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CassazionedecretoSezione LDecisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 32376/2022

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ORDINANZA sul ricorso 35420-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domlciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3717/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/06/2018 R.G.N. 4483/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 35420/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l'opposizione di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva ingiunto il pagamento della somma di C 30.366,53 oltre accessori a titolo di retribuzioni maturate e non erogate nel periodo febbraio 2014-aprile 2015 dovute in virtù della sentenza dello stesso Tribunale, dell'8 maggio 2009 n. 13873, che aveva dichiarato inefficace la cessione di ramo d'azienda tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. con diritto a ripristino del rapporto mai attuato.

2. La Corte territoriale, per quanto ancora interessa, ha escluso la detraibilità dell' aliunde perceptum evidenziando che nel periodo in contestazione (febbraio 2014-aprile 2015) il Dendrella non era già più alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. e non aveva ricevuto alcuna indennità CIGS che comunque precisava si sarebbe sottratta er la sua natura previdenziale alla regola della compensatio lucri cum damno.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] che propone a sua volta ricorso incidentale con un motivo e deposita memoria illustrativa ai sensi dell'art. 380 bis

1. c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

4. Con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. si duole in primo luogo della mancata emissione, in violazione degli artt. 210 e 213 c.p.c, dell'ordine di esibizione dei documenti fiscali inerenti i redditi percepiti da gennaio 2014 e della documentazione contributiva eventualmente presente presso l'INPS e relativa al medesimo periodo, come richiesto nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo con istanza richiamata anche in appello.

Inoltre, lamenta la violazione degli artt. 1223 e 1227 c.c. e deduce che la Corte non avrebbe tenuto conto dell' aliunde percipiendum, osservando che nulla era stato dedotto dal Dendrella con riguardo all'impegno profuso per reperire un'ulteriore occupazione.

5. Con il ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 comma 1 e 92 comma 2 c.p.c. e r.g. n.35420/2018 deduce che in violazione delle citate disposizioni la Corte territoriale avrebbe compensato in parte le spese del giudizio senza che ne ricorressero i presupposti (soccombenza reciproca, novità assoluta della questione trattata, mutamento della giurisprudenza).

Inoltre deduce che nella liquidazione delle stesse ha poi violato e falsamente applicato l'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 ratione temporis applicabile al procedimento in esame.

6. Il ricorso principale deve essere rigettato seppur con diversa motivazione rispetto a quella adottata dalla Corte di appello.

6.1. La questione della natura dei crediti vantati dal lavoratore per effetto del mancato ripristino del rapporto di lavoro da parte di [OSCURATO:PERSONA], nonostante la sentenza di accertamento della illegittimità della cessione del ramo d'azienda (cui era addetto), con decorrenza dalla messa in mora, trova soluzione nel senso della natura retributiva e non più risarcitoria (come invece secondo un indirizzo precedente: Cass. n. 19740 del 2008, n. 18955 del 2014 e n. 16694 del 2018) sulla scorta dell'insegnamento posto recentemente dalle Sezioni unite civili di questa Corte con la sentenza del 7 febbraio 2018, n. 2990 (cfr, Cass. n. 28500 del 2019).

6.2. Pertanto, come più volte affermato da questa Corte, accertata l'illegittimità della cessione del ramo di azienda permane in capo al datore cedente, che, nonostante l'offerta della prestazione, nella specie avvenuta, non abbia ottemperato al coniando giudiziale di ripristino del rapporto lavorativo, giuridicamente rimasto in vita, l'obbligo di pagamento delle retribuzioni.

Una volta sancita la natura retributiva e non risarcitoria delle somme da erogarsi al lavoratore da parte del cedente inadempiente, non trova applicazione infatti il principio della "compensati° lucri cum damno" su cui si fonda la detraibilità di quanto altrimenti percepito (cfr. tra le altre Cass. nn. 21160, 21159 e 21158 del 2019 e più recentemente Cass. n. 17187 del 2021).

7. E' invece fondato il ricorso incidentale che investe la pronuncia sulle spese, compensate per metà dalla Corte territoriale in ragione della serialità della controversia.

7.1. In materia di spese processuali, in assenza di reciproca soccombenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante r.g. n.35420/2018 dalle modifiche introdotte dal di. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, applicabile al caso in esame, la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (cfr. Cass. n. 1950 del 2022) e che non sono ravvisabili nella mera serialità della controversia.

7.2. Ne segue che, in accoglimento del ricorso incidentale e con decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la società [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere condannata a pagare le spese del giudizio di appello per intero al ricorrente nella misura già liquidata dal giudice di secondo grado e posta a carico della società solo per la metà (C 800,00).

8. In conclusione, pe le ragioni esposte il ricorso principale deve essere rigettato mentre quello incidentale va accolto con condanna al pagamento delle spese in C 1600,00 per compensi professionali oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della soccombente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale.

Accoglie il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento per intero delle spese del giudizio di appello liquidate in C 1.600,00 per compensi professionali oltre a spese generali IVA e CPA.

Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 4.000„00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di r.g. n.35420/2018 contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell'art.13 comma 1 bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 35420-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domlciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3717/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/06/2018 R.G.N. 4483/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 35420/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l'opposizione di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva ingiunto il pagamento della somma di C 30.366,53 oltre accessori a titolo di retribuzioni maturate e non erogate nel periodo febbraio 2014-aprile 2015 dovute in virtù della sentenza dello stesso Tribunale, dell'8 maggio 2009 n. 13873, che aveva dichiarato inefficace la cessione di ramo d'azienda tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. con diritto a ripristino del rapporto mai attuato. 2. La Corte territoriale, per quanto ancora interessa, ha escluso la detraibilità dell' aliunde perceptum evidenziando che nel periodo in contestazione (febbraio 2014-aprile 2015) il Dendrella non era già più alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. e non aveva ricevuto alcuna indennità CIGS che comunque precisava si sarebbe sottratta er la sua natura previdenziale alla regola della compensatio lucri cum damno. 3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] che propone a sua volta ricorso incidentale con un motivo e deposita memoria illustrativa ai sensi dell'art. 380 bis 1. c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. si duole in primo luogo della mancata emissione, in violazione degli artt. 210 e 213 c.p.c, dell'ordine di esibizione dei documenti fiscali inerenti i redditi percepiti da gennaio 2014 e della documentazione contributiva eventualmente presente presso l'INPS e relativa al medesimo periodo, come richiesto nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo con istanza richiamata anche in appello. Inoltre, lamenta la violazione degli artt. 1223 e 1227 c.c. e deduce che la Corte non avrebbe tenuto conto dell' aliunde percipiendum, osservando che nulla era stato dedotto dal Dendrella con riguardo all'impegno profuso per reperire un'ulteriore occupazione. 5. Con il ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 comma 1 e 92 comma 2 c.p.c. e r.g. n.35420/2018 deduce che in violazione delle citate disposizioni la Corte territoriale avrebbe compensato in parte le spese del giudizio senza che ne ricorressero i presupposti (soccombenza reciproca, novità assoluta della questione trattata, mutamento della giurisprudenza). Inoltre deduce che nella liquidazione delle stesse ha poi violato e falsamente applicato l'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 ratione temporis applicabile al procedimento in esame. 6. Il ricorso principale deve essere rigettato seppur con diversa motivazione rispetto a quella adottata dalla Corte di appello. 6.1. La questione della natura dei crediti vantati dal lavoratore per effetto del mancato ripristino del rapporto di lavoro da parte di [OSCURATO:PERSONA], nonostante la sentenza di accertamento della illegittimità della cessione del ramo d'azienda (cui era addetto), con decorrenza dalla messa in mora, trova soluzione nel senso della natura retributiva e non più risarcitoria (come invece secondo un indirizzo precedente: Cass. n. 19740 del 2008, n. 18955 del 2014 e n. 16694 del 2018) sulla scorta dell'insegnamento posto recentemente dalle Sezioni unite civili di questa Corte con la sentenza del 7 febbraio 2018, n. 2990 (cfr, Cass. n. 28500 del 2019). 6.2. Pertanto, come più volte affermato da questa Corte, accertata l'illegittimità della cessione del ramo di azienda permane in capo al datore cedente, che, nonostante l'offerta della prestazione, nella specie avvenuta, non abbia ottemperato al coniando giudiziale di ripristino del rapporto lavorativo, giuridicamente rimasto in vita, l'obbligo di pagamento delle retribuzioni. Una volta sancita la natura retributiva e non risarcitoria delle somme da erogarsi al lavoratore da parte del cedente inadempiente, non trova applicazione infatti il principio della "compensati° lucri cum damno" su cui si fonda la detraibilità di quanto altrimenti percepito (cfr. tra le altre Cass. nn. 21160, 21159 e 21158 del 2019 e più recentemente Cass. n. 17187 del 2021). 7. E' invece fondato il ricorso incidentale che investe la pronuncia sulle spese, compensate per metà dalla Corte territoriale in ragione della serialità della controversia. 7.1. In materia di spese processuali, in assenza di reciproca soccombenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante r.g. n.35420/2018 dalle modifiche introdotte dal di. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, applicabile al caso in esame, la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (cfr. Cass. n. 1950 del 2022) e che non sono ravvisabili nella mera serialità della controversia. 7.2. Ne segue che, in accoglimento del ricorso incidentale e con decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la società [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere condannata a pagare le spese del giudizio di appello per intero al ricorrente nella misura già liquidata dal giudice di secondo grado e posta a carico della società solo per la metà (C 800,00). 8. In conclusione, pe le ragioni esposte il ricorso principale deve essere rigettato mentre quello incidentale va accolto con condanna al pagamento delle spese in C 1600,00 per compensi professionali oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della soccombente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale. Accoglie il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento per intero delle spese del giudizio di appello liquidate in C 1.600,00 per compensi professionali oltre a spese generali IVA e CPA. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 4.000„00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di r.g. n.35420/2018 contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell'art.13 comma 1 bis
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