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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 24310/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del Riesame di Pescara ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale il GIP dello stesso Tribunale il 17/3/2021 aveva disposto il sequestro per equivalente delle disponibilità di denaro (anche presso istituti di credito o postali), beni mobili ed immobili della predetta Cichellia, fino alla concorrenza di euro 619.355,00.

Il Tribunale del riesame di Pescara ha disatteso la richiesta di riesame proposta avverso la misura cautelare reale, in primo luogo ritenendo non essere intervenuta alcuna decadenza in conseguenza della fissazione dell'udienza solo per il giorno 8/9/2021, pur essendo stata presentata istanza di riesame il 17/7/2021, a causa del ritardo nella trasmissione degli atti.

Inoltre, ha disatteso l'eccezione di nullità dell'interrogatorio di garanzia della Cicchella in data 12 luglio, avanzata dalla difesa sul rilievo che solo il sabato 10 luglio era stato notificato ai difensori a mezzo pec il deposito degli atti.

Infine, ha riconosciuto il fumus commissi delicti sotto un duplice profilo: da un lato ha ritenuto insussistente il ne bis in idem processuale e sostanziale prospettato dalla difesa in relazione ad altri procedimenti penali avviati dalla Procura di Teramo e da quella di L'Aquila nell'ambito dei quali pure si era proceduto ad eseguire decreto di sequestro preventivo e, d'altra parte, ha ritenuto non determinante il provvedimento del Tribunale di L'Aquila che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva annullato l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti della Cichella, per il difetto di autonoma valutazione dei presupposti da parte del GIP, in relazione ai reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti tributari e di truffa ai danni dello Stato, ed ai reati fine di riciclaggio e impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita: il Tribunale del riesame, pur condividendo l'assunto difensivo dell'inutilizzabilità dei documenti acquisiti e delle risultanze degli atti di indagine compiuti nel corso dell'esecuzione dell'O.E.I. ([OSCURATO:PERSONA] di Indagine), poi annullato, ha ritenuto che il giudice per le indagini preliminari avesse comunque adeguatamente motivato in ordine al fumus del reato di riciclaggio, riportando ampi stralci dell'informativa finale ritenuti rilevanti a tal fine e ponendo l'accento su numerose intercettazioni telefoniche e sui bonifici provenienti dal coniuge della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a titolo di prestito o di emolumenti stipendiali, oppure per l'acquisto di un immobile, attraverso i quali, nella prospettazione accusatoria, sarebbero stati riciclati i proventi illeciti di cartiere tedesche e/o delle società filtro nazionali che avevano acquisiti il profitto e/o il prezzo dei reati commessi.

Anche in relazione al reato associativo, l'ordinanza ha richiamato le intercettazioni e gli elementi a pag. 932 dell'ordinanza genetica.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame hanno proposto distinti ricorsi per cassazione entrambi i difensori della Cicchella, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il primo ricorso fondato su quattro motivi di impugnazione, ed il secondo articolato su tre motivi.2.1..

Con il primo motivo di entrambi i ricorsi e .con il terzo motivo del ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] viene dedotta la violazione di legge, in relazione al combinato disposto degli artt. 324 comma 7 e 309 commi 9 e 10 cod. proc. pen., nonché della legge 162/2014 e dell'art. 2

I. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 742: i difensori hanno riproposto l'eccezione di intervenuta decadenza della misura cautelare per la tardiva trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente, ritenendo la difesa insuperabile la lettura sistematica del termine di decadenza di dieci giorni ai sensi di cui ai commi 10 e 5 dell'art. 309 c.p.p., come si assume essere stato evidenziato anche dalla pronuncia delle sezioni unite di questa Corte di Cassazione n. 38670/2016.

Il ricorrente contesta anche il richiamo effettuato dall'ordinanza alla sospensione feriale dei termini, trattandosi di un procedimento con imputazione di partecipazione ad associazione per delinquere transfrontaliera.

2.2. Con il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è stata dedotta la violazione di legge con riferimento al riconoscimento del fumus comnnissi delicti con una motivazione che si assume "apparente ed erronea": si duole il ricorrente che la verifica del funnus avrebbe dovuto essere ancor più approfondita dopo l'annullamento dell'ordinanza genetica della misura personale, ed invece nel caso in esame si è giunti a valutazioni diametralmente opposte rispetto a quelle del precedente provvedimento.

Si assume anche che, contrariamente a quanto minimizzato nell'ordinanza impugnata, questa si fonderebbe sui dati contenuti negli hard disk duplicati con procedura forense nell'ambito dell'esecuzione dell'[OSCURATO:PERSONA] di Indagine di Autorità tedesca, nonostante la sesta sezione di questa Corte di cassazione abbia confermato l'annullamento del decreto di riconoscimento emesso dal P.M. il 16/4/2018: la stessa informativa finale di P.G. richiamata dal provvedimento impugnato riconoscerebbe la rilevanza delle acquisizioni effettuate in esecuzione dell'O.E.I. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo di ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] viene dedotta la violazione di legge, con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., sotto altro profilo, assumendo il ricorrente non potersi comprendere dal provvedimento impugnato le ragioni per le quali il Tribunale del riesame abbia ritenuto di poter decidere le istanze di riesame dei due coindagati e non quello nell'interesse della Cichella, pur avendo a disposizione gli stessi atti.

2.3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì dedotto, con il terzo motivo di impugnazione, la violazione di legge con riferimento al principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 cod. pen. 2.4.

Con il quarto motivo del ricorso presentato a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], questo ha dedotto che l'ingiusto profitto incamerato sarebbe stato determinato in assenza di una effettiva valutazione tecnica sul punto e che, ritenendo non fossero stati specificati nell'istanza di riesame gli errori e le duplicazioni di calcolo in cui sarebbe incorso il provvedimento che aveva disposto la misura cautelare reale, il Tribunale del riesame avrebbe, di fatto, rinunciato ad una motivazione sul punto.

3. Con requisitoria scritta del 10/2/2022 il P.G., nella persona del dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto rigettarsi il ricorso.4.

Con memoria di replica del 4/3/2022 la difesa del Cichella ha insis.tito sulla caducazione . della misura, per omessa decisione nei termini, avendo il Tribunale del riesame deciso le istanze di due coindagati in data 21/7/2021, antecedentemente alla restituzione degli atti al pubblico ministero in data 28/7/2021, omettendo di decidere anche sul ricorso presentato dalla Cichella in data 17/7/2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi proposti.

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, infatti, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; conf.

S.U., 29/5/2008 n. 25933, non massimata sul punto; Sez.

U, n. 38670 del 21/07/2016, Rv. 267593).

Nessuno di tali vizi è riscontrabile nel provvedimento impugnato che, con un congruo percorso argomentativo, si è adeguatamente conformato alla normativa in materia ed all'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità.

2. Sono manifestamente infondati, pertanto, in primo luogo i motivi di ricorso volti al riconoscimento di una perdita di efficacia della misura cautelare.

E', peraltro, fuor di dubbio che, come rilevato anche dalla pronuncia delle sezioni unite di questa Corte di cassazione invocata dal ricorrente, in tema di misure cautelari reali il termine di dieci giorni imposto, a pena di decadenza della misura, dal combinato disposto degli artt.324, comma settimo e 309, commi nono e decimo, cod. proc. pen. per la decisione del tribunale del riesame, decorre dal giorno della ricezione degli atti processuali e non dalla ricezione dell'istanza di riesame. (Sez.

U, Sentenza n. 38670 del 21/07/2016 Rv. 267593).

Si tratta, appunto, di termine che decorre dall'integrale ricezione degli atti: questa Corte di legittimità infatti, ha ripetutamente evidenziato che, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, che ha novellato l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., in tema di riesame di provvedimenti di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, bensì il diverso termine indicato dall'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria, per cui, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti (Sez. 6 n. 47883 del 25/09/2019, Rv. 277566; Sez. 3, n. 31958 del 14/09/2020, Rv. 280025).

Né può rilevare che, nel frattempo, come assume il ricorrente, il Tribunale possa essersi ritenuto in possesso di tutti gli atti relativi ad altri non meglio specificati coindagati, che pure avevano proposto istanza di riesame, prima della ricezione integrale degli atti relativi alla Cichella, atteso che il termine di dieci giorni entro il quale il Tribunale deve decidere sulla richiesta di riesame decorre dalla ricezione di tutti gli atti, e non solo di parte di essi, presentati dal pubblico ministero a sostegno della propria richiesta, sicché, nel caso di misura disposta nei confronti di più soggetti, la ricezione degli atti relativi ai primi coindagati che chiedono il riesame, ancorché comprensivi di quelli concernenti altri coindagati che abbiano formulato analoga richiesta in tempi successivi, non è utile a far decorrere il predetto termine, il cui "dies a quo" va fissato nel momento in cui il tribunale riceve gli atti specificamente riguardanti l'ultimo richiedente o, quanto meno, ha notizia che tutti gli atti indispensabili al riesame anche nei confronti di quest'ultimo siano già in suo possesso (così Sez. 3, n. 31958 del 14/09/2020, Rv. 280025 già cit.).

Nel caso di specie il Tribunale del riesame ha correttamente evidenziato che "la ricezione degli atti concernenti il coindagato, di per sé, non ha assicurato al tribunale la notizia di avere la disponibilità di tutti gli atti indispensabili al riesame nei confronti della Cichella, formalmente pervenuti nel procedimento in esame in data 10/09/2021" (cfr. anche sez. 6, n. 34802 del 01/07/2008, Rv. 241378).

Alla luce dei sovraesposti principi, peraltro, è del tutto ininfluente, ai fini della decisione, il riferimento effettuato dall'ordinanza all'impossibilità di fissare la trattazione del riesame prima del periodo feriale, anch'esso oggetto di doglianza da parte della ricorrente.

3. Il secondo motivo del ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] è aspecifico, in quanto non si confronta con il percorso argomentativo della pronuncia impugnata in ordine al fumus del reato di riciclaggio, oltre che del reato associativo, laddove questa ha evidenziato che l'ordinanza del GIP aveva riportato ampi stralci dell'informativa finale ritenuti rilevanti a tal fine e richiamato numerose intercettazioni telefoniche e bonifici provenienti dal coniuge della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a titolo di prestito o di emolumenti stipendiali, oppure per l'acquisto di un immobile, bonifici attraverso i quali sarebbero stati riciclati i proventi illeciti di cartiere tedesche e/o delle società filtro nazionali che avevano acquisiti il profitto e/o il prezzo dei reati commessi, ed ha anche richiamato le parti dell'ordinanza allora impugnata (pag 838 e seguenti) nelle quali erano stati puntualmente ricostruiti gli spostamenti di denaro di cui si tratta e le modalità di reimpiego da parte della Cichella, così come sono state puntualmente richiamate le pagine dell'ordinanza genetica che avevano evidenziato i riscontri alla configurazione di uno stabile sodalizio, come emersi dalle intercettazioni telefoniche e dalla copiosa documentazione acquisita in relazione alla commercializzazione e nazionalizzazione di autovetture, con individuazione dei ruoli che si assumono rivestiti da ciascun sodale.

Si tratta di un percorso argomentativo che appare fondato su elementi ben diversi dagli hard disk duplicati con procedura forense nell'ambito dell'esecuzione dell'[OSCURATO:PERSONA] di Indagine di Autorità tedesca dei quali il tribunale ha riconosciuto l'inutilizzabilità, né la ricorrente ha specificato quali possano essere stati gli elementi contenuti •in tali hard disk ai quali sarebbe stato fatto riferimento nell'ordinanza impugnata.

4. E' destituito di fondamento anche il terzo motivo del ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], volto a sostenere la violazione del principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 cod. pen., in quanto il provvedimento impugnato si è correttamente uniformato alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, anche a sezioni unite, secondo cui non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del pubblico ministero, di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità.

La non procedibilità, pertanto, consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente (Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231799): premesso che eventuali conflitti tra uffici del pubblico ministero sono regolati, invece, dalla disciplina di cui agli artt. 54, 54 bis e 54 ter cod. proc. pen., deve rilevarsi che nel caso in esame non solo si tratta di procedimenti pendenti dinanzi ad autorità giudiziarie diverse, ma soprattutto si tratta di procedimenti ancora in fase di indagini e non già oggetto di processo di cognizione, ed oltretutto riguardanti fatti che non sono tra loro sovrapponibili, atteso che il pubblico ministero presso il Tribunale di Pescara, procede anche per un reato associativo che non risulta oggetto del procedimento presso l'A.G. di L'Aquila, che riguarda anche una serie di soggetti sconosciuti in questa sede.

5. Nessuna violazione di legge, nemmeno per mancanza di motivazione, infine, può ravvisarsi nell'ordinanza impugnata, laddove questa ha disatteso le censure difensive secondo cui l'ordinanza genetica sarebbe incorsa in errori e duplicazioni nell'individuare il profitto di reato, rilevando che nell'istanza di riesame non erano stati specificati in quali errori e duplicazioni il Gip sarebbe incorso nel determinare il quantum da sottoporre a sequestro: il ricorso per cassazione proposto nell'interesse della Cichella, infatti, non contesta in alcun modo l'affermazione del Tribunale, specificando elementi in ipotesi già indicati al Tribunale del riesame e da questo non considerati, sicché la mera indicazione, solo in questa sede, e peraltro in modo tutt'altro che lineare, di presunti errori in cui sarebbe incorso il GIP, senza in alcun modo prospettare e documentare (nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso) che si trattava di elementi già dedotti al tribunale del riesame e da questo non considerati, non può certo consentire di riconoscere alcun vizio nel provvedimento impugnato.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del Riesame di Pescara ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale il GIP dello stesso Tribunale il 17/3/2021 aveva disposto il sequestro per equivalente delle disponibilità di denaro (anche presso istituti di credito o postali), beni mobili ed immobili della predetta Cichellia, fino alla concorrenza di euro 619.355,00. Il Tribunale del riesame di Pescara ha disatteso la richiesta di riesame proposta avverso la misura cautelare reale, in primo luogo ritenendo non essere intervenuta alcuna decadenza in conseguenza della fissazione dell'udienza solo per il giorno 8/9/2021, pur essendo stata presentata istanza di riesame il 17/7/2021, a causa del ritardo nella trasmissione degli atti. Inoltre, ha disatteso l'eccezione di nullità dell'interrogatorio di garanzia della Cicchella in data 12 luglio, avanzata dalla difesa sul rilievo che solo il sabato 10 luglio era stato notificato ai difensori a mezzo pec il deposito degli atti. Infine, ha riconosciuto il fumus commissi delicti sotto un duplice profilo: da un lato ha ritenuto insussistente il ne bis in idem processuale e sostanziale prospettato dalla difesa in relazione ad altri procedimenti penali avviati dalla Procura di Teramo e da quella di L'Aquila nell'ambito dei quali pure si era proceduto ad eseguire decreto di sequestro preventivo e, d'altra parte, ha ritenuto non determinante il provvedimento del Tribunale di L'Aquila che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva annullato l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti della Cichella, per il difetto di autonoma valutazione dei presupposti da parte del GIP, in relazione ai reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti tributari e di truffa ai danni dello Stato, ed ai reati fine di riciclaggio e impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita: il Tribunale del riesame, pur condividendo l'assunto difensivo dell'inutilizzabilità dei documenti acquisiti e delle risultanze degli atti di indagine compiuti nel corso dell'esecuzione dell'O.E.I. ([OSCURATO:PERSONA] di Indagine), poi annullato, ha ritenuto che il giudice per le indagini preliminari avesse comunque adeguatamente motivato in ordine al fumus del reato di riciclaggio, riportando ampi stralci dell'informativa finale ritenuti rilevanti a tal fine e ponendo l'accento su numerose intercettazioni telefoniche e sui bonifici provenienti dal coniuge della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a titolo di prestito o di emolumenti stipendiali, oppure per l'acquisto di un immobile, attraverso i quali, nella prospettazione accusatoria, sarebbero stati riciclati i proventi illeciti di cartiere tedesche e/o delle società filtro nazionali che avevano acquisiti il profitto e/o il prezzo dei reati commessi. Anche in relazione al reato associativo, l'ordinanza ha richiamato le intercettazioni e gli elementi a pag. 932 dell'ordinanza genetica. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame hanno proposto distinti ricorsi per cassazione entrambi i difensori della Cicchella, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il primo ricorso fondato su quattro motivi di impugnazione, ed il secondo articolato su tre motivi.2.1.. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi e .con il terzo motivo del ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] viene dedotta la violazione di legge, in relazione al combinato disposto degli artt. 324 comma 7 e 309 commi 9 e 10 cod. proc. pen., nonché della legge 162/2014 e dell'art. 2 I. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 742: i difensori hanno riproposto l'eccezione di intervenuta decadenza della misura cautelare per la tardiva trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente, ritenendo la difesa insuperabile la lettura sistematica del termine di decadenza di dieci giorni ai sensi di cui ai commi 10 e 5 dell'art. 309 c.p.p., come si assume essere stato evidenziato anche dalla pronuncia delle sezioni unite di questa Corte di Cassazione n. 38670/2016. Il ricorrente contesta anche il richiamo effettuato dall'ordinanza alla sospensione feriale dei termini, trattandosi di un procedimento con imputazione di partecipazione ad associazione per delinquere transfrontaliera. 2.2. Con il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è stata dedotta la violazione di legge con riferimento al riconoscimento del fumus comnnissi delicti con una motivazione che si assume "apparente ed erronea": si duole il ricorrente che la verifica del funnus avrebbe dovuto essere ancor più approfondita dopo l'annullamento dell'ordinanza genetica della misura personale, ed invece nel caso in esame si è giunti a valutazioni diametralmente opposte rispetto a quelle del precedente provvedimento. Si assume anche che, contrariamente a quanto minimizzato nell'ordinanza impugnata, questa si fonderebbe sui dati contenuti negli hard disk duplicati con procedura forense nell'ambito dell'esecuzione dell'[OSCURATO:PERSONA] di Indagine di Autorità tedesca, nonostante la sesta sezione di questa Corte di cassazione abbia confermato l'annullamento del decreto di riconoscimento emesso dal P.M. il 16/4/2018: la stessa informativa finale di P.G. richiamata dal provvedimento impugnato riconoscerebbe la rilevanza delle acquisizioni effettuate in esecuzione dell'O.E.I. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo di ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] viene dedotta la violazione di legge, con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., sotto altro profilo, assumendo il ricorrente non potersi comprendere dal provvedimento impugnato le ragioni per le quali il Tribunale del riesame abbia ritenuto di poter decidere le istanze di riesame dei due coindagati e non quello nell'interesse della Cichella, pur avendo a disposizione gli stessi atti. 2.3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì dedotto, con il terzo motivo di impugnazione, la violazione di legge con riferimento al principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo del ricorso presentato a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], questo ha dedotto che l'ingiusto profitto incamerato sarebbe stato determinato in assenza di una effettiva valutazione tecnica sul punto e che, ritenendo non fossero stati specificati nell'istanza di riesame gli errori e le duplicazioni di calcolo in cui sarebbe incorso il provvedimento che aveva disposto la misura cautelare reale, il Tribunale del riesame avrebbe, di fatto, rinunciato ad una motivazione sul punto. 3. Con requisitoria scritta del 10/2/2022 il P.G., nella persona del dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto rigettarsi il ricorso.4. Con memoria di replica del 4/3/2022 la difesa del Cichella ha insis.tito sulla caducazione . della misura, per omessa decisione nei termini, avendo il Tribunale del riesame deciso le istanze di due coindagati in data 21/7/2021, antecedentemente alla restituzione degli atti al pubblico ministero in data 28/7/2021, omettendo di decidere anche sul ricorso presentato dalla Cichella in data 17/7/2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi proposti. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, infatti, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; conf. S.U., 29/5/2008 n. 25933, non massimata sul punto; Sez. U, n. 38670 del 21/07/2016, Rv. 267593). Nessuno di tali vizi è riscontrabile nel provvedimento impugnato che, con un congruo percorso argomentativo, si è adeguatamente conformato alla normativa in materia ed all'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità. 2. Sono manifestamente infondati, pertanto, in primo luogo i motivi di ricorso volti al riconoscimento di una perdita di efficacia della misura cautelare. E', peraltro, fuor di dubbio che, come rilevato anche dalla pronuncia delle sezioni unite di questa Corte di cassazione invocata dal ricorrente, in tema di misure cautelari reali il termine di dieci giorni imposto, a pena di decadenza della misura, dal combinato disposto degli artt.324, comma settimo e 309, commi nono e decimo, cod. proc. pen. per la decisione del tribunale del riesame, decorre dal giorno della ricezione degli atti processuali e non dalla ricezione dell'istanza di riesame. (Sez. U, Sentenza n. 38670 del 21/07/2016 Rv. 267593). Si tratta, appunto, di termine che decorre dall'integrale ricezione degli atti: questa Corte di legittimità infatti, ha ripetutamente evidenziato che, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, che ha novellato l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., in tema di riesame di provvedimenti di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, bensì il diverso termine indicato dall'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria, per cui, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti (Sez. 6 n. 47883 del 25/09/2019, Rv. 277566; Sez. 3, n. 31958 del 14/09/2020, Rv. 280025). Né può rilevare che, nel frattempo, come assume il ricorrente, il Tribunale possa essersi ritenuto in possesso di tutti gli atti relativi ad altri non meglio specificati coindagati, che pure avevano proposto istanza di riesame, prima della ricezione integrale degli atti relativi alla Cichella, atteso che il termine di dieci giorni entro il quale il Tribunale deve decidere sulla richiesta di riesame decorre dalla ricezione di tutti gli atti, e non solo di parte di essi, presentati dal pubblico ministero a sostegno della propria richiesta, sicché, nel caso di misura disposta nei confronti di più soggetti, la ricezione degli atti relativi ai primi coindagati che chiedono il riesame, ancorché comprensivi di quelli concernenti altri coindagati che abbiano formulato analoga richiesta in tempi successivi, non è utile a far decorrere il predetto termine, il cui "dies a quo" va fissato nel momento in cui il tribunale riceve gli atti specificamente riguardanti l'ultimo richiedente o, quanto meno, ha notizia che tutti gli atti indispensabili al riesame anche nei confronti di quest'ultimo siano già in suo possesso (così Sez. 3, n. 31958 del 14/09/2020, Rv. 280025 già cit.). Nel caso di specie il Tribunale del riesame ha correttamente evidenziato che "la ricezione degli atti concernenti il coindagato, di per sé, non ha assicurato al tribunale la notizia di avere la disponibilità di tutti gli atti indispensabili al riesame nei confronti della Cichella, formalmente pervenuti nel procedimento in esame in data 10/09/2021" (cfr. anche sez. 6, n. 34802 del 01/07/2008, Rv. 241378). Alla luce dei sovraesposti principi, peraltro, è del tutto ininfluente, ai fini della decisione, il riferimento effettuato dall'ordinanza all'impossibilità di fissare la trattazione del riesame prima del periodo feriale, anch'esso oggetto di doglianza da parte della ricorrente. 3. Il secondo motivo del ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] è aspecifico, in quanto non si confronta con il percorso argomentativo della pronuncia impugnata in ordine al fumus del reato di riciclaggio, oltre che del reato associativo, laddove questa ha evidenziato che l'ordinanza del GIP aveva riportato ampi stralci dell'informativa finale ritenuti rilevanti a tal fine e richiamato numerose intercettazioni telefoniche e bonifici provenienti dal coniuge della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a titolo di prestito o di emolumenti stipendiali, oppure per l'acquisto di un immobile, bonifici attraverso i quali sarebbero stati riciclati i proventi illeciti di cartiere tedesche e/o delle società filtro nazionali che avevano acquisiti il profitto e/o il prezzo dei reati commessi, ed ha anche richiamato le parti dell'ordinanza allora impugnata (pag 838 e seguenti) nelle quali erano stati puntualmente ricostruiti gli spostamenti di denaro di cui si tratta e le modalità di reimpiego da parte della Cichella, così come sono state puntualmente richiamate le pagine dell'ordinanza genetica che avevano evidenziato i riscontri alla configurazione di uno stabile sodalizio, come emersi dalle intercettazioni telefoniche e dalla copiosa documentazione acquisita in relazione alla commercializzazione e nazionalizzazione di autovetture, con individuazione dei ruoli che si assumono rivestiti da ciascun sodale. Si tratta di un percorso argomentativo che appare fondato su elementi ben diversi dagli hard disk duplicati con procedura forense nell'ambito dell'esecuzione dell'[OSCURATO:PERSONA] di Indagine di Autorità tedesca dei quali il tribunale ha riconosciuto l'inutilizzabilità, né la ricorrente ha specificato quali possano essere stati gli elementi contenuti •in tali hard disk ai quali sarebbe stato fatto riferimento nell'ordinanza impugnata. 4. E' destituito di fondamento anche il terzo motivo del ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], volto a sostenere la violazione del principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 cod. pen., in quanto il provvedimento impugnato si è correttamente uniformato alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, anche a sezioni unite, secondo cui non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del pubblico ministero, di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità, pertanto, consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231799): premesso che eventuali conflitti tra uffici del pubblico ministero sono regolati, invece, dalla disciplina di cui agli artt. 54, 54 bis e 54 ter cod. proc. pen., deve rilevarsi che nel caso in esame non solo si tratta di procedimenti pendenti dinanzi ad autorità giudiziarie diverse, ma soprattutto si tratta di procedimenti ancora in fase di indagini e non già oggetto di processo di cognizione, ed oltretutto riguardanti fatti che non sono tra loro sovrapponibili, atteso che il pubblico ministero presso il Tribunale di Pescara, procede anche per un reato associativo che non risulta oggetto del procedimento presso l'A.G. di L'Aquila, che riguarda anche una serie di soggetti sconosciuti in questa sede. 5. Nessuna violazione di legge, nemmeno per mancanza di motivazione, infine, può ravvisarsi nell'ordinanza impugnata, laddove questa ha disatteso le censure difensive secondo cui l'ordinanza genetica sarebbe incorsa in errori e duplicazioni nell'individuare il profitto di reato, rilevando che nell'istanza di riesame non erano stati specificati in quali errori e duplicazioni il Gip sarebbe incorso nel determinare il quantum da sottoporre a sequestro: il ricorso per cassazione proposto nell'interesse della Cichella, infatti, non contesta in alcun modo l'affermazione del Tribunale, specificando elementi in ipotesi già indicati al Tribunale del riesame e da questo non considerati, sicché la mera indicazione, solo in questa sede, e peraltro in modo tutt'altro che lineare, di presunti errori in cui sarebbe incorso il GIP, senza in alcun modo prospettare e documentare (nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso) che si trattava di elementi già dedotti al tribunale del riesame e da questo non considerati, non può certo consentire di riconoscere alcun vizio nel provvedimento impugnato. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissib
Decreto Cassazione n. 24310/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris