Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1970
ECLI:EU:C:1970:21
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61969C0046
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 18 MARZO 1970 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
La causa odierna costituisce per il ricorrente il prosieguo ideale della causa 17-68 che opponeva le stesse parti: potrò quindi compendiare gli antefatti.
È noto che il ricorrente ha diretto per lungo tempo il settore «prezzi e condizioni di trasporto» presso la Direzione generale trasporti della CEE. Dopo la fusione degli esecutivi, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di ridurre a tre le quattro direzioni che si occupavano dei trasporti. Con decisione 20 marzo 1968, venivano nominati i tre direttori, mentre il ricorrente, con decisione di pari data, veniva nominato consigliere principale di grado A 2 presso la Direzione generale trasporti. Il 26 giugno 1968 il ricorrente veniva dispensato dal servizio a norma dell'art. 4 del regolamento 259/68.
Questi provvedimenti venivano impugnati nella causa 17/68, dalla quale il ricorrente usciva vincitore giacché la sentenza del 6 maggio 1969 annullava sia la decisione del 20 marzo 1968, con la quale si attribuiva al ricorrente il posto di consigliere, sia la dispensa dal servizio del 26 giugno 1968.
[OSCURATO:PERSONA] era quindi costretta a riassumere il ricorrente, il quale però era disposto ad accettare solo un posto di direttore, di preferenza presso la Direzione generale trasporti. Infatti — come abbiamo appreso nella causa 17/68 — il direttore di questa direzione era andato in pensione il 1
o
ottobre 1968, lasciando vacante il posto. [OSCURATO:PERSONA], con decisione 15 gennaio 1969, occupava detto posto promuovendovi un dipendente di grado A 3, di nazionalità francese. Il fatto induceva il ricorrente (egli asserisce di averne avuto notizia all'udienza del 25 febbraio 1969 durante lo svolgimento della causa 17/ ,68) a reclamare formalmente presso la [OSCURATO:PERSONA] il 24 maggio 1969. Egli chiedeva la revoca del provvedimento di nomina, con la segreta speranza di poter ottenere quel determinato posto. Dopo la sentenza 6 maggio 1969, la [OSCURATO:PERSONA] riusciva a trovare un accomodamento: il 18 giugno 1969 il ricorrente veniva ufficialmente riassunto con effetto dal 1
o
ottobre 1968. All'interessato però non veniva affidato un posto di direttore, bensì un posto di consigliere principale di grado A 2 presso la Direzione generale trasporti. [OSCURATO:PERSONA] ne veniva informato il 25 luglio 1969 con una lettera del presidente della [OSCURATO:PERSONA] datata 22 luglio; contemporaneamente, egli veniva informato che la [OSCURATO:PERSONA] riteneva ormai privo di contenuto il suo ricorso gerarchico del 24 maggio 1969, mirante a far revocare la nomina di un altro dipendente a direttore della Direzione generale trasporti.
Aggiungerò ancora che il ricorrente, per i dieci mesi compresi tra il 1
o
ottobre 1968 e il 30 luglio 1969, ha chiesto il rimborso forfettario delle spese di trasporto sostenute nell'agglomerato di Bruxelles, che riteneva gli spettassero in forza dell'articolo 15 dell'allegato VII allo statuto. Visto il parere negativo del controllore finanziario in data 19 giugno 1969, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di negargli tale rimborso, prendendo però il provvedimento nella riunione del 9 e 10 luglio 1969.
Il 26 settembre 1969 il [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte concludendo come segue :
1.
annullare la decisione 18 giugno 1969 con cui la [OSCURATO:PERSONA] lo ha nominato consigliere principale ;
2.
annullare la decisione del 15 gennaio 1969 con cui un altro dipendente è stato nominato direttore presso la Direzione generale trasporti;
3.
annullare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non concedere al ricorrente il rimborso forfettario delle spese di trasporto a norma dell'art. 15 dell'allegato VII dello statuto;
4.
condannare la [OSCURATO:PERSONA] a versare al ricorrente la somma di 30000 FB per il periodo 1
o
ottobre 1968 — 30 luglio 1969, a norma dell'art. 15 dell'allegato VII dello statuto del personale.
Il ricorrente, nella rase orale, ha poi rinunciato ad un'ulteriore domanda di risarcimento per l'ammontare di un milione di franchi belgi.
Esaminiamo quindi più a fondo queste domande, che la [OSCURATO:PERSONA] ritiene tutte infondate.
Valutazione giuridica
1.
Ripeto che non vi sono eccezioni sulla ricevibilità e nemmeno è il caso di sollevarne d'ufficio. Dal raffronto delle date risulta che i termini sono stati osservati, sia calcolando dal momento in cui l'interessato ha conosciuto, oppure gli sono stati inviati, i documenti di cui trattasi, che da quello della proposizione del ricorso gerarchico.
Circa la fondatezza dei singoli
mezzi d'impugnazione
, ne parlerò a proposito delle varie censure.
Possiamo quindi affrontare senz'altro il merito della controversia.
2.
La domanda principale è quella di annullamento della decisione 18 giugno 1969, con la quale il ricorrente è stato nominato consigliere principale presso la Direzione generale trasporti. La decisione viene impugnata invocando due mezzi: con la decisione si sarebbe eseguita la sentenza del 6 maggio 1969 in modo aberrante. Per di più le funzioni di consigliere principale non corrisponderebbero a quelle di direttore; sarebbe quindi illecito attribuire un posto di consigliere, sia pure principale, ad un ex direttore.
Voglio anzitutto ricordare per quali motivi la sentenza 17/68 ha annullato la nomina del ricorrente a consigliere principale presso la Direzione generale trasporti. Il testo della sentenza è chiaro: la decisione del 20 marzo 1968 è stata impugnata ed annullata solo perché in quel giorno è stata fatta la
prima selezione
dei dipendenti di grado A 2 in predicato per il licenziamento; poiché la nomina del ricorrente a consigliere principale, in altre parole, era
l'anti-camera
del licenziamento, essendosi consolidata la falsa presunzione che il ricorrente intendesse dimettersi volontariamente, era quindi naturale trascurare i suoi meriti e le sue capacità, giacché egli non sarebbe rimasto in servizio. Ciò risulta chiaramente dal rilievo contenuto nella sentenza secondo cui «la [OSCURATO:PERSONA] considerava l'eventualità di dispensare definitivamente dal servizio diversi dipendenti di grado A 1 e A 2», (Raccolta XV-1969, pag. 69, 1969) nonché dalla frase «il ricorrente è stato di conseguenza esonerato dalle funzioni di direttore e assegnato ad un impiego di consigliere principale, con la precisazione che la decisione di trasferimento era provvisoria in attesa di un provvedimento definitivo» (Raccolta XV-1969, pag. 71).
La sentenza si guarda bene dal sancire che le funzioni di consigliere non sono
equivalenti
a quelle di direttore, da cui conseguirebbe che era illegittimo attribuire ad un dipendente di grado A 2 un posto di consigliere principale.
La decisione impugnata, che questa volta non costituisce il preambolo di un licenziamento ed ha anzi una funzione completamente diversa rispetto alla decisione del 20 marzo 1968, non può certo venir annullata per i motivi enunciati nella sentenza 17/68.
Indipendentemente da detta sentenza, vediamo quali vantaggi possa trarre il ricorrente dalla tesi che le funzioni di consigliere principale non corrispondono a quelle di direttore. Vi sono innegabilmente diverse possibilità di azione e di informazione, è diverso il numero dei collaboratori ed infine direttore e consigliere sono diversamente considerati dal personale. Condivido tuttavia l'opinione della [OSCURATO:PERSONA] la quale sostiene che detti fattori, che del resto possono giocare anche nella valutazione di un posto di direttore, sono irrilevanti ai fini del giudizio. Rammento piuttosto che la descrizione ufficiale dei posti, sotto l'aspetto giuridico, non lascia trapelare differenze tra consigliere giuridico e direttore. [OSCURATO:PERSONA] giustamente si fa forte di questo elemento anche ad un altro proposito (si pensi solo all'organizzazione del suo servizio giuridico).
Ciò posto, nessuno può obiettivamente asserire che non vi siano equivalenti possibilità di promozione e di carriera. Anche per quanto riguarda la stabilità del posto, non vi sono sostanziali differenze, pur se si deve ammettere che gl'incarichi di un consigliere principale non hanno la continuità di quelli di un direttore. Non deve invece venir ignorato il fatto che l'art. 41 dello statuto disciplina la riduzione dell'organico preoccupandosi in tali casi di improntare la selezione alla massima obiettività, per non mettere in posizione più precaria i titolari dei posti di consigliere principale, come il ricorrente.
Si e dimostrato che e assurdo sentirsi degradati nelle funzioni di consigliere; la giurisprudenza afferma che nessun dipendente ha diritto ad un determinato posto, pur se può chiedere che gli vengano attribuite funzioni di un certo livello; ergo, gli argomenti con cui il ricorrente, nell'atto introduttivo, corrobora la prima domanda, risultano piuttosto gracili.
IN ella replica, il ricorrente ha elevato una seconda censura che potrebbe indurre a cambiare idea sulla prima; malauguratamente il nostro regolamento di procedura ci impedisce di tenerne conto. Il ricorrente sostiene cioè di essere stato nominato consigliere principale, però non nell'interesse del servizio. Il posto di direttore resosi libero presso la Direzione generale trasporti nell'ottobre 1968 era stato occupato promuovendovi un' altra persona e la [OSCURATO:PERSONA] era imbarazzata nel trovare ora una siste mazione per il ricorrente. Ciò sarebbe confermato dal fatto che in varie unità amministrative si sono svolte ricerche come quelle affidate al ricorrente, compagno di sventura di altri quattro dipendenti di grado elevato in analoga posizione.
Condivido la tesi della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la censura va disattesa in virtù dell'art. 42 del nostro regolamento di procedura, per di più non è desumibile nemmeno dalla motivazione del ricorso. Forse in altri casi si è fatto ricorso a sproposito all'art. 42 del regolamento di procedura, non però ora. Il ricorso è addirittura laconico, in 40 righe si espongono i fatti e si motivano quattro mezzi d'impugnazione, corroborati da vaghi e scarni argomenti, mentre essenziali argomenti d'indole autonoma sono stati esposti solo in seguito. La sentenza dovrebbe stigmatizzare questa condotta.
Se processualmente la censura «a scoppio ritardato» è irrilevante, nemmeno la sua sostanza potrebbe giovare al ricorrente. Senz'altro inconferente è l'assunto secondo cui ricerche analoghe a quelle affidate al ricorrente sono state svolte da varie unità amministrative della [OSCURATO:PERSONA]. A parte il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha in parte contestato le affermazioni del ricorrente, sono sovente inevitabili simili doppioni nei servizi amministrativi che numericamente raggiungono entità considerevoli, come avviene per la [OSCURATO:PERSONA]. Comunque, ciò non dimostra che nella fattispecie si siano affidate ad un dipendente determinate funzioni senza tener conto dell'interesse del servizio.
rer di più non e plausibile la tesi che la nomina del ricorrente a consigliere abbia costituito per la [OSCURATO:PERSONA] una soluzione di ripiego. [OSCURATO:PERSONA] mi pare abbia dimostrato la sua buona disposizione a nominare il ricorrente direttore se la sentenza 17-68 glielo avesse imposto, specie poi dal momento che era riuscita ad ottenere un tale posto nel proprio bilancio. Poiché però la sentenza non aveva prescritto alla [OSCURATO:PERSONA] una determinata nomina, essa rimaneva pienamente libera di impostare la propria organizzazione amministrativa come meglio credeva. Comunque sia, la prima domanda è infondata, nonostante il magnanimo esame degli argomenti che il ricorrente ha addotto in ritardo, che andrebbero per di più disattesi in ossequio all'art. 42 del regolamento di procedura.
3.
Con la seconda domanda, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione 15 gennaio 1969 con cui si promuove un dipendente ad uno dei tre posti di direttore presso la Direzione generale trasporti.
Nella rase scritta il ricorrente ha sostenuto che questo atto avrebbe causato alla [OSCURATO:PERSONA] difficoltà di bilancio se avesse voluto attribuire al ricorrente un posto equivalente alla sua precedente attività. Inoltre la nomina dell'altro dipendente sarebbe una conseguenza del licenziamento del ricorrente, provvedimento già dichiarato illegittimo dalla Corte.
Condivido l'opinione della [OSCURATO:PERSONA] circa l'irrilevanza di questi argomenti; in effetti alla [OSCURATO:PERSONA] è stato concesso un posto A 2 onde consentirle di dare esecuzione alla sentenza 17-68. Non vi erano quindi difficoltà di bilancio se si fosse voluto attribuire al ricorrente un posto corrispondente al suo grado.
Quanto poi all'assunto che la nomina del 15 gennaio 1969 sia stata conseguenza del licenziamento del ricorrente, non si deve dimenticare quanto ha esposto la [OSCURATO:PERSONA] circa la suddivisione delle competenze nell'ambito della Direzione generale trasporti. Le quattro precedenti direzioni sono state ridotte a tre dopo la fusione e, per quanto riguarda la fattispecie, le attribuzioni del ricorrente in materia di trasporti sono state assorbite dalla direzione competente per i trasporti del settore carbosiderurgico. Inoltre la nomina del 15 gennaio non riguardava questo settore di competenza, ma un altro; il ricorrente non può quindi ragionevolmente affermare che, se al momento della pronuncia della sentenza 17-68 fosse ancora stato vacante il posto occupato nel gennaio 1969, egli sarebbe stato il candidato più quotato ad occuparlo. [OSCURATO:PERSONA] in questo caso, come in ogni altro problema di organizzazione amministrativa, dispone di un indiscusso potere discrezionale ed il ricorrente avrebbe dovuto sostenere che vi era stato uno sviamento di potere. [OSCURATO:PERSONA] però non si duole di sviamento di potere, quindi la sua domanda va disattesa.
Solo nella fase orale il ricorrente ha dedotto che la decisione del 15 gennaio era inficiata da sviamento di potere. Il nuovo titolare era della stessa nazionalità del precedente, la sua nomina quindi era stata dettata da principi di «equilibrio geografico» in spregio dei principi fondamentali sanciti dalla Corte nella causa 17-68 ed in altre cause relative al rapporto d'impiego dei dipendenti europei.
Le obiezioni della [OSCURATO:PERSONA] si fondano sull'art. 42 del regolamento di procedura e mi paiono giuste. L'argomento va ignorato perché tardivo e per di più, anche volendo, nell'atto introduttivo non si possono ravvisare allusioni in questo senso. Non posso fare diversamente, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata in grado, nella fase orale, di esaminare a fondo l'argomento.
Si potrebbe aggiungere che la nazionalità del nuovo titolare non ha grande importanza: sarebbe stato più efficace invocare altri particolari del procedimento di nomina, come ad esempio i risultati ottenuti da altri candidati, la loro nazionalità e le loro indiscusse capacità.
Solo così si sarebbe potuta mettere in luce l'influenza della nazionalità sulla decisione del 15 gennaio e solo così si sarebbe potuto dar peso alla censura relativa all'eccessiva importanza attribuita a questo elemento che, nella causa 17/68 — non si dimentichi — era stato decisivo, poiché corrol orato da un'esplicita dichiarazione di un membro della [OSCURATO:PERSONA].
Nemmeno la seconda domanda può quindi venire accolta, anzitutto perché gli argomenti svolti a sostegno nelle memorie scritte sono insufficienti ed in secondo luogo perché la censura mossa nella fase orale cade in forza dell'art. 42 del regolamento di procedura.
4.
L'ultima domanda mira ad ottenere il rimborso forfettario delle spese di trasporto per gli spostamenti nella città di Bruxelles, che in virtù dell'art. 15 dell'allegato VII dello Statuto spetterebbe al ricorrente anche per i dieci mesi nei quali egli non è stato in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente assume che la norma non mira ad indennizzare le spese vive di trasporto sopportate, ma costituisce invece un'indennità per l'ammortamento del veicolo privato che può anche venir considerata sostitutiva delle spese di rappresentanza. Ancora una volta devo schierarmi con la [OSCURATO:PERSONA] e dar torto al ricorrente. Nonostante alcune discrepanze tra il testo tedesco e il testo francese, alle quali il ricorrente attribuisce grande importanza, sono convinto che l'art. 15 — già come si desume dal titolo — si riferisce soltanto al rimborso spese. In questo senso non vi sono difficoltà: se è incontestato che un dipendente non ha prestato servizio attivo per un determinato periodo, si deve escludere che gli spetti un'indennità retroattiva per non aver potuto disporre di una macchina di servizio. Per contro non è possibile appellarsi alla magnanima prassi amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] che usa corrispondere il rimborso anche in caso di prolungata assenza da Bruxelles (come nei casi di soggiorni all'estero o di assenza per malattia). È infatti immaginabile l'eventuale richiamo degl'interessati alla sede di lavoro, ove essi compiono spostamenti — come contemplato dall'art. 15 — «all'interno del perimetro della città ove prestano servizio». L'eventualità è però esclusa nel caso di licenziamento e quindi è escluso ogni rimborso retroattivo. Questa differenza di situazione non consente quindi al ricorrente di richiamarsi alla prassi amministrativa testè esposta.
Anche la terza domanda dovrebbe venire disattesa senza ulteriore esame.
5. Conclusioni finali
Concludo come segue :
Il ricorso è ricevibile, però si rivela infondato. Le relative spese devono essere quindi poste a carico del ricorrente.
(
1
) Traduzione dal tedesco.