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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 38794/2023

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] non supera il vaglio di ammissibilità prospettando deduzioni generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta di annullamento della sentenza impugnata.

Il ricorrente, a fonte di una motivazione diffusa e completa, si è limitato a enunciare astratte violazioni della legge penale e vizi motivazionali in tema di elemento soggettivo e valutazione del compendio probatorio senza alcun specifico riferimento ai fatti di causa.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 8 giugno 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] non supera il vaglio di ammissibilità prospettando deduzioni generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta di annullamento della sentenza impugnata. Il ricorrente, a fonte di una motivazione diffusa e completa, si è limitato a enunciare astratte violazioni della legge penale e vizi motivazionali in tema di elemento soggettivo e valutazione del compendio probatorio senza alcun specifico riferimento ai fatti di causa. 2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 8 giugno 2023.
Sentenza Cassazione n. 38794/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris