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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 38377/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, ritiene il ricorso inammissibile.

1. Nell'unico motivo presentato, la ricorrente, condannata per resistenza a pubblico ufficiale e porto d'armi improprie, per essersi opposta ad operatori in servizio intenti nell'attività di demolizione di manufatti abusivi, proferendo minacce, brandendo una tavola in legno ed impugnando sassi, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché ritiene non adeguatamente illustrate le ragioni della mancata applicazione della sospensione condizionale della pena.

2. Il motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello escluso la concessione del beneficio - con valutazione in fatto correttamente motivata e pertanto non sindacabile in questa sede -, oltre che per l'allarmante condotta realizzata, in ragione dei precedenti penali dell'imputata, che ne mettono in luce una inusuale quanto elevata proclività a delinquere, escludendo quindi di poter formulare una prognosi positiva in ordine all'astensione da ulteriori reati.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il/Prys.dei11te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, ritiene il ricorso inammissibile. 1. Nell'unico motivo presentato, la ricorrente, condannata per resistenza a pubblico ufficiale e porto d'armi improprie, per essersi opposta ad operatori in servizio intenti nell'attività di demolizione di manufatti abusivi, proferendo minacce, brandendo una tavola in legno ed impugnando sassi, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché ritiene non adeguatamente illustrate le ragioni della mancata applicazione della sospensione condizionale della pena. 2. Il motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello escluso la concessione del beneficio - con valutazione in fatto correttamente motivata e pertanto non sindacabile in questa sede -, oltre che per l'allarmante condotta realizzata, in ragione dei precedenti penali dell'imputata, che ne mettono in luce una inusuale quanto elevata proclività a delinquere, escludendo quindi di poter formulare una prognosi positiva in ordine all'astensione da ulteriori reati. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il/Prys.dei11te
Sentenza Cassazione n. 38377/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris