CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 38586/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Livorno di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di 13 dosi di cocaina, in Livorno il 23/3/2020); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv.• 254584; Sez. U. n..8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo al trattamento sanzionatorio (diniego generiche), tuttavia giustificato adeguatamente dai giudici del merito (alla luce di un precedente per delitto, dell'assenza di elementi positivi valutabili e della gravità della condotta avente a oggetto 13 dosi di cocaina), motivazione del tutto coerente con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (sulle circostanze attenuanti generiche e sul relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] M iCiampi/ 1.-e-C-CLIC97t.Cleb lDEPO&[OSCURATO:PERSONA] CANCE3,LER!ik 21 Ti