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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11549/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Milano, ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la concessione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare.

A ragione osserva che osta, in via decisiva, all'accoglimento lo stato di irreperibilità del condannato e l'impossibilità di individuare un domicilio dove eseguire le misure richieste.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando tPunico motivo con cui denuncia vizio di motivazione. (\i Secondo il ricorrente, il Tribunale ha erroneamente ricavato dalla nota della Questura l'identità tra l'istante - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - ed il condannato - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - nonostante non sia stato eseguito, come richiesto preliminarmente dalla difesa, la verifica'=oincidenza delle impronte digitali e la foto segnaletica tra i due, attribuendo decisivo rilievo all'inesistenza nella banca dati SDI di soggetti con la deneralità [OSCURATO:PERSONA], nato il 2 novembre 1983, ed il medesimo numero CUI.

Permane il dubbio che il condannato sia stato identificato quando ancora non era in vigore il CUI o sia stato erroneamente identificato mediante fotosegnalamento.

In ogni caso, il Tribunale" senza i necessari accertamenti/ha qualificato come interessato al procedimento di sorveglianza un soggetto con generalità diverse da quelle riportate nel titolo e che per tale ragione non ha mostrato interesse alla definizione del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. L'unico profilo di critica evidenziato è manifestamente infondato.

2. Sostiene l'odierno ricorrente, appellatosi come [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]=-SFrt-Y- [OSCURATO:DATA_NASCITA], Pdap--si.a la stessa persona del condannto indicato nella sentenza irrevocabile con le generalità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che, per tale ragione, non ha coltivato adeguatamente l'istruttoria avviata dal Tribunale per raccogliere gli r9:t eet k ti u ili per la concessione delle misure alternative.

L'assunto è erroneo perché non tiene adeguatamente conto del dato pacifico ed incontestato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] hanno, secondo le risultanze della banca dati della Questura di Milano, lo stesso codice univoco identificativo o CUI e che, pertanto, come correttamente rilevato dal provvedimento impugnato, sono la stessa persona fisica che ha fornito generalità diverse.

Né, in assenza di elementi di segno contrario, solo ipotizzati dal ricorrente per di più in forma perplessa ed alternativa, può ritenersi che il medesimo codice CUI sia stato attribuito a persone diverse perché l'assegnazione di tale codice ad una singola persona ai fini della sua sicura identificazione è il risultato di una procedura regolamentata dal legislatore a partire di d.P.R. 87 del 7 aprile 2016, attraverso la valorizzazione di dati certi proventi dall'esame del DNA e delle impronte digitali, per di più, nel caso di specie, confermati dal fotosegnalamento.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) -9-di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Milano, ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la concessione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare. A ragione osserva che osta, in via decisiva, all'accoglimento lo stato di irreperibilità del condannato e l'impossibilità di individuare un domicilio dove eseguire le misure richieste. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando tPunico motivo con cui denuncia vizio di motivazione. (\i Secondo il ricorrente, il Tribunale ha erroneamente ricavato dalla nota della Questura l'identità tra l'istante - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - ed il condannato - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - nonostante non sia stato eseguito, come richiesto preliminarmente dalla difesa, la verifica'=oincidenza delle impronte digitali e la foto segnaletica tra i due, attribuendo decisivo rilievo all'inesistenza nella banca dati SDI di soggetti con la deneralità [OSCURATO:PERSONA], nato il 2 novembre 1983, ed il medesimo numero CUI. Permane il dubbio che il condannato sia stato identificato quando ancora non era in vigore il CUI o sia stato erroneamente identificato mediante fotosegnalamento. In ogni caso, il Tribunale" senza i necessari accertamenti/ha qualificato come interessato al procedimento di sorveglianza un soggetto con generalità diverse da quelle riportate nel titolo e che per tale ragione non ha mostrato interesse alla definizione del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. L'unico profilo di critica evidenziato è manifestamente infondato. 2. Sostiene l'odierno ricorrente, appellatosi come [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]=-SFrt-Y- [OSCURATO:DATA_NASCITA], Pdap--si.a la stessa persona del condannto indicato nella sentenza irrevocabile con le generalità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che, per tale ragione, non ha coltivato adeguatamente l'istruttoria avviata dal Tribunale per raccogliere gli r9:t eet k ti u ili per la concessione delle misure alternative. L'assunto è erroneo perché non tiene adeguatamente conto del dato pacifico ed incontestato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] hanno, secondo le risultanze della banca dati della Questura di Milano, lo stesso codice univoco identificativo o CUI e che, pertanto, come correttamente rilevato dal provvedimento impugnato, sono la stessa persona fisica che ha fornito generalità diverse. Né, in assenza di elementi di segno contrario, solo ipotizzati dal ricorrente per di più in forma perplessa ed alternativa, può ritenersi che il medesimo codice CUI sia stato attribuito a persone diverse perché l'assegnazione di tale codice ad una singola persona ai fini della sua sicura identificazione è il risultato di una procedura regolamentata dal legislatore a partire di d.P.R. 87 del 7 aprile 2016, attraverso la valorizzazione di dati certi proventi dall'esame del DNA e delle impronte digitali, per di più, nel caso di specie, confermati dal fotosegnalamento. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) -9-di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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