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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 40825/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza del 15/02/2022 del Tribunale di Locri, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione ed € 333,33 di multa per ì reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulla cose - così riqualificato dal Tribunale di Locri il fatto che, al capo a) dell'imputazione, era stata originariamente contestato come invasione di terreni - e danneggiamento.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto personalmente ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale lamenta l'inosservanza degli artt. 423 cod. proc. pen.

«e seguenti», sostenendo che la menzionata riqualificazione violerebbe il principio del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost. e all'art. 6 CEDU, con riguardo al diritto alla difesa e al contraddittorio, attesa la sua imprevedibilità.

3. Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01).

Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest'ultimo comma.

Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza del 15/02/2022 del Tribunale di Locri, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione ed € 333,33 di multa per ì reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulla cose - così riqualificato dal Tribunale di Locri il fatto che, al capo a) dell'imputazione, era stata originariamente contestato come invasione di terreni - e danneggiamento. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto personalmente ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale lamenta l'inosservanza degli artt. 423 cod. proc. pen. «e seguenti», sostenendo che la menzionata riqualificazione violerebbe il principio del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost. e all'art. 6 CEDU, con riguardo al diritto alla difesa e al contraddittorio, attesa la sua imprevedibilità. 3. Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01). Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
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