CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14819/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enza del 08/07/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreAntonio Balsamo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 8 luglio 2025, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA],confermando la decisione del Tribunale di Palmi emessa all’esito di giudizioabbreviato, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui agli artt.624-625, comma 1, n. 5 cod. pen. per essersi impossessato di un autocarro diproprietà della ditta ADK, condannandolo alla pena di giustizia.2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazionearticolando cinque motivi di censura.2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione peraver la Corte territoriale fondato il giudizio di responsabilità unicamente sulrinvenimento di un’impronta digitale dell’imputato all’esterno del veicolo oggettodi furto. La sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare ipotesi alternative,né avrebbe verificato la sussistenza di ulteriori elementi idonei a corroborarel’unico indizio costituito dall’impronta papillare.2.2. Il secondo motivo lamenta la violazione del principio del contraddittorioe del diritto di difesa per avere riqualificato il reato di ricettazione originariamentecontestato, nel reato di furto senza una formale contestazione del fatto nuovo,senza assicurare un contraddittorio adeguato e impedendo lo svolgimento diadeguate attività difensive.2.3. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione al riconoscimentodella recidiva specifica. La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare l’ampioarco temporale trascorso tra la precedente condanna e la condotta oggetto delgiudizio.2.4. Il quarto motivo lamenta il mancato riconoscimento delle circostanzecondotta processuale dell’imputato, della assenza di reati successivi e di elementipersonali o familiari.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il primo motivo è infondato.La Corte d’appello, confermando le valutazioni espresse dal giudice di primogrado, ha ritenuto che il rinvenimento presso la portiera dell’autocarro denunciatocome rubato dell’impronta digitale di [OSCURATO:PERSONA] costituisse sufficiente prova dicolpevolezza del medesimo, in assenza di elementi di segno contrario e soprattuttoin assenza di una versione dei fatti alternativa fornita dall’imputato.Tale conclusione si pone in linea con l’insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, la quale ha affermato che il rilievo di impronte papillari su un oggettoutilizzato dagli autori del reato costituisce sufficiente prova di colpevolezza neiconfronti del soggetto al quale le impronte si riferiscono, sicché un’eventualecontraria dimostrazione può provenire solo da quest’ultimo (Sez. 2, n. 9963 del02/02/2022, Cosco, Rv. 282795 – 02, la quale ha affermato il principio in unafattispecie in cui la decisione di condanna era fondata sul rinvenimento diun'impronta papillare all’interno del furgone utilizzato dai rapinatori per portarevia la cassaforte sottratta; in senso conforme Sez. 4, n. 792 del 09/11/1988, dep.1989, Bernaus, Rv. 180247 – 01).Nel caso in esame, la censura con cui il ricorrente lamenta la mancataconsiderazione di ipotesi alternative risulta destituita di fondamento, atteso che lasentenza impugnata, nel riconoscere valore determinante all’impronta digitaledell’imputato rinvenuta sul mezzo rubato, ha valorizzato proprio l’assenza dicontrarie emergenze dibattimentali e specificamente la circostanza che Guerinonon aveva prospettato una propria versione dei fatti, spiegando le possibili ragioniper cui sull’autocarro rubato fosse stata trovata una sua impronta e perché egli sitrovasse sul luogo a notevole distanza dalla sua abitazione.3. Il secondo motivo è infondato.Deve essere ribadito il principio, costantemente affermato da questa Corteregolatrice, secondo cui in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazioneo viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e lasentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementifondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poiritenuto in sentenza (Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Gugliotta, Rv. 277403 –01; Sez. 2 n. 11627 del 14/12/2018, dep. 2019, Scardina, Rv. 275770 – 01; Sez.2, n. 18729 del 14/04/2016, Russo, Rv. 266758 - 01).Nel caso in esame, l’imputato era senz’altro stato posto nella condizione didifendersi in relazione al reato di furto ritenuto in sentenza, in quanto lacontestazione originaria di ricettazione indicava la data del furto, il luogo in cui eraavvenuto e l'oggetto della refurtiva, tutti elementi dai quali era agevole individuareil contenuto di impossessamento della condotta contestata. Pertanto, la differentequalificazione giuridica del reato operata dalla sentenza di primo grado erasicuramente prevedibile per l’imputato ed egli, come correttamente ha rilevato laCorte territoriale, ha avuto modo anche nel giudizio di appello di svolgere le propriedifese sul punto.4. Il terzo motivo è infondato.La sentenza impugnata si è fedelmente attenuta al consolidato principio didiritto (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del23/11/2010, Manco, Rv. 248960), secondo cui, ai fini della rilevazione dellarecidiva, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecitosia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suoautore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, allaconsecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametrosignificativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del meroe indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali.La Corte territoriale, attenendosi a tali principi, ha valorizzato non l’esistenzadel precedente specifico dal quale risulta gravato l'imputato, ma ha altresì datorilievo al dato secondo il quale il delitto per cui si procede costituisce «un ulterioremomento evolutivo della carriera criminale del [OSCURATO:PERSONA], peraltro nello specificosettore in cui egli aveva già riportato la precedente condanna, evidentementerisultata inidonea a generare effetti di prevenzione». Si tratta di una valutazioneche evidenzia l’omogeneità della condotta pregressa rispetto alla ricaduta nelreato, desumendone una prognosi sfavorevole sulla capacità di autocontrollo esull’adesione al precetto legale.5. Manifestamente infondato è il quarto motivo.In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime ungiudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchésia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quellipur sempre indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini dellaconcessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può esserelegittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze disegno positivo, non essendo comunque il giudice tenuto a valutare ogni singoladeduzione difensiva. Egli, inoltre, può limitarsi a prendere in esame, tra glielementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto adeterminare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elementoesecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).Nella specie, la Corte territoriale ha individuato quali elementi ostativi alriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sia il precedente specificoda cui l’imputato è gravato, sia la mancanza di elementi di segno positivo, nonavendo egli offerto alcun elemento in tal senso.6. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]