CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 23689/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha liquidato, in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 7.310,42 a titolo di riparazione per la in- giusta detenzione da costui subita per 28 giorni di custodia cautelare in carcere, sic- come indagato per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, collegata alla cosca Rango-Zin- gari, con il ruolo di venditore al dettaglio). Successivamente all'esito del giudizio del Tribunale del Riesame di Catanzaro, la misura era revocata. Infine, il G.U.P. del Tribunale di Catanzaro assolveva il Mignolo dalle accuse con la formula "per non avere commesso il fatto" con sentenza divenuta irrevocabile. La Corte territoriale ha escluso la sussistenza di una colpa grave in capo all'i- stante (coinvolto nella vicenda a causa di una intercettazione con D fratello [OSCURATO:PERSONA]) e delle dichiarazioni del collaboratore Foggetti: entrambi gli elementi erano stati ritenuti del tutto insufficienti a fondare le accuse, atteso che le richieste del fratello non avevano una causale specifica, e le dichiarazioni del collaboratore erano estremamente generiche. [OSCURATO:PERSONA] si era avvalso della facoltà di non rispondere, ma risultava non aver riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare. L'unico colloquio regi- strato già di per sé era insufficiente nulla avrebbe potuto aggiungere il Mignolo, se non che non sapeva le ragioni delle richieste del fratello. Peraltro, non era possibile affermare che il Mignolo sapesse dei traffici altrui, il che avrebbe reso ipotizzabile una contiguità agli associati. Del tutto inidonee a fondare la colpa del prevenuto erano le dichiarazioni dei collaboratori, prive di riscontri. 2. La Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro ricorre per Cassa- zione avverso la suindicata ordinanza per violazione dell'art. 314 cod. proc. pen.. 2.1. Violazione di legge con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen.. Si deduce che la scelta del Mignolo di avvalersi della facoltà di non rispondere integrava una colpa grave, che escludeva il diritto all'indennizzo. L'indagato ha un onere di rappresentazione ed allegazione da parte, al fine di porre l'organo inquirente nelle condizioni di valutare le sue prospettazioni e di rilevare l'errore in cui si è incorsi nell'instaurazione dello stato detentivo. La scelta dell'inda- gato, in sede di interrogatorio di garanzia, di tacere gli elementi di giustificazione contribuiva concausalmente al mantenimento del suo stato detentivo. L'indagato avrebbe potuto fornire elementi di spiegazione del significato della conversazione in- tercettata, intercorsa con il fratello [OSCURATO:PERSONA], ritenuta elemento gravemente indiziario nell'ordinanza custodiale, evidenziando al Giudice che l'oggetto della stessa riguardava fatti leciti. In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il silenzio e la reticenza dell'inda- gato, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possono rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave, nel caso in cui egli sia in grado di indicare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiega- zione, al fine di escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa, che avevano determinato l'emissione del provvedimento caute- lare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che, con l'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 188 dell'8 novembre 2021, entrato in vigore il 14 dicembre 2021, inerente alle "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforza- mento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali", ha aggiunto al primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. il seguente periodo "L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo". Si è in tal modo inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva suindicata, riguardante il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, con spe- cifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso in esame, all'armonizzazione delle normative nazionali in tema di diritto al silenzio quale aspetto della presunzione di innocenza (cfr. Considerando n. 24 della Direttiva) (Sez. 4, n. 16576 del 26/04/2022, Trazza, non massimata; Sez. 4, n. 8616 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Radu, non massimata). La modifica legislativa esclude la rilevanza, a fini riparativi, della scelta difensiva di non rispondere, ed impone di precisare che il divieto di valorizzare l'esercizio della facoltà difensiva di difendersi tacendo non conosce nessuna limitazione. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione non può, in nessun caso, fare ricorso a siffatto com- portamento difensivo per affermare la sussistenza della condotta ostativa, che deve essere rinvenuta in altri comportamenti (Sez. 4, n. 19621 del 12/04/2022, Larafa, non massinnata). ct Nella fattispecie in esame, il ricorso della Procura generale presso la Corte di appello è incentrato esclusivamente sulla scelta difensiva dell'indagato di avvalersi della facoltà di non rispondere, condotta che - per effetto della modifica normativa sopra riportata - ormai non rileva ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione. 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 14 giugno 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]