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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33084/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deduce la nullità della sentenza per omessa traduzione del ricorrente è manifestamente infondato, dovendosi tenere fermo l'ormai consolidato principio di diritto secondo cui "nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, l'istanza di trattazione. orale formulata dal difensore nel procedimento d'appello avverso la sentenza emessa in primo grado in sede di giudizio abbreviato, determina la conversione del rito emergenziale "cartolare" in rito camerale ordinario, ma non anche l'obbligo di traduzione dell'imputato detenuto che non abbia espresso la volontà di partecipare all'udienza (Sez. 5, n. 3356 del 14/11/2024, dep. 2025, T., Rv. 287413); rilevato che la citata disciplina non diverge da quella già vigente in epoca precedente (in tal senso, Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, Bobadilla, Rv. 276658, secondo cui "Nel giudizio camerate di appello avverso la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato, la presenza dell'imputato non è necessaria e, pertanto, è onere dello stesso, ove detenuto [nella specie, per altra causa], comunicare il proprio legittimo impedimento e la volontà di comparire all'udienza, onde, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza") ed è stata tenuta ferma anche con l'attuale previsione di cui all'art. 599, comma 2, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deduce la nullità della sentenza per omessa traduzione del ricorrente è manifestamente infondato, dovendosi tenere fermo l'ormai consolidato principio di diritto secondo cui "nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, l'istanza di trattazione. orale formulata dal difensore nel procedimento d'appello avverso la sentenza emessa in primo grado in sede di giudizio abbreviato, determina la conversione del rito emergenziale "cartolare" in rito camerale ordinario, ma non anche l'obbligo di traduzione dell'imputato detenuto che non abbia espresso la volontà di partecipare all'udienza (Sez. 5, n. 3356 del 14/11/2024, dep. 2025, T., Rv. 287413); rilevato che la citata disciplina non diverge da quella già vigente in epoca precedente (in tal senso, Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, Bobadilla, Rv. 276658, secondo cui "Nel giudizio camerate di appello avverso la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato, la presenza dell'imputato non è necessaria e, pertanto, è onere dello stesso, ove detenuto [nella specie, per altra causa], comunicare il proprio legittimo impedimento e la volontà di comparire all'udienza, onde, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza") ed è stata tenuta ferma anche con l'attuale previsione di cui all'art. 599, comma 2, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 33084/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris