CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2023
Cassazione n. 20793/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; p letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso (sulla destinazione dello stupefacente ad uso personale) è strutturata in fatto e, comunque, riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata valorizzando la quantità di stupefacente detenuto, idoneo al confezionamento di oltre 51,2 dosi droganti e le modalità di conservazione dello stupefacente (preconfezionato in tre dosi), aspetti questi sufficienti ad integrare gli indizi della destinazione dello stupefacente anche allo smercio, al di là dell'importo obiettivamente non rilevante della somma trovata in possesso dell'imputato (euro 180) sia pure frazionata in biglietti da venti euro; che ad analogo esito si presta il motivo che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche/ valorizzando, quale elemento significativo della personalità violenta dell'imputato sintomatica di capacità a delinquere e in linea con i precedenti penali, le modalità di reazione agli agenti che lo stavano sottoponendo a controllo, condotta che, contestata come delitti di resistenza e lesioni, neppure è stata messa in discussione dall'imputato (che non ha proposto motivi di impugnazione a riguardo) limitandosi a contestare la congruità della pena che, parametrata sul minimo edittale previsto per il reato di resistenza, è stata aumentata, per il concorso formale con il reato di lesioni e la continuazione con il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 di mesi tre per ciascun reato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] atore