la conversazione 23 marzo 2018 (pag. 19) in cui è ulteriormente esplicita la partecipazione finanziaria pregressa. Di identico contenuto e medesima rilevanza la "istituzionalizzazione" della presenza del [OSCURATO:PERSONA] all'interno del Binario 96 solo dopo la scoperta delle microspie ivi installate. Emerge dunque la presenza di ur a interpretazione logica delle intercettazioni e della valutazione di elementi che coinvolgono il [OSCURATO:PERSONA] in prima persona tanto da fondare una motivazione che - per tali caratteri di linearità e legittimità - si sottrae a ulteriore sindacato in questa sede. 1.2. Il secondo motivo di ricorso à parimenti iìvo di fondamento. In particolare, l'impugnata ordinE nza contiene una specifica valutazione della intera vicenda individuando presenza di una associazione stabilizzata in altro contesto geografico i cui accoliti ooeravano anche nel territorio romano, le caratteristiche in termini di capacità e forza di intimidazione di tali compagini, la presenza di condotte omertose nei s.oggetti minacciati, la fama raggiunta dalla compagine operante a Roma, la cono.;cenza delle caratteristiche dell'associazione di riferimento dei Sanlucoti da parte dei soggetti operanti a Roma. Dalle stesse intercettazioni richiamate emerge hon solo la cointeressenza di tali diverse compagini nelle attività commercia i di cui alle contestazioni ma anche la rappresentazione da parte dei sogget i coinvolti del fatto che le medesime attività erano ricollegate all'operatività della Ipcale romana. 1.3. Infondato risulta anche il terzo motivo di ricorso. Deve al proposito rilevarsi come. - risultando il delitto aggravato ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen. - è operante una presunzione, sebbene di carattere relativo, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura custodiale massima. Oggetto di tale presunzione risulta essere la sussistenza di esigenze cautelari per come descritte Jall'art. 274 cod. proc. pen. Di conseguenza, il carattere di concretezza e di attualità delle esigenze medesime rientra nel fuoco della presunzione e avrebbe dovuto essere contrastato dalla difesa sulla base di allegazione di elementi già presenti in atti ovvero di elementi nuovi oggetto di deposito. La sussistenza di una presunzione legale, anche relativa, per sua natura, costituisce infatti elemento che, in ca so di dubbio, esonera la parte dal provare e il giudice dal motivare sull'esistenza del fatto presunto. Coerentemente a tali premesse, la stessa giurisprudenza di legittimità ha da tempo espresso il principio (ritenuto alla stregua di diritto vivente dalle stesse sentenza della Corte Costituzionale - cfr. Corte Cost 265/2C10 e 231/2011) che il meccanismo connesso alla sussistenza della presunzione si ricollega all'onere motivazionale del giudice, che - in presenza di gravi indizi - ieve constatare l'inesistenza di elementi - presenti nel fascicolo o introdotti dalla difesa - che "ictu oculi" possano farla ritenere superata (Sez. 6, Sentenza n. 10318 del 22/01/2008 Rv. 239211; conf. n. 755 del 1995 Rv. 201598, n. 2238 del 1995 Rv. 202095, n. 4291 del 1998 Rv. 211412). Nel caso di specie, proprio per effetto della richiamata presunzione, il mero passaggio del tempo, in un contesto di criminalità organizzata, in difetto di prove di dissociazione e a fronte di una prociettualità criminosa in concreto protrattasi e reiteratasi nel corso di diversi anni e n periodo non remoto, non elide la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazion?. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli acempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen. Così deciso in Roma, il 23 nov