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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2026

Cassazione n. 22726/2026

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ocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso isuoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente -controLe [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale stesa a margine del controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] di Catania, che ha indicato recapito PEC;- controricorrente -avversola sentenza n. 2422, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 23.5.2017, epubblicata il 28.6.2017;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 23151/2018Numero sezionale 5302/2026Numero di raccolta generale 22726/2026Data pubblicazione 06/07/20261.

A seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza, e concluse conProcessi Verbali di Costatazione consegnati alla contribuente,l’Amministrazione finanziaria notificava a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., attivanell’industria delle costruzioni immobiliari, l’avviso di accertamento n.RJ803A200648, mediante il quale contestava il maggior reddito conseguitoe non sottoposto ad imposizione in relazione all’anno 2004, conriferimento ai tributi dell’Ires, dell’Iva e dell’Irap.

Per quanto di interessein questa sede, operava rilievi in materia di maggiori elementi positivi nondichiarati, per aver contabilizzato in bilancio le rimanenze finali per lavoriultrannuali al prezzo di costo anziché secondo il criterio dello stato diavanzamento, in assenza della prescritta autorizzazione amministrativa,nonché in materia di operazioni imponibili non fatturate in relazione adacconti ricevuti.2.

La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Catania proponendo plurimecensure e sostenendo, tra l’altro, che l’autorizzazione di cui innanzirivestiva un valore esclusivamente formale, e che le somme versate dallepartner commerciali costituivano meri finanziamenti da parte dicommittenti, esenti da Iva, e non redditi occultati ricevuti a titolo diacconto.

La CTP riteneva fondate le difese proposte dalla contribuente, edannullava l’avviso di accertamento.3.

Avverso la sentenza sfavorevole conseguita nel primo grado delgiudizio spiegava appello l’Agenzia delle Entrate.

La CommissioneTributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, confermavala decisione di primo grado.4.

L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione,avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello, affidandosi a trestrumenti di impugnazione.

La società resiste mediante controricorso.Motivi della decisioneNumero registro generale 23151/2018Numero sezionale 5302/2026Numero di raccolta generale 22726/2026Data pubblicazione 06/07/20261.

Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione dell’art.2909 c.c., invocando l’applicazione del giudicato esterno dipendente dalladecisione della C.T.R. della Sicilia sul precedente relativo all’annod’imposta 2003, in cui si ponevano tra le stesse parti le medesimequestioni, circa la necessità dell’autorizzazione di cui all’art. 60, comma 5del Tuir, per poter procedere all’imputazione delle rimanenze finali relativeai lavori ultrannuali al prezzo di costo anziché per stato di avanzamento.1.1.

Invero non sussistono le condizioni perché possa ritenersioperante un giudicato esterno.L’Amministrazione finanziaria, infatti, non ha avuto cura di illustrarenel dettaglio quali siano gli elementi in comune che permetterebbero diritenere estensibile la pronuncia della C.T.R. relativa all’anno 2003 all’anno2004.Non solo.

Non chiarisce, la ricorrente, perché non abbia inteso farvalere il preteso giudicato esterno innanzi al giudice dell’appello, tenutoconto che la sentenza invocata è stata pronunciata il 13.12.2016, mentreil presente giudizio è stato trattenuto in decisione il 23.5.2017.Ancora, la società afferma in controricorso di essersi tempestivamenteadeguata all’orientamento interpretativo espresso dall’Amministrazionefinanziaria, e di avere regolarizzato le proprie scritture con la dichiarazionedei redditi tempestivamente presentata, ma l’Amministrazione finanziarianon ha specificamente replicato con memoria a questa prospettazione, cherenderebbe neppure confrontabile l’oggetto del presente giudizio, relativoall’anno 2004, con quello relativo all’anno 2003, quando la società non siera adeguata.Il primo motivo di ricorso non risulta perciò fondato, e deve pertantoessere respinto.2.

Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto in viasubordinata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., l’EnteNumero registro generale 23151/2018Numero sezionale 5302/2026Numero di raccolta generale 22726/2026Data pubblicazione 06/07/2026impositore censura la violazione dell’art. 60 (ora art. 93), comma 5, delDpr n. 917 del 1986 (Tuir), per non avere il giudice dell’appello rilevatoche l’imputazione delle rimanenze al prezzo di costo, anziché secondo ilcriterio dello stato di avanzamento, è consentita all’operatore privato soloprevia autorizzazione dell’Amministrazione finanziaria, che non è statarichiesta, e tanto meno concessa, rimanendo irrilevante la successivadichiarazione dei redditi presentata dalla società, perché comunque lerimanenze “sono state illegittimamente contabilizzate al costo” (ric., p. 8).2.1.

La CTR, con sintetiche espressioni, ha rilevato che “l’avviso diaccertamento sul punto richiama i rilievi dei verificatori della Guardia dipresentata dalla società, nella quale i costi e le rimanenze finali sonodiversamente appostati” (sent.

CTR, p. 3).Si è già ricordato che la società invoca di essersi adeguata, nelladichiarazione dei redditi tempestivamente depositata, alle richiestedell’Amministrazione finanziaria.2.2.

La CTR intendeva verosimilmente riferirsi a questa tesi dellasocietà, nella parte riprodotta della sua pronuncia, ma l’eccessivasinteticità delle espressioni utilizzate non permette di comprendereesattamente quale sia stata la valutazione operata dal giudice dell’appello.Secondo l’Amministrazione finanziaria la società avrebbe modificatol’appostazione contabile delle rimanenze finali, ma tanto nonmodificherebbe la stima delle stesse al valore di costo, anziché secondo ilcriterio degli stati di avanzamento.

La contribuente sostiene invece diessersi adeguata alle richieste dell’Amministrazione finanziaria.Su questa decisiva questione la CTR non si esprime, rimanendo poiancora da valutare, se del caso, se debba ritenersi consentito provvedereall’imputazione delle rimanenze per lavori ultrannuali al prezzo di costo inassenza di autorizzazione.Numero registro generale 23151/2018Numero sezionale 5302/2026Numero di raccolta generale 22726/2026Data pubblicazione 06/07/2026Il secondo strumento d’impugnazione risulta pertanto fondato, e deveperciò essere accolto.3.

Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., l’Ente impositore critica la nullità della decisione delgiudice del gravame, in conseguenza della violazione dell’art. 53 del Dprn. 546 del 1992, per aver dichiarato “inammissibile” per difetto dispecificità la sempre confermata censura di non credibilità dellaprospettazione di controparte secondo cui le somme versate da partnercommerciali della contribuente costituissero dei finanziamenti, esenti daIva, e non degli acconti sulle opere edili da realizzare.3.1.

In proposito la CTR scrive solo che “Il quinto motivo (relativoall’omessa fatturazione di importi imponibili) è inammissibile per difetto dispecificità, in quanto non tiene conto della precisa motivazione dellasentenza impugnata sul punto (p. 2)”.3.2.

Merita allora di essere ricordato che alcune somme ricevute dapartner commerciali sono state contabilizzate dalla contribuente qualifinanziamenti esenti da Iva, mentre l’Amministrazione finanziaria ritieneche le somme corrisposte da committenti, nel corso dell’esecuzione diopere edili, abbiano natura di acconti sulle opere a realizzarsi, e debbanopertanto essere assoggettati ad imposizione.3.2.1.

La valutazione espressa dalla CTR non appare condivisibile.A parte che l’Amministrazione finanziaria ha avuto cura di riportare lesintetiche ma chiare critiche proposte avverso la pronuncia di primo gradoin merito, non può non evidenziarsi che l’Agenzia delle Entrate ha sempredifeso la fondatezza dell’avviso di accertamento, domandandonel’integrale conferma.Questa Corte regolatrice ha avuto modo di chiarire in proposito,condivisibilmente, che nel processo tributario, ove l'Amministrazionefinanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni eargomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato,Numero registro generale 23151/2018Numero sezionale 5302/2026Numero di raccolta generale 22726/2026Data pubblicazione 06/07/2026come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessaidonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, èda ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il quale il ricorso in appellodeve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione" e non già "nuovimotivi", atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo diimpugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza diprimo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito,Cass. sez.

V, 29.2.2012, n. 3064.La contestazione era stata pertanto ritualmente riproposta in grado diappello, ed il giudice del gravame avrebbe dovuto pronunciarsi nel meritoin proposito.Anche il terzo motivo di ricorso risulta pertanto fondato e deve perciòessere accolto.4.

In definitiva devono essere accolti il secondo ed il terzo motivo diricorso, rigettato il primo, e la sentenza impugnata deve essere cassata inrelazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, perché proceda anuovo esame.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposti dall’Agenziadelle Entrate, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazioneal motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, sezione staccata di Catania, perché, in diversa composizione enel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provvedaanche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 2 luglio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso isuoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente -controLe [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale stesa a margine del controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] di Catania, che ha indicato recapito PEC;- controricorrente -avversola sentenza n. 2422, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 23.5.2017, epubblicata il 28.6.2017;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 23151/2018Numero sezionale 5302/2026Numero di raccolta generale 22726/2026Data pubblicazione 06/07/20261. A seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza, e concluse conProcessi Verbali di Costatazione consegnati alla contribuente,l’Amministrazione finanziaria notificava a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., attivanell’industria delle costruzioni immobiliari, l’avviso di accertamento n.RJ803A200648, mediante il quale contestava il maggior reddito conseguitoe non sottoposto ad imposizione in relazione all’anno 2004, conriferimento ai tributi dell’Ires, dell’Iva e dell’Irap. Per quanto di interessein questa sede, operava rilievi in materia di maggiori elementi positivi nondichiarati, per aver contabilizzato in bilancio le rimanenze finali per lavoriultrannuali al prezzo di costo anziché secondo il criterio dello stato diavanzamento, in assenza della prescritta autorizzazione amministrativa,nonché in materia di operazioni imponibili non fatturate in relazione adacconti ricevuti.2. La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Catania proponendo plurimecensure e sostenendo, tra l’altro, che l’autorizzazione di cui innanzirivestiva un valore esclusivamente formale, e che le somme versate dallepartner commerciali costituivano meri finanziamenti da parte dicommittenti, esenti da Iva, e non redditi occultati ricevuti a titolo diacconto. La CTP riteneva fondate le difese proposte dalla contribuente, edannullava l’avviso di accertamento.3. Avverso la sentenza sfavorevole conseguita nel primo grado delgiudizio spiegava appello l’Agenzia delle Entrate. La CommissioneTributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, confermavala decisione di primo grado.4. L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione,avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello, affidandosi a trestrumenti di impugnazione. La società resiste mediante controricorso.Motivi della decisioneNumero registro generale 23151/2018Numero sezionale 5302/2026Numero di raccolta generale 22726/2026Data pubblicazione 06/07/20261. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione dell’art.2909 c.c., invocando l’applicazione del giudicato esterno dipendente dalladecisione della C.T.R. della Sicilia sul precedente relativo all’annod’imposta 2003, in cui si ponevano tra le stesse parti le medesimequestioni, circa la necessità dell’autorizzazione di cui all’art. 60, comma 5del Tuir, per poter procedere all’imputazione delle rimanenze finali relativeai lavori ultrannuali al prezzo di costo anziché per stato di avanzamento.1.1. Invero non sussistono le condizioni perché possa ritenersioperante un giudicato esterno.L’Amministrazione finanziaria, infatti, non ha avuto cura di illustrarenel dettaglio quali siano gli elementi in comune che permetterebbero diritenere estensibile la pronuncia della C.T.R. relativa all’anno 2003 all’anno2004.Non solo. Non chiarisce, la ricorrente, perché non abbia inteso farvalere il preteso giudicato esterno innanzi al giudice dell’appello, tenutoconto che la sentenza invocata è stata pronunciata il 13.12.2016, mentreil presente giudizio è stato trattenuto in decisione il 23.5.2017.Ancora, la società afferma in controricorso di essersi tempestivamenteadeguata all’orientamento interpretativo espresso dall’Amministrazionefinanziaria, e di avere regolarizzato le proprie scritture con la dichiarazionedei redditi tempestivamente presentata, ma l’Amministrazione finanziarianon ha specificamente replicato con memoria a questa prospettazione, cherenderebbe neppure confrontabile l’oggetto del presente giudizio, relativoall’anno 2004, con quello relativo all’anno 2003, quando la società non siera adeguata.Il primo motivo di ricorso non risulta perciò fondato, e deve pertantoessere respinto.2. Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto in viasubordinata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., l’EnteNumero registro generale 23151/2018Numero sezionale 5302/2026Numero di raccolta generale 22726/2026Data pubblicazione 06/07/2026impositore censura la violazione dell’art. 60 (ora art. 93), comma 5, delDpr n. 917 del 1986 (Tuir), per non avere il giudice dell’appello rilevatoche l’imputazione delle rimanenze al prezzo di costo, anziché secondo ilcriterio dello stato di avanzamento, è consentita all’operatore privato soloprevia autorizzazione dell’Amministrazione finanziaria, che non è statarichiesta, e tanto meno concessa, rimanendo irrilevante la successivadichiarazione dei redditi presentata dalla società, perché comunque lerimanenze “sono state illegittimamente contabilizzate al costo” (ric., p. 8).2.1. La CTR, con sintetiche espressioni, ha rilevato che “l’avviso diaccertamento sul punto richiama i rilievi dei verificatori della Guardia dipresentata dalla società, nella quale i costi e le rimanenze finali sonodiversamente appostati” (sent. CTR, p. 3).Si è già ricordato che la società invoca di essersi adeguata, nelladichiarazione dei redditi tempestivamente depositata, alle richiestedell’Amministrazione finanziaria.2.2. La CTR intendeva verosimilmente riferirsi a questa tesi dellasocietà, nella parte riprodotta della sua pronuncia, ma l’eccessivasinteticità delle espressioni utilizzate non permette di comprendereesattamente quale sia stata la valutazione operata dal giudice dell’appello.Secondo l’Amministrazione finanziaria la società avrebbe modificatol’appostazione contabile delle rimanenze finali, ma tanto nonmodificherebbe la stima delle stesse al valore di costo, anziché secondo ilcriterio degli stati di avanzamento. La contribuente sostiene invece diessersi adeguata alle richieste dell’Amministrazione finanziaria.Su questa decisiva questione la CTR non si esprime, rimanendo poiancora da valutare, se del caso, se debba ritenersi consentito provvedereall’imputazione delle rimanenze per lavori ultrannuali al prezzo di costo inassenza di autorizzazione.Numero registro generale 23151/2018Numero sezionale 5302/2026Numero di raccolta generale 22726/2026Data pubblicazione 06/07/2026Il secondo strumento d’impugnazione risulta pertanto fondato, e deveperciò essere accolto.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., l’Ente impositore critica la nullità della decisione delgiudice del gravame, in conseguenza della violazione dell’art. 53 del Dprn. 546 del 1992, per aver dichiarato “inammissibile” per difetto dispecificità la sempre confermata censura di non credibilità dellaprospettazione di controparte secondo cui le somme versate da partnercommerciali della contribuente costituissero dei finanziamenti, esenti daIva, e non degli acconti sulle opere edili da realizzare.3.1. In proposito la CTR scrive solo che “Il quinto motivo (relativoall’omessa fatturazione di importi imponibili) è inammissibile per difetto dispecificità, in quanto non tiene conto della precisa motivazione dellasentenza impugnata sul punto (p. 2)”.3.2. Merita allora di essere ricordato che alcune somme ricevute dapartner commerciali sono state contabilizzate dalla contribuente qualifinanziamenti esenti da Iva, mentre l’Amministrazione finanziaria ritieneche le somme corrisposte da committenti, nel corso dell’esecuzione diopere edili, abbiano natura di acconti sulle opere a realizzarsi, e debbanopertanto essere assoggettati ad imposizione.3.2.1. La valutazione espressa dalla CTR non appare condivisibile.A parte che l’Amministrazione finanziaria ha avuto cura di riportare lesintetiche ma chiare critiche proposte avverso la pronuncia di primo gradoin merito, non può non evidenziarsi che l’Agenzia delle Entrate ha sempredifeso la fondatezza dell’avviso di accertamento, domandandonel’integrale conferma.Questa Corte regolatrice ha avuto modo di chiarire in proposito,condivisibilmente, che nel processo tributario, ove l'Amministrazionefinanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni eargomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato,Numero registro generale 23151/2018Numero sezionale 5302/2026Numero di raccolta generale 22726/2026Data pubblicazione 06/07/2026come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessaidonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, èda ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il quale il ricorso in appellodeve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione" e non già "nuovimotivi", atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo diimpugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza diprimo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito,Cass. sez. V, 29.2.2012, n. 3064.La contestazione era stata pertanto ritualmente riproposta in grado diappello, ed il giudice del gravame avrebbe dovuto pronunciarsi nel meritoin proposito.Anche il terzo motivo di ricorso risulta pertanto fondato e deve perciòessere accolto.4. In definitiva devono essere accolti il secondo ed il terzo motivo diricorso, rigettato il primo, e la sentenza impugnata deve essere cassata inrelazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, perché proceda anuovo esame.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposti dall’Agenziadelle Entrate, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazioneal motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, sezione staccata di Catania, perché, in diversa composizione enel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provvedaanche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 2 luglio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
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