CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 07947/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di carta di pagamento già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza 9 aprile 2015. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata, ALAIMO Loredana. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo, con cui si lamenta vizio di motivazione in conseguenza della negata derubricazione del reato di ricettazione in quello di furto, è manifestamente infondato in presenza di adeguata motivazione che valorizza la mancanza di circostanze di fatto specifiche che permettessero di ascrivere il furto all'imputata. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]