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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02059/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 del TRIBUNALE di TRANI(dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa ciascuno in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente per cassazione avverso tale sentenza.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato.

Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.).

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 del TRIBUNALE di TRANI(dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa ciascuno in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente per cassazione avverso tale sentenza. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato. Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.). 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 novembre
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