CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 19757/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cfccee , ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 5633-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - nonché [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 32103/2019 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata in data 9/12/2019; udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica CORRADO p. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso; • rilevato che il ricorso per revocazione, illustrato da memoria, è stato indirizzato per la notifica a mezzo posta: - per un verso, all'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio di Roma, viale Bastioni di 0<i, Ric. 2020-5633 - Sez. 2 - PU dei 10 maggio 2022 )2?, Michelangelo n. 5/a, nella dichiarata qualità di domiciliatario della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. "come da procura a margine dell'atto di costituzione nel giudizio di appello" (v. il ricorso, p. 1 e 2), senza, tuttavia, che, nel giudizio per cassazione definito con la sentenza impugnata, sia emerso un atto con il quale la predetta società avesse validamente ed efficacemente eletto domicilio presso lo stesso: come tale, in effetti, non potendosi considerare la dichiarazione contenuta nella procura rilasciata con atto del 29/12/2015 e depositata nel giudizio a quo in data 26/2/2016 in quanto emessa, a norma dell'art. 2386, comma 50, c.c., dal presidente del collegio sindacale non solo senza che fossero ivi dedotti e provati, a parte il richiamo alla norma, i fatti costitutivi del potere gestorio esercitata, vale a dire la cessazione dalla carica di tutti gli amministratori, ma anche, e soprattutto, senza che tale potere, che la predetta norma attribuisce eccezionalmente al collegio sindacale e che comprende senz'altro quello di decidere la proposizione di un'azione giudiziale o, come nella specie, di resistervi, sia stata preceduta, in ragione della natura necessariamente collegiale del relativo esercizio, da una documentata deliberazione formalmente assunta da tale organo e dall'attribuzione al presidente dello stesso del compito di sottoscrivere, come ha preteso di fare, la relativa procura speciale; - per altro verso, a Latina, ss [OSCURATO:PERSONA] n. 44/46, (evidentemente) quale sede legale della stessa, provvedendo, tuttavia, in mancanza di persone abilitate al ricevimento dell'atto, al suo (conseguente) deposito, in data 17/2/2020, presso l'ufficio dove, però, come emerge dall'avviso di ricevimento prodotto in giudizio, non è stato ritirato nel termine di dieci giorni, mentre è stata restituita al mittente per compiuta giacenza la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito; Ric. 2020-5633 - Sez. 2 - PU del 10 maggio 2022 ritenuto che la notifica del ricorso, per come sopra descritta, è nulla e deve esserne, quindi, disposta la rinnovazione, se solo si considera: - quanto alla prima, che, a norma dell'art. 330 c.p.c., comma 1°, c.p.c., l'impugnazione (ove, come nel caso in esame, manchi la notifica della sentenza con dichiarazione di residenza o elezione di domicilio) dev'essere notificata presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio definito con la sentenza impugnata e che, in mancanza (come, appunto, nel caso in esame), la notifica dev'essere eseguita direttamente alla parte (art. 330, comma 30, c.p.c.); - quanto alla seconda, che è valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, purché mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità del deposito dell'atto e dei conseguenti avvisi presso l'ufficio postale (cfr. Cass. n. 18762 del 2011; conf., Cass. n. 6654 del 2018); P.Q.M. La Corte così provvede: assegna alla ricorrente il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione della notificazione del ricorso e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 10 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] D(Virgilio \