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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06916/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i tre motivi di ricorso con cui si censura la responsabilità per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen., l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche (con accenni alla mancata applicazione della causa di non punibilità) e la prescrizione del delitto sono generici e manifestamente infondati avendo la Corte di appello evidenziato: 1) come costituisse evasione la condotta della ricorrente che era stata controllata in luogo differente rispetto a quello in cui era stata autorizzata a recarsi per lo svolgimento dell'attività lavorativa; 2) che l'intensità del dolo precludesse il riconoscimento delle attenuati; che, invero, anche il generico accenno alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. risulta manifestamente infondato in ragione della evidenziata sussistenza di ben otto precedenti per evasione; tiLp-t( rilevato che analogo &Me incontra il terzo motivo con cui si deduce l'intervenuta prescrizione, non perenta in ragione della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. contestata e ritenuta in sentenza relativamente a reato che, commesso il 13 gennaio 2017, si prescrive in dieci anni (12 gennaio 2027); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i tre motivi di ricorso con cui si censura la responsabilità per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen., l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche (con accenni alla mancata applicazione della causa di non punibilità) e la prescrizione del delitto sono generici e manifestamente infondati avendo la Corte di appello evidenziato: 1) come costituisse evasione la condotta della ricorrente che era stata controllata in luogo differente rispetto a quello in cui era stata autorizzata a recarsi per lo svolgimento dell'attività lavorativa; 2) che l'intensità del dolo precludesse il riconoscimento delle attenuati; che, invero, anche il generico accenno alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. risulta manifestamente infondato in ragione della evidenziata sussistenza di ben otto precedenti per evasione; tiLp-t( rilevato che analogo &Me incontra il terzo motivo con cui si deduce l'intervenuta prescrizione, non perenta in ragione della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. contestata e ritenuta in sentenza relativamente a reato che, commesso il 13 gennaio 2017, si prescrive in dieci anni (12 gennaio 2027); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 06916/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris