CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 20677/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27674/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); controricorrente e ricorrente incidentale- e [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAGLIARI n. 102/2016 depositata il 24/03/2016. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 21 febbraio 2023, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176 e successive modificazioni; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso principale, con assorbimento degli altri e del motivo di cui al ricorso incidentale; [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle entrate ha emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] sas, che in precedenza aveva chiesto e ottenuto rimborso IVA per lire 1.000.000.0000 per l’anno 2000, avviso di accertamento notificato il 12.7.2002 per il recupero della somma versata contestando l’illegittima detrazione IVA per operazioni inesistenti. 2.L’avviso era stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del socio [OSCURATO:PERSONA], che eccepivano il difetto di legittimazione passiva sia perché il socio risponde solo dopo l’esclusione infruttuosa della società sia perché esse avevano accettato l’eredità con beneficio di inventario, ferma, comunque, l’intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni. 3. Annullato l’avviso dalla [OSCURATO:PERSONA] ria Provinciale (CTP) di Nuoro, l’Agenzia ha proposto appello che la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sardegna ha rigettato, compensando le spese. 4. In particolare, la CTR ha escluso la necessità della integrazione del contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci, vertendosi su questioni personali; inoltre,ha ritenuto che l’Agenzia non avesse dimostrato la qualità di socio accomandatario del Melis che, anzi, doveva escludersi perché la dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2001 per il 2000 era stata sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della società e, verosimilmente,socio accomandatario della stessa. 5. La CTR h a concluso, così, che le ricorrenti, che comunque apparivano eredi con beneficio di inventario nonostante non vi fosse la prova della sua redazione nei termini di legge, non dovevano farsi carico degli importi di cui all’avviso impugnato. 6. Avverso questa pronunzia propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate che si affida a cinque motivi. 7. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] che propone ricorso incidentale con un mezzo. Resta intimata [OSCURATO:PERSONA]. 8.Le parti costituite depositano memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 459 e segg., 484 e segg., c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto incombeva sulle parti l’onere di provare la qualità di erede con beneficio di inventario in mancanza della quale si presumono eredi pure e semplici. 1.1.Il motivo è fondato. 1.2. In caso di eredità beneficiata, spetta all'erede provare la tempestiva formazione dell'inventario e non al creditore - che intenda far valere la responsabilità ultra vires del primo - il ritardo o l'omissione dell'adempimento, trattandosi di un elemento costitutivo del relativobeneficio (Cass. n. 16514 del 2015; Cass. n. 11030 del 2003). 2.Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., lamentando l’apoditticità della affermazione contenuta in sentenza secondo cui «quand’anche le ricorrenti avessero la qualifica di eredi pure e semplice in quanto decadute dal beneficio di inventario non discenderebbero diritti diversi dall’avviso di accertamento impugnato». 2.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, trattandosi di affermazione perplessa o ipotetica estranea alla ratio decidendi. 3. Con il terzo motivo deduce violazione e fa lsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., laddove la CTR aveva affermato che non era stata fornita la prova della qualità di socio accomandatario di [OSCURATO:PERSONA], prova che invece risultava dal pvc ove era indicato che la società era stata costituita da [OSCURATO:PERSONA] (per un quota pari al 50%) quale socio accomandatario e da [OSCURATO:PERSONA] (per l’altro 50%) quale socio accomandante, emergendo, inoltre, che il Melis era rimasto accomandatario almeno sino al 29.6.2001, quando aveva ceduto la sua quota e il ruolo ricoperto nella società a [OSCURATO:PERSONA], e che, in precedenza, in data 19.6.2001, lo stesso Melis aveva presentato il modello VR/2001 con richiesta di rimborso del credito IVA, poi eseguito dall’Amministrazione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3.1. Aggiunge la ricorrente che l 'affermazione della CTR, secondo cui la dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2001 era stata sottoscritta dal Nonnis, non escludeva che nel 2000, anno di imposta oggetto dell’accertamento, l’accomandatario fosse il Melis; la motivazione, quindi, era apodittica e non dava conto delle risultanze documentali che dimostravano la qualità di socio accomandatario di [OSCURATO:PERSONA]. 3.2.Il motivo è fondato. 3.3. E’ noto che nel l’attuale assetto del giudizio di cassazione rileva solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (e quindi, secondo quanto insegnato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, la «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», la «motivazione apparente», il «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e la «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione), cosicché il ricorrente potrà far valere in sede di legittimità l'error in procedendo consistente nell'assenza della motivazione, nella motivazione illogica o nella motivazione recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice stesso per la formazione del proprio convincimento (tra le ultime, Cass. n. 18311 del 2021). 3.4.Ricorre, quindi, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n.3819 del 2020), ovvero indichi gli elementi da cui il giudice ha tratto il suo convincimento senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass.n. 9105 del 2017). I n tema di valutazione delle prove ed i n particolare di quelle documentali, poi, si è precisato che il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenereviziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (Cass. n. 14762 del 2019). 3.5. Nel caso di specie, la CTR ha del tutto trascurato il complessivo quadro probatorio offerto dall’Agenzia , tendente a dimostrare che nel 2000, quando è sorta la pretesa tributaria, [OSCURATO:PERSONA] rivestiva la qualità di socio accomandatario, per concentrarsi sul fatto, ritenuto decisivo , che nel 2001 la dichiarazione IVA era stata sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA]; ma questo argomento, di per sé, ha scars a o null a ril evanza rispetto a l fatto da dimostrare, che riguardava l’anno precedente, e la motivazione, in mancanza di ulteriori elementi, finisce per palesarsi illogica e meramente apparente , non consente ndo l’i ndividuazione di una effettiva - e giuridicamente adeguata - ratio posta a base della decisione adottata. 4. Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., perché l’esclusione della qualità di socio accomandatario del Melis aveva travalicato i limiti della domanda non essendo mai stata contestata dalle ricorrenti nédiscussa nei giudizio di merito. 4.1.Il motivo è infondato. 4.2. Dal la trascrizione del ricorso iniziale , contenuta nel controricorso, risulta che le ricorrenti avevano posto la questione della qualità di socio del Melis: infatti, scrivono testualmente che era rimasta «assolutamente indimostrata» la qualità di «preteso socio (in capo al defunto sig. [OSCURATO:PERSONA]) della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], senza neppure specificare se trattasi, altresì, di socio accomandante e socio accomandatario..». 5.Con il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2313 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in quanto anche la qualità di socio accomandante non esclude la responsabilità del socio nei limiti della quota. 5.1.Il motivo è fondato. 5.2. In tema di società in accomandita semplice, l' art. 2313 cod.civ.recita che i soci accomandanti rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita. Il principio posto dalla disposizione giuscivilistica citata vale, e non può non valere, anche per le obbligazioni di natura tributaria (Cass. n. 7016 del 2003). 6. Con l’unico motivo di ri corso incidentale la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in riferimento all’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per omessa motivazione sulle ragioni che avevano giustificato la compensazione delle spese. 6.1. Il motivo resta assorbito stante la cassazione della sentenza impugnata. 7.Conclusivamente, accolto il primo, terzo e quinto motivo del ricorso principale, rigettati gli altri e assorbito il motivo di ricorso incidentale, la sentenza deve essere cassata di conseguenza e la causa deve essere rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il primo, terzo e quinto motivo del ricorso principale, rigettati gli altri e assorbito il motivo di ricorso incidentale, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso nell