CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45047/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 23/11/2021 della Corte d'appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA] de Manzini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trieste ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per quelli di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice patrimoniale perché estinti per prescrizione. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in merito al mancato riconoscimento della diminuente processuale relativa al rito abbreviato richiesto e non ammesso all'udienza preliminare. In tal senso lamenta il ricorrente che la Corte avrebbe rigettato la richiesta unicamente in ragione della mancata trasmissione dei verbali dell'udienza preliminare e del giudizio di primo grado, ponendo implicitamente ed illegittimamente a carico dell'imputato l'onere della produzione della prova di fatti processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Va anzitutto ribadito che, contrariamente a quanto dimostra di credere il ricorrente, per il consolidato insegnamento di questa Corte l'onere di provare il fatto processuale, dal quale dipenda l'accoglimento dell'eccezione procedurale, grava sulla parte che ha sollevato l'eccezione stessa (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 1915 del 18/11/2010, dep. 2011, Durantini, Rv. 249048). Principio a maggior ragione valido con riguardo ai verbali dell'udienza preliminare che, ai sensi dell'art. 431 c.p.p., non devono essere inseriti nel fascicolo del dibattimento e che dunque è onere della parte produrre qualora voglia attraverso i medesimi provare un fatto processuale. 3. Ciò premesso, è vero che la sentenza impugnata ha affermato di non avere la prova dell'effettiva proposizione all'udienza preliminare da parte dell'imputato della richiesta di giudizio abbreviato non avendo la disponibilità dei verbali della suddetta udienza, ma il rigetto della richiesta di recupero della diminuente processuale è stato in realtà giustificato dalla Corte soprattutto in ragione della mancata riproposizione della richiesta di accedere al rito nel dibattimento di primo grado prima della dichiarazione della sua apertura, come pacificamente necessario secondo la costante giurisprudenza di legittimità perché legittimamente possa procedersi al recupero della diminuente all'esito del dibattimento (Sez. U, Sentenza n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229176; Sez. 4, Sentenza n. 22154 del 18/03/2008, Amodio, Rv. 240019). In tal senso i giudici dell'appello hanno precisato che la mancata "rinnovazione" della richiesta di giudizio abbreviato nella fase indicata risulta dai verbali del giudizio di primo grado, i quali, diversamente da quelli dell'udienza preliminare e contrariamente a quanto erroneamente sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha attestato essergli stati trasmessi. Dunque le censure difensive risultano prive di qualsiasi fondamento e legittimamente il giudice dell'appello ha rigettato il gravame di merito. 4. Nonostante la rilevata inammissibilità dei motivi di ricorso, deve però prendersi atto che la Corte Costituzionale (sent. n. 222 del 2018) ha nelle more dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. nella parte in cui determinava nella misura fissa di dieci anni, anziché fino a dieci anni, la durata delle pene accessorie previste per i reati fallimentari. Deve quindi rilevarsi l'illegittimità della commisurazione delle suddette pene accessorie nel caso di specie, essendo le stesse state applicate all'imputato sulla base del dettato normativo ritenuto incostituzionale. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia per nuovo esame sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d'appello di Venezia. Dichiara inammissibile il ri