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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 14467/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FAUSTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., non sono deducibili perché solo formalmente denunciano vizi di motivazione, in realtà, propongono una lettura alternativa dei fatti e delle prove; considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag.2-4 relativamente alla sussistenza del reato, alla direzione finalistica delle minacce e alla legittimità degli atti di ufficio in corso); rilevato, peraltro, che la configurabilità della scriminante di cui all'art. 393 bis cod. pen. è motivo non dedotto in appello, non deducibile per la prima volta in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere estensore Il i3‘\residente [OSCURATO:PERSONA] PierItàbi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -LLERIAoggi, 7-'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FAUSTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., non sono deducibili perché solo formalmente denunciano vizi di motivazione, in realtà, propongono una lettura alternativa dei fatti e delle prove; considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag.2-4 relativamente alla sussistenza del reato, alla direzione finalistica delle minacce e alla legittimità degli atti di ufficio in corso); rilevato, peraltro, che la configurabilità della scriminante di cui all'art. 393 bis cod. pen. è motivo non dedotto in appello, non deducibile per la prima volta in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere estensore Il i3‘\residente [OSCURATO:PERSONA] PierItàbi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -LLERIAoggi, 7-'
Sentenza Cassazione n. 14467/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris