CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32561/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rcorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., parzialmente riformando la sentenza resa dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] 1'11 Aprile 2025, che ha dichiarato la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di detenzione illecita e di violazione della misura di prevenzione ascrittigli, con la ritenuta aggravante della recidiva, ha riqualificato la condotta ai sensi dell'art. 73 quinto comma DPR.309/90 e ha rideterminato la pena inflitta; che l'imputato deduce difetto di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche invocate con i motivi di appello; ritenuto che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. che ha applicato un trattamento sanzionatorio frutto dell'accordo tra le parti e non desume la illegalità della pena, ma solo genericamente carenza di motivazione, senza considerare che le attenuanti generiche non erano ricomprese nell'accordo intercorso tra le parti e ratificato dal giudice; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P P.Q.M