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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 46220/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco, avverso la sentenza del 20/12/2023 della Corte di appello;cii —Pi‘efte, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullare il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Trieste. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 110 cod. pen., quale descritto nella imputazione (capo 9), decisa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, ma, escludendo la circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. cit., ha ridotto la pena.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza per violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc pen., in relazione all'aumento di pena determinato per la recidiva specifica ex art. 99, comma 2, cod. pen.

Si osserva che — nel rideterminare la pena a causa della esclusione della aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. cit., la Corte di appello — ha stabilito un aumento per la recidiva (1 anno e 2 mesi di reclusione e euro 3000 di multa) superiore, pur in assenza di una impugnazione del Pubblico ministero sul punto, a quello (5 mesi di reclusione e euro 3000 di multa) fissato nella sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Deve, infatti, ribadirsi in principio per il quale che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, in accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, dopo avere escluso una aggravante a effetto speciale, applichi, senza peraltro infliggere una pena complessiva maggiore di quella stabilita nel primo grado, un aumento per la recidiva superiore a quello fissato in primo grado (Sez. 3, n. 36104 del 09/04/2024, Troqe, Rv. 286882; Sez. 2, n. 7966 del 09/01/2024, [OSCURATO:PERSONA]. 286001; Sez. 2, n. 18089 del 12/04/2016, Prisco, Rv. 266837).

Tale conclusione risulta in linea con il principio, enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653).

2. Pertanto, il ricorso è infondato e dal suo rigetto deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco, avverso la sentenza del 20/12/2023 della Corte di appello;cii —Pi‘efte, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullare il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Trieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 110 cod. pen., quale descritto nella imputazione (capo 9), decisa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, ma, escludendo la circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. cit., ha ridotto la pena. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza per violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc pen., in relazione all'aumento di pena determinato per la recidiva specifica ex art. 99, comma 2, cod. pen. Si osserva che — nel rideterminare la pena a causa della esclusione della aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. cit., la Corte di appello — ha stabilito un aumento per la recidiva (1 anno e 2 mesi di reclusione e euro 3000 di multa) superiore, pur in assenza di una impugnazione del Pubblico ministero sul punto, a quello (5 mesi di reclusione e euro 3000 di multa) fissato nella sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Deve, infatti, ribadirsi in principio per il quale che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, in accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, dopo avere escluso una aggravante a effetto speciale, applichi, senza peraltro infliggere una pena complessiva maggiore di quella stabilita nel primo grado, un aumento per la recidiva superiore a quello fissato in primo grado (Sez. 3, n. 36104 del 09/04/2024, Troqe, Rv. 286882; Sez. 2, n. 7966 del 09/01/2024, [OSCURATO:PERSONA]. 286001; Sez. 2, n. 18089 del 12/04/2016, Prisco, Rv. 266837). Tale conclusione risulta in linea con il principio, enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653). 2. Pertanto, il ricorso è infondato e dal suo rigetto deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process
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