CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20921/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 81 comma 2 cod. pen. e 671 cod. proc. pen, e del vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della continuazione anche solo per alcuni dei reati oggetto della richiesta - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento impugnato, che ha ragionevolmente argomentato sull'impossibilità di ritenere i reati, di cui ai quattro gruppi di sentenze enucleati dalla ricorrente nell'originaria istanza, uniti da un medesimo disegno criminoso alla luce della disomogeneità territoriale degli accadimenti, di un, comunque, apprezzabile arco temporale di realizzazione (ad esclusione delle prime due sentenze del primo gruppo, per le quali tuttavia non si sono ravvisati altri indici sintomatici di medesimezza del programma), nonché della non comunanza di correi; Ricordato che il programma criminoso non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento (venendo la stessa sanzionata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei: cfr. Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950); che la ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è per natura indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori tra le diverse condotte poste in essere, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita; Osservato che la ricorrente, nell'affermare (pag. 3 del ricorso) che i reati erano previsti «seppure in linea generale, come mezzo diretto al conseguimento di un unico scopo» sembra confondere l'unicità del movente con il vincolo della continuazione, dovendosi osservare invece sul punto come le finalità comuni dei reati non sono sufficienti ad affermare il nesso della continuazione in mancanza di una deliberazione unitaria, e che l'accertamento degli indici sintomatici dell'unitarietà del disegno criminoso «è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022, non massimata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm