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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02502/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale e alla recidiva, con eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio e conferma della responsabilità penale per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per [OSCURATO:PERSONA]; per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale con eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio e conferma della dichiarazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per [OSCURATO:PERSONA]; rigetto dei ricorsi nel resto.Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.

Udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 luglio 2021, la Corte di appello di Roma in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 10 aprile 20:19, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in anni due di reclusione, con giudizio di prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, confermando nel resto.

Con la sentenza di primo grado gli imputati erano stati condannati, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza di avere commesso più fatti di bancarotta fraudolenta e alla recidiva per il [OSCURATO:PERSONA], esclusa la condotta distrattiva relativa ai crediti, alla pena di anni tre di reclusione, oltre pene accessorie per la durata di cinque anni per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 216 primo comma n.1 e 2, 219 secondo comma n.1 legge fallimentare.

L'imputazione ha ad oggetto il reato in concorso di bancarotta distrattiva di disponibilità liquide (euro 859.000,00), macchinari, attrezzature, impianti, per un valore non inferiore ad euro 943.000,00; nonché di bancarotta documentale cd. specifica, in relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 24 maggio 2013; il [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante dal dicembre 2008 sino al maggio 2013; il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] quali amministratori di fatto dal maggio 2008 sino al fallimento, nonché precedenti componenti del Consiglio di amministrazione.

2. Avverso la decisione della Corte di appello hanno proposto ricorso gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attraverso i rispettivi difensori di fiducia, con distinti atti, articolando i seguenti motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con due distinti atti rispettivamente sottoscritti dai due difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA].2.1.1.

Nel ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualità di amministratore di fatto del ricorrente.

Lamenta la difesa, in primo luogo, la contraddittorietà nella sentenza la quale, dopo avere affermato che a seguito della cessione della società nel 2008 al coimputato [OSCURATO:PERSONA], la stessa aveva cessato di operare, riconosce tuttavia al ricorrente la qualità di amministratore di fatto in quello stesso periodo.

La sentenza impugnata non chiarisce in che cosa sia consistita l'attività gestoria del ricorrente quale amministratore di fatto, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte, espressamente richiamata, che richiede, per configurare il profilo dell'amministratore di fatto, alcuni specifici indicatori, indici sintomatici della diretta partecipazione alla vita della società che nel caso di specie, non si rinvengono nel provvedimento impugnato.

Sullo specifico punto, le dichiarazioni dei testi Pignanelli e Costantini non sono state in grado di attribuire al ricorrente un'apprezzabile attività gestoria svolta in modo non occasionale, limitandosi il Pignanelli ad affermare che i suoi rapporti commerciali con il [OSCURATO:PERSONA] si erano fermati nell'anno 2007.

Lo stesso dicasi per la testimonianza del Costantini e dello stesso curatore fallimenl:are.

L'ulteriore circostanza affermata in sentenza, secondo la quale la cessione di quote al [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2008 avvenne senza la corresponsione di un corrispettivo, non risponde a verità, come risulta dalla prova documentale rappresentata dall'atto notarile di cessione di quote a seguito del quale il [OSCURATO:PERSONA] ebbe a corrispondere una somma di danaro.

Siffatta doglianza è stata oggetto di specifici motivi di appello in relazione ai quali la Corte territoriale non ha fornito alcuna risposta.

2.1.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale della bancarotta fraudolenta distrattiva.

Evidenzia la difesa che la sentenza impugnata erroneamente equipara il forte indebitamento societario realizzatosi nel periodo di amministrazione del ricorrente alla condotta distrattiva, senza specificare quali siano state le condotte fraudolente poste in essere finalizzate al pregiudizio del ceto creditorio.

L'ammontare dei debiti calcolati dal curatore fallimentare è costituito dalla provvista da corrispondere alla principale creditrice [OSCURATO:SOCIETA] per la erogazione dei servizi satellitari che, seppure erogati, non sono stati più utilizzati dal 2008.

La condotta che emerge può ricondursi ad un inadempimento di natura civilistica nei confronti della Epiltel non ravvisandosi alcuna condotta fraudolenta.Se, come sostiene la Corte territoriale, il forte indebitamerto è avvenuto sino all'anno 2008, sussisteva un preciso onere motivazionale nell'individuazione delle condotte dolose intervenute cinque anni prima del dichiarato fallimento.

2.1.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale.

La sentenza impugnata dà atto che l'ultimo bilancio depositato risale al 31 dicembre 2017.

Non può dunque essere attribuita al ricorrente l'occultamento delle scritture contabili, gravando sul coimputato [OSCURATO:PERSONA], dal 2008 in poi, la tenuta della contabilità e la consegna dei libri e delle scritture contabili al curatore. 2.1.4 Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo.

Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza sulla base delle dichiarazioni del curatore, la volontà di arrecare pregiudizio ai creditori è incompatibile con la effettuazione del bonifico da parte della coimputata [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:SOCIETA] al fine di ripianare le perdite in data 21 maggio 2008.

Apodittica e illogica risulta altresì la motivazione della sentenza impugnata che ritiene che se anche il bonifico fosse stato effettuato, lo stesso proveniva da una società della [OSCURATO:PERSONA], "[OSCURATO:PERSONA]", ed era stato cLinque effettuato al solo scopo di svuotare le casse di siffatta società.

Siffatta argomentazione risulta eccentrica rispetto al caso in esame dal momento che il comportamento potrebbe essere perseguito penalmente in un processo di bancarotta della Marchigiana, ma non è rilevante nel caso di specie.

Al contrario, dalla relazione fallimentare emerge la dichiarazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha riferito che la liquidità non rinvenuta sul conto corrente della società era stata utilizzata per ripianare i debiti.

In realtà i due precedenti amministratori ([OSCURATO:PERSONA]), avvedutisi della situazione debitoria nel dicembre 2017, hanno effettuato un cospicuo bonifico per ripianare i debiti, condotta incompatibile con l'elemento soggettivo richiesto sia in relazione alla bancarotta distrattiva che in relazione alla bancarotta documentale. 2.1.5 Con il quinto motivo si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante contestata.

Evidenzia il ricorrente la insussistenza della aggravante dei più fatti di bancarotta, atteso che la condotta distrattiva dei crediti è già stata esclusa dai giudice di primo grado, la condotta distrattiva dei macchinari e degli arredi non sussiste in quanto i beni materiali sono stati rinvenuti; l'occultamento delle scritture contabili può essere al più attribuito al [OSCURATO:PERSONA], quale ultimo legale rappresentante della società.2.1.6.

Con il sesto motivo si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della cd.

"bancarotta riparata".

La sentenza impugnata, a fronte della specifica doglianza contenuta nell'atto di appello, ha escluso la sussistenza della ipotesi della bancarotta riparata valorizzando l'assenza di traccia contabile del bonifico.

Inoltre, l'argomentazione ulteriore in base alla quale anche la somma versata con il bonifico per il ripianamento delle perdite sarebbe stata anch'essa distratta, non rileva nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] potendosi ritenere che la distrazione eventuale sia stata opera del [OSCURATO:PERSONA].

2.1.7. Con il settimo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'esclusione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto.

La Corte territoriale, nell'escludere la concessione della invocata attenuante, ha valorizzato la riduzione dei fondi disponibili per il riparto dei creditori per il notevole importo di 900.000,00 euro, senza tuttavia tenere conto del bonifico riparativo e dell'incontestato ammortamento dei beni strumentali, motivando dunque sul punto in modo manifestamente illogico e contraddittorio.

2.1.8. Con l'ottavo motivo si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione della contestazione.

La Corte territoriale avrebbe dovuto ravvisare la sussistenza in capo al ricorrente al più di una condotta colposa, con la conseguente riqualificazione della fattispecie contestata in bancarotta semplice, dal momento che gli imputati si sono adoperati per ridurre il debito e con riferimento alla gestione [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] la tenuta delle scritture può considerarsi irregolare, ma non fraudolentemente occultata in danno ai creditori. 2.1.9 Con il nono e decimo motivo si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva e alla concessione delle circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza e non di prevalenza.

Dalla lettura dei precedenti del casellario giudiziale emerge che alcuni precedenti penali sono da considerarsi estinti o depenalizzati o successivi ai fatti oggetto di contestazione.

Inoltre, la sentenza impugnata non chiarisce per quale moi:ivo i fatti in esame siano espressione di una maggiore pericolosità sociale del ricorrente.

Siffatta carenza motivazionale risulta rilevante anche ai fini del giudizio di comparazione effettuato con le concesse circostanze attenuanti in termini di equivalenza e non di prevalenza.Sullo specifico punto la Corte ha omesso di valutare i numerosi elementi che la difesa aveva evidenziato relativi alla effettuazione del bonifico per ripianare i debiti, al comportamento processuale del ricorrente, all'obsolescenza dei beni. 2.1.10 Con l'undicesimo motivo si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riduzione delle pene accessorie.

La sentenza impugnata, pur irrogando la pena principale in misura pari al minimo edittale, ha poi contraddittoriamente negato la riduzione delle pene accessorie (fissate in anni 5) in una misura pari a quella principale affermando la opportunità di prorogare un forzato allontanamento di tutti gli imputati dal medesimo contesto operativo. 2.1.11 In data 26 ottobre 2022 è pervenuta memoria nell'interesse del ricorrente, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale, nel ribadire le doglianze già argomentate nel ricorso principale, i motivi originari sono stati ulteriormente approfonditi con nuove argomentazioni.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con ulteriore atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi, peraltro comuni ad alcuni dei motivi già proposti cori il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Con il primo motivo, si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualità di amministratore di fatto del ricorrente, nonché alla sussistenza dei reati di bancarotta distrattiva e doc:umentale.

La difesa lamenta come, a fronte delle specifiche doglianze nell'atto di appello della inesistenza degli indici rivelatori della sussistenza della posizione di amministratore di fatto e alla incompleta motivazione in ordine alla fraudolenza delle operazioni poste in essere dal ricorrente, la sentenza impugnata ha fornito una motivazione carente e contraddittoria.

3.2. Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione della contestazione.

La Corte territoriale avrebbe dovuto ravvisare la sussistenza in capo al ricorrente al più di una condotta colposa, con la conseguente riqualificazione della fattispecie contestata in bancarotta semplice.

3.3. Con il terzo motivo si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio La sentenza impugnata ha negato con motivazione insufficiente la riduzione della pena principale attraverso il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione delle pene accessorie.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi

4.1. Con il primo motivo, articolato a sua volta in più censure, è stato dedotto vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale, della qualità di amministratore di fatto, della bancarotta riparata, delle condotte distrattive.

4.1.1. Con riferimento alla bancarotta documentale, la sentenza impugnata risulta contraddittoria quando imputa alla [OSCURATO:PERSONA] l'occultamento delle scritture contabili dal momento che la stessa, come risulta anche dall'esame testimoniale della commercialista [OSCURATO:PERSONA], al momento della cessione della propria quota, consegnava al nuovo amministratore tutti i documenti contabili della [OSCURATO:SOCIETA], documentazione acquisita all'esito dell'esame testimoniale.

Il curatore fallimentare ha ammesso di non avere mai convocato la [OSCURATO:PERSONA] per la consegna delle scritture contabili e ha correttamente indicato quale responsabile del mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 16 legge fallimentare unicamente il coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Non può dunque essere attribuito alla ricorrente l'occultamento delle scritture contabili, gravando sul coimputato [OSCURATO:PERSONA], dal 2008 in poi, l'onere della tenuta della contabilità e della consegna dei libri e delle scritture contabili al curatore.

Anche in relazione alla contestazione della posizione di amministratore di fatto per il periodo che va dal 2008 alla dichiarazione di fallimento, la difesa richiama la giurisprudenza di questa Corte che esclude la responsabilità dell'amministratore di fatto per la condotta di bancarotta fraudolenta documentale.

4.1.2. Con riferimento alla qualità di amministratore di fatto della ricorrente, lamenta la difesa, richiamando le indicazioni giurisprudenziali di questa Corte, che la sentenza impugnata manca nella motivazione della indicazione di quegli elementi sintomatici della gestione di fatto che, per essere tale, deve possedere anche i requisiti della significatività e continuatività. 4.1.3 Con riferimento alla cd.

"bancarotta riparata", la sentenza impugnata, pur prendendo atto del bonifico effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] quale titolare della impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:SOCIETA], ha escluso la sussistenza della ipotesi della bancarotta riparata per l'assenza di traccia contabile del bonifico, aggiungendo che il bonifico proviene dalla società "[OSCURATO:PERSONA]" indicandola erroneamente quale società, laddove si tratta di impresa individuale di cui è titolare la ricorrente.

Anche l'argomentazione ulteriore, in base alla quale anche la somma versata con il bonifico per il ripianamento delle perdite sarebbe stata anch'essa distratta, è priva di qualsivoglia fondamento dal momento che l'impresa individuale della [OSCURATO:PERSONA] non è stata mai sottoposta a procedimento penale

4.1.4. Con riferimento alle condotte distrattive, la Corte territoriale non considera che, a fronte di una diminuzione della massa attiva per 900.000,00 euro, la ricorrente ha opposto un bonifico di più di un milione di euro che è stato versato nelle casse della società poi dichiarata fallita.

4.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo.

Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, la società fino a quando la ricorrente era nella compagine sociale risultava in bonis e non può essere alla imputata riferita la condotta posta in essere da amministrazioni successive.

Né la Corte fornisce motivazione in ordine all'elemento soggettivo della bancarotta documentale nella forma del dolo specifico. 4.3.

Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e non di prevalenza.

Al coimputato [OSCURATO:PERSONA], incensurato al pari della ricorrente, la Corte territoriale, nel riformare la sentenza di primo grado, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante.

Alla ricorrente è stato applicato il medesimo trattamento sanzionatorio del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che non solo risulta gravato da una recidiva reiterata, ma che non ha neanche ha limitato il supposto dissesto attraverso il bonifico e non ha consegnato tramite il commercialista le scritture contabili.

4.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge in ordine alla mancata riduzione delle pene accessorie.

La sentenza impugnata ha negato la riduzione delle pene accessorie (fissate in anni 5) in una misura pari a quella principale tradendo l'intenzione del legislatore di commisurare la durata delle pene accessorie a quella della pena principale, omettendo altresì di motivare in ordine alla specifica censura formulata con l'atto di appello relativa alla mancanza di motivazione sulle pene accessorie nella sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati.

1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.

Il primo motivo (comune agli atti dei difensori avv. 13rancaccio e avv. [OSCURATO:PERSONA]) e il terzo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] risultano fondati in relazione alla qualifica di amministratore di fatto del ricorrente e alla attribuibilità allo stesso del reato di bancarotta documentale.

La Corte territoriale, dopo avere chiarito le ragioni per le quali il coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva rivestito dall'anno 2008 solo formalmente la carica di amministratore unico della società, essendo invece una mera "testa di legno", non ha fornito una motivazione esaustiva in relazione alle ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] possa considerarsi amministratore di fatto.

La motivazione (pag.4) argomenta unicamente nel senso che "[..] l'attività di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è pertanto consistita nell'osservazione a distanza di [OSCURATO:SOCIETA], in realtà inattiva, e nella verifica che il complice realmente sottraesse effettivamente le scritture contabili alla curatela dopo la dichiarazione di fallimento[..]." Sul punto la sentenza non ha correttamente tenuto in conto i principi affermati da questa Corte in relazione all'amministratore di fatto: in tema di bancarotta fraudolenta, la qualifica di amministratore di fatto di una società richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale (Sez.5, n. 4865 del 25/11/2021, dep.2022, Rv. 282775).

Il reato di bancarotta documentale rimane, comunque, reato proprio dell'amministratore di diritto, il quale non può, in ragione della qualifica ricoperta in un periodo precedente, rispondere anche della tenuta della c:ontabilità in quello successivo alla dismissione della carica, a meno che non venga provato che egli abbia continuato ad ingerirsi di fatto nell'amministrazione della società ovvero, quale extraneus, sia in qualche modo concorso nelle condotte illecite di cui deve rispondere il nuovo amministratore (Sez. 5, Sentenza n. 15988 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non massimata).

Fondate le critiche mosse dal ricorrente alla motivazione della sentenza che non chiarisce quale sia l'effettivo titolo da cui discende la sua responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Pacifica è la mancata consegna dei libri contabili al curatore da parte del [OSCURATO:PERSONA] ma, altrettanto pacifica, è la consegna della documentazione contabile al [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, della precedente amministrazione (pag. 5).

In caso di avvicendamento nella gestione di una società, l'amministratore cessato rimane responsabile per l'effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo altresì dell'eventuale occultamento della stessa, in tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore, fermo restando l'autonomo obbligo di quest'ultimo di ripristinare i libri e documenti contabili eventualmente mancati e regolarizzare le scritture di cui rilevi l'erroneità, lacunosità o falsità.

Pacifici l'occultamento della contabilità e l'integrazione dell'elemento materiale del reato, la Corte territoriale ha sostanzialmente ritenuto irrilevante il formale avvicendamento nella carica gestoria (ancorché accompagnata dalla cessione delle quote sociali), in quanto di per sé ritenuto insufficiente ad elidere ogni responsabilità dell'amministratore per eventi eventualmente riconducibili al periodo successivo a tale avvicendamento.

La Corte d'appello, dunque, avrebbe dovuto chiarire se e in quali termini il [OSCURATO:PERSONA] avesse continuato a svolgere di fatto funzioni gestorie ovvero se avesse concordato con il nuovo amministratore (sul quale gravava, comunque, l'obbligo della tenuta della contabilità dall'assunzione della carica alla dichiarazione di fallimento) che questi omettesse di tenere la contabilità per il periodo successivo all'assunzione della carica e occultasse la documentazione che gli era stata consegnata.

Se è vero che ai fini della qualifica di amministratore di fatto può rilevare anche un unico atto particolarmente significativo e che tale può essere anche la decisione, cui l'amministratore formale si sottometta, di interrompere l'attività imprenditoriale e sospendere qualsiasi annotazione contabile, tuttavia siffatta circostanza deve essere dimostrata o ricavabile dalle risultanze probatorie, laddove la sentenza impugnata opera un salto logico allorquando afferma che la consegna dei libri contabili al [OSCURATO:PERSONA] "costituiva un passaggio necessario per completare il disegno fraudolento ordito dai predetti".

2. Il secondo e il quarto motivo di ricorso contenuto nell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] risultano egualmente fondati (bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta cd. riparata).

In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, questa Corte ha affermato, con orientamento consolidato ed unanimemente seguito, come la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società, dichiarata fallita, sia desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione (ex multis Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204).

L'imposizione di un onere della prova nei termini sopra illustrati a carico dell'amministratore si giustifica a tutela del ceto creditorio, perché è l'imprenditore/amministratore responsabile della gestione dei beni sociali e risponde nei confronti dei creditori della conservazione della garanzia dei loro crediti, con la conseguenza che solo lo stesso può chiarire, proprio in quanto artefice della gestione, quale destinazione effettiva abbiano avuto i beni sociali.Siffatto onere dimostrativo presuppone, invero, la prova dell'esistenza dei beni non rinvenuti dagli organi della curatela.

Sul punto, si è affermato come siffatta esistenza (e consistenza) possa essere desunta, in via indiretta, anche dagli ultimi documenti attendibili, pur risalenti nel tempo, redatti prima di interrompere l'esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018 -dep. 2019-, Villa, Rv. 275499).

2.1. Nel caso di specie la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi richiamati in quanto non ha fornito esaustiva motivazione sul punto (p.3).

In primo luogo, la sentenza ha operato un generico riferimento al forte indebitamento societario che sarebbe avvenuto durante la gestione del ricorrente, senza tuttavia individuare le specifiche condotte distrattive che sarebbero a fondamento della sua responsabilità.

In particolare, la sentenza ha ritenuto che il ricorrente unitamente alla [OSCURATO:PERSONA], dopo che la società aveva maturato un forte indebitamento nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] e verso l'Erario, si "sarebbero disfatti" della stessa "cedendola al Ma/sto".

La natura fittizia della cessione è affermata dalla Corte di appello e utilizzata quale argomento per ravvisare sotto il profilo soggettivo la finalità "di non incorrere nelle conseguenze giuridiche dei loro atti." La sentenza sul punto però ha omesso di motivare in relazione alla prodotta documentazione notarile della cessione di quota e al lungo tempo trascorso tra la cessione e la dichiarazione di fallimento.

3. Il tema è strettamente legato alle doglianze specifiche comuni ai ricorrenti in relazione alla cd. bancarotta riparata e al bonifico del 21 maggio 2008 per una somma pari ad euro 1.119.103,87 euro effettuato in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., bonifico del quale è stata fornita prova documentale, il cui ordinante risulta una impresa facente capo alla [OSCURATO:PERSONA].

La bancarotta cosiddetta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori, sicché è onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati (Sez. 5, Sentenza n. 57759 del 24/11/2017, Rv. 271922).

La sentenza impugnata, a fronte della prova documentale della effettuazione del bonifico, rileva che "non vi è traccia contabile" dello stesso.Considerando la significatività dell'importo del bonifico effettuato in favore della società, la sentenza sul punto non ha fornito motivaziDne alle specifiche doglianze difensive che hanno sottolineato che il bonifico fu effettuato con la volontà di ripianare le perdite.

Del tutto illogica appare la motivazione allorquando, per superare la rilevanza probatoria del bonifico, evidenzia che il trasferimento del danaro dalla ditta "[OSCURATO:PERSONA]" alla società [OSCURATO:SOCIETA] sia avvenuto per distrarre dalla prima società le somme di cui la stessa aveva la disponibilità, circostanza non solo non provata, ma irrilevante ai fini della decisione del caso in esame.

4. Il quinto motivo contenuto nell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale si denunziano violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'aggravante di cui all'art. 219 co. 2 n. 1 I.f. (avere commesso più fatti di bancarotta), resta assorbito dal momento che, essendo state contestate al ricorrente la bancarotta fraudolenta documentale e la bancarotta fraudolenta distrattiva, la fondatezza dei motivi di ricorso primo secondo terzo e quarto, che investono le imputazioni di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, implicano l'assorbimento della censura che investe la continuazione fallimentare.

Egualmente a dirsi in relazione al settimo motivo relativo alla mancata concessione dell'attenuante della speciale tenuità del danno, e al decimo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (corrispondente terzo motivo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), in relazione al trattamento sanzionatorio e al giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante dei più fatti di bancarotta.

5. L'ottavo motivo dell'atto sottoscritto dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo dell'atto sottoscritto dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla omessa derubricazione dei fatti contestati nell'ipotesi di bancarotta semplice, rimangono assorbiti dai motivi primo e terzo quanto alla bancarotta documentale e alla bancarotta distrattiva.

6. Il nono motivo contenuto nell'atto sottoscritto dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] comune al terzo motivo dell'atto sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta fondato quanto alla valutazione della contestata recidiva, dal momento che le censure mosse nell'interesse del ricorrente sono specifiche e la sentenza impugnata non ha fornito un'altrettanto specifica risposta in relazione all'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo e alle analitiche censure relative ai precedenti penali da c:onsiderarsi estinti, depenalizzati o intervenuti successivamente ai fatti in esame.

7. L'undicesimo motivo, sulla durata delle pene accessorie, resta assorbito in quanto l'accoglimento dei motivi, afferenti alla bancarotta fraudolenta documentale, la bancarotta distrattiva e la recidiva, influisce su una eventuale e complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio.8.

In relazione infine alla memoria del 26 ottobre 2022, le censure sono le medesime proposte con il ricorso principale, accompagnate da ulteriori argomentazioni alle quali si è già fornita risposta nell'esaminare nei precedenti paragrafi i motivi contenuti nel ricorso principale

9. Quanto al ricorso proposto nell'interesse della coimputata [OSCURATO:PERSONA], esso va accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.

9.1. Il primo motivo è fondato limitatamente alla censura sulla motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della veste di amministratore di fatto, successivamente alla dismissione della carica, e all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Valgono, in proposito, le considerazioni sopra svolte avuto riguardo all'analogo motivo di ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], sia con riferimento alla sua veste di amministratore di fatto, sia in relazione al suo concorso nella bancarotta documentale.

Va altresì evidenziato che la sentenza impugnata non ha fornito risposta alla specifica doglianza della [OSCURATO:PERSONA] la quale, anche attraverso la escussione in primo grado ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. della commercialista unitamente a prova documentale, ha chiarito che al momento della cessione della propria quota nell'anno 2008 aveva consegnato al nuovo amministratore tutti i documenti contabili della [OSCURATO:SOCIETA].

9.1.1. Egualmente fondato è il primo motivo nella parte in cui censura la responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione e al mancato riconoscimento della c.d. bancarotta riparata.

Richiamando le argomentazioni in risposta ai medesimi motivi avanzati nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla condotta distrattiva e alla sussistenza della cd. bancarotta riparata, le sintetiche motivazioni che la sentenza impugnata ha svolto per il [OSCURATO:PERSONA] sono le stesse che hanno riguardato la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione avrebbe meritato un onere motivazionale ancora più accurato in ragione della provenienza delle somme trasferite con il bonifico e del comportamento complessivo tenuto dalla ricorrente anche con riferimento alla consegna delle scritture, comportamento rivelatore di accuratezza nel passaggio di consegne.

10. Gli altri motivi di ricorso ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale e alla recidiva, con eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio e conferma della responsabilità penale per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per [OSCURATO:PERSONA]; per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale con eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio e conferma della dichiarazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per [OSCURATO:PERSONA]; rigetto dei ricorsi nel resto.Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 luglio 2021, la Corte di appello di Roma in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 10 aprile 20:19, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in anni due di reclusione, con giudizio di prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, confermando nel resto. Con la sentenza di primo grado gli imputati erano stati condannati, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza di avere commesso più fatti di bancarotta fraudolenta e alla recidiva per il [OSCURATO:PERSONA], esclusa la condotta distrattiva relativa ai crediti, alla pena di anni tre di reclusione, oltre pene accessorie per la durata di cinque anni per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 216 primo comma n.1 e 2, 219 secondo comma n.1 legge fallimentare. L'imputazione ha ad oggetto il reato in concorso di bancarotta distrattiva di disponibilità liquide (euro 859.000,00), macchinari, attrezzature, impianti, per un valore non inferiore ad euro 943.000,00; nonché di bancarotta documentale cd. specifica, in relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 24 maggio 2013; il [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante dal dicembre 2008 sino al maggio 2013; il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] quali amministratori di fatto dal maggio 2008 sino al fallimento, nonché precedenti componenti del Consiglio di amministrazione. 2. Avverso la decisione della Corte di appello hanno proposto ricorso gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attraverso i rispettivi difensori di fiducia, con distinti atti, articolando i seguenti motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con due distinti atti rispettivamente sottoscritti dai due difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA].2.1.1. Nel ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualità di amministratore di fatto del ricorrente. Lamenta la difesa, in primo luogo, la contraddittorietà nella sentenza la quale, dopo avere affermato che a seguito della cessione della società nel 2008 al coimputato [OSCURATO:PERSONA], la stessa aveva cessato di operare, riconosce tuttavia al ricorrente la qualità di amministratore di fatto in quello stesso periodo. La sentenza impugnata non chiarisce in che cosa sia consistita l'attività gestoria del ricorrente quale amministratore di fatto, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte, espressamente richiamata, che richiede, per configurare il profilo dell'amministratore di fatto, alcuni specifici indicatori, indici sintomatici della diretta partecipazione alla vita della società che nel caso di specie, non si rinvengono nel provvedimento impugnato. Sullo specifico punto, le dichiarazioni dei testi Pignanelli e Costantini non sono state in grado di attribuire al ricorrente un'apprezzabile attività gestoria svolta in modo non occasionale, limitandosi il Pignanelli ad affermare che i suoi rapporti commerciali con il [OSCURATO:PERSONA] si erano fermati nell'anno 2007. Lo stesso dicasi per la testimonianza del Costantini e dello stesso curatore fallimenl:are. L'ulteriore circostanza affermata in sentenza, secondo la quale la cessione di quote al [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2008 avvenne senza la corresponsione di un corrispettivo, non risponde a verità, come risulta dalla prova documentale rappresentata dall'atto notarile di cessione di quote a seguito del quale il [OSCURATO:PERSONA] ebbe a corrispondere una somma di danaro. Siffatta doglianza è stata oggetto di specifici motivi di appello in relazione ai quali la Corte territoriale non ha fornito alcuna risposta. 2.1.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale della bancarotta fraudolenta distrattiva. Evidenzia la difesa che la sentenza impugnata erroneamente equipara il forte indebitamento societario realizzatosi nel periodo di amministrazione del ricorrente alla condotta distrattiva, senza specificare quali siano state le condotte fraudolente poste in essere finalizzate al pregiudizio del ceto creditorio. L'ammontare dei debiti calcolati dal curatore fallimentare è costituito dalla provvista da corrispondere alla principale creditrice [OSCURATO:SOCIETA] per la erogazione dei servizi satellitari che, seppure erogati, non sono stati più utilizzati dal 2008. La condotta che emerge può ricondursi ad un inadempimento di natura civilistica nei confronti della Epiltel non ravvisandosi alcuna condotta fraudolenta.Se, come sostiene la Corte territoriale, il forte indebitamerto è avvenuto sino all'anno 2008, sussisteva un preciso onere motivazionale nell'individuazione delle condotte dolose intervenute cinque anni prima del dichiarato fallimento. 2.1.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale. La sentenza impugnata dà atto che l'ultimo bilancio depositato risale al 31 dicembre 2017. Non può dunque essere attribuita al ricorrente l'occultamento delle scritture contabili, gravando sul coimputato [OSCURATO:PERSONA], dal 2008 in poi, la tenuta della contabilità e la consegna dei libri e delle scritture contabili al curatore. 2.1.4 Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo. Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza sulla base delle dichiarazioni del curatore, la volontà di arrecare pregiudizio ai creditori è incompatibile con la effettuazione del bonifico da parte della coimputata [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:SOCIETA] al fine di ripianare le perdite in data 21 maggio 2008. Apodittica e illogica risulta altresì la motivazione della sentenza impugnata che ritiene che se anche il bonifico fosse stato effettuato, lo stesso proveniva da una società della [OSCURATO:PERSONA], "[OSCURATO:PERSONA]", ed era stato cLinque effettuato al solo scopo di svuotare le casse di siffatta società. Siffatta argomentazione risulta eccentrica rispetto al caso in esame dal momento che il comportamento potrebbe essere perseguito penalmente in un processo di bancarotta della Marchigiana, ma non è rilevante nel caso di specie. Al contrario, dalla relazione fallimentare emerge la dichiarazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha riferito che la liquidità non rinvenuta sul conto corrente della società era stata utilizzata per ripianare i debiti. In realtà i due precedenti amministratori ([OSCURATO:PERSONA]), avvedutisi della situazione debitoria nel dicembre 2017, hanno effettuato un cospicuo bonifico per ripianare i debiti, condotta incompatibile con l'elemento soggettivo richiesto sia in relazione alla bancarotta distrattiva che in relazione alla bancarotta documentale. 2.1.5 Con il quinto motivo si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante contestata. Evidenzia il ricorrente la insussistenza della aggravante dei più fatti di bancarotta, atteso che la condotta distrattiva dei crediti è già stata esclusa dai giudice di primo grado, la condotta distrattiva dei macchinari e degli arredi non sussiste in quanto i beni materiali sono stati rinvenuti; l'occultamento delle scritture contabili può essere al più attribuito al [OSCURATO:PERSONA], quale ultimo legale rappresentante della società.2.1.6. Con il sesto motivo si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della cd. "bancarotta riparata". La sentenza impugnata, a fronte della specifica doglianza contenuta nell'atto di appello, ha escluso la sussistenza della ipotesi della bancarotta riparata valorizzando l'assenza di traccia contabile del bonifico. Inoltre, l'argomentazione ulteriore in base alla quale anche la somma versata con il bonifico per il ripianamento delle perdite sarebbe stata anch'essa distratta, non rileva nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] potendosi ritenere che la distrazione eventuale sia stata opera del [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.7. Con il settimo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'esclusione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto. La Corte territoriale, nell'escludere la concessione della invocata attenuante, ha valorizzato la riduzione dei fondi disponibili per il riparto dei creditori per il notevole importo di 900.000,00 euro, senza tuttavia tenere conto del bonifico riparativo e dell'incontestato ammortamento dei beni strumentali, motivando dunque sul punto in modo manifestamente illogico e contraddittorio. 2.1.8. Con l'ottavo motivo si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione della contestazione. La Corte territoriale avrebbe dovuto ravvisare la sussistenza in capo al ricorrente al più di una condotta colposa, con la conseguente riqualificazione della fattispecie contestata in bancarotta semplice, dal momento che gli imputati si sono adoperati per ridurre il debito e con riferimento alla gestione [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] la tenuta delle scritture può considerarsi irregolare, ma non fraudolentemente occultata in danno ai creditori. 2.1.9 Con il nono e decimo motivo si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva e alla concessione delle circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza e non di prevalenza. Dalla lettura dei precedenti del casellario giudiziale emerge che alcuni precedenti penali sono da considerarsi estinti o depenalizzati o successivi ai fatti oggetto di contestazione. Inoltre, la sentenza impugnata non chiarisce per quale moi:ivo i fatti in esame siano espressione di una maggiore pericolosità sociale del ricorrente. Siffatta carenza motivazionale risulta rilevante anche ai fini del giudizio di comparazione effettuato con le concesse circostanze attenuanti in termini di equivalenza e non di prevalenza.Sullo specifico punto la Corte ha omesso di valutare i numerosi elementi che la difesa aveva evidenziato relativi alla effettuazione del bonifico per ripianare i debiti, al comportamento processuale del ricorrente, all'obsolescenza dei beni. 2.1.10 Con l'undicesimo motivo si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riduzione delle pene accessorie. La sentenza impugnata, pur irrogando la pena principale in misura pari al minimo edittale, ha poi contraddittoriamente negato la riduzione delle pene accessorie (fissate in anni 5) in una misura pari a quella principale affermando la opportunità di prorogare un forzato allontanamento di tutti gli imputati dal medesimo contesto operativo. 2.1.11 In data 26 ottobre 2022 è pervenuta memoria nell'interesse del ricorrente, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale, nel ribadire le doglianze già argomentate nel ricorso principale, i motivi originari sono stati ulteriormente approfonditi con nuove argomentazioni. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con ulteriore atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi, peraltro comuni ad alcuni dei motivi già proposti cori il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con il primo motivo, si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualità di amministratore di fatto del ricorrente, nonché alla sussistenza dei reati di bancarotta distrattiva e doc:umentale. La difesa lamenta come, a fronte delle specifiche doglianze nell'atto di appello della inesistenza degli indici rivelatori della sussistenza della posizione di amministratore di fatto e alla incompleta motivazione in ordine alla fraudolenza delle operazioni poste in essere dal ricorrente, la sentenza impugnata ha fornito una motivazione carente e contraddittoria. 3.2. Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione della contestazione. La Corte territoriale avrebbe dovuto ravvisare la sussistenza in capo al ricorrente al più di una condotta colposa, con la conseguente riqualificazione della fattispecie contestata in bancarotta semplice. 3.3. Con il terzo motivo si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio La sentenza impugnata ha negato con motivazione insufficiente la riduzione della pena principale attraverso il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione delle pene accessorie. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi 4.1. Con il primo motivo, articolato a sua volta in più censure, è stato dedotto vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale, della qualità di amministratore di fatto, della bancarotta riparata, delle condotte distrattive. 4.1.1. Con riferimento alla bancarotta documentale, la sentenza impugnata risulta contraddittoria quando imputa alla [OSCURATO:PERSONA] l'occultamento delle scritture contabili dal momento che la stessa, come risulta anche dall'esame testimoniale della commercialista [OSCURATO:PERSONA], al momento della cessione della propria quota, consegnava al nuovo amministratore tutti i documenti contabili della [OSCURATO:SOCIETA], documentazione acquisita all'esito dell'esame testimoniale. Il curatore fallimentare ha ammesso di non avere mai convocato la [OSCURATO:PERSONA] per la consegna delle scritture contabili e ha correttamente indicato quale responsabile del mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 16 legge fallimentare unicamente il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Non può dunque essere attribuito alla ricorrente l'occultamento delle scritture contabili, gravando sul coimputato [OSCURATO:PERSONA], dal 2008 in poi, l'onere della tenuta della contabilità e della consegna dei libri e delle scritture contabili al curatore. Anche in relazione alla contestazione della posizione di amministratore di fatto per il periodo che va dal 2008 alla dichiarazione di fallimento, la difesa richiama la giurisprudenza di questa Corte che esclude la responsabilità dell'amministratore di fatto per la condotta di bancarotta fraudolenta documentale. 4.1.2. Con riferimento alla qualità di amministratore di fatto della ricorrente, lamenta la difesa, richiamando le indicazioni giurisprudenziali di questa Corte, che la sentenza impugnata manca nella motivazione della indicazione di quegli elementi sintomatici della gestione di fatto che, per essere tale, deve possedere anche i requisiti della significatività e continuatività. 4.1.3 Con riferimento alla cd. "bancarotta riparata", la sentenza impugnata, pur prendendo atto del bonifico effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] quale titolare della impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:SOCIETA], ha escluso la sussistenza della ipotesi della bancarotta riparata per l'assenza di traccia contabile del bonifico, aggiungendo che il bonifico proviene dalla società "[OSCURATO:PERSONA]" indicandola erroneamente quale società, laddove si tratta di impresa individuale di cui è titolare la ricorrente. Anche l'argomentazione ulteriore, in base alla quale anche la somma versata con il bonifico per il ripianamento delle perdite sarebbe stata anch'essa distratta, è priva di qualsivoglia fondamento dal momento che l'impresa individuale della [OSCURATO:PERSONA] non è stata mai sottoposta a procedimento penale 4.1.4. Con riferimento alle condotte distrattive, la Corte territoriale non considera che, a fronte di una diminuzione della massa attiva per 900.000,00 euro, la ricorrente ha opposto un bonifico di più di un milione di euro che è stato versato nelle casse della società poi dichiarata fallita. 4.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo. Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, la società fino a quando la ricorrente era nella compagine sociale risultava in bonis e non può essere alla imputata riferita la condotta posta in essere da amministrazioni successive. Né la Corte fornisce motivazione in ordine all'elemento soggettivo della bancarotta documentale nella forma del dolo specifico. 4.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e non di prevalenza. Al coimputato [OSCURATO:PERSONA], incensurato al pari della ricorrente, la Corte territoriale, nel riformare la sentenza di primo grado, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante. Alla ricorrente è stato applicato il medesimo trattamento sanzionatorio del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che non solo risulta gravato da una recidiva reiterata, ma che non ha neanche ha limitato il supposto dissesto attraverso il bonifico e non ha consegnato tramite il commercialista le scritture contabili. 4.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge in ordine alla mancata riduzione delle pene accessorie. La sentenza impugnata ha negato la riduzione delle pene accessorie (fissate in anni 5) in una misura pari a quella principale tradendo l'intenzione del legislatore di commisurare la durata delle pene accessorie a quella della pena principale, omettendo altresì di motivare in ordine alla specifica censura formulata con l'atto di appello relativa alla mancanza di motivazione sulle pene accessorie nella sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati. 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono. Il primo motivo (comune agli atti dei difensori avv. 13rancaccio e avv. [OSCURATO:PERSONA]) e il terzo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] risultano fondati in relazione alla qualifica di amministratore di fatto del ricorrente e alla attribuibilità allo stesso del reato di bancarotta documentale. La Corte territoriale, dopo avere chiarito le ragioni per le quali il coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva rivestito dall'anno 2008 solo formalmente la carica di amministratore unico della società, essendo invece una mera "testa di legno", non ha fornito una motivazione esaustiva in relazione alle ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] possa considerarsi amministratore di fatto. La motivazione (pag.4) argomenta unicamente nel senso che "[..] l'attività di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è pertanto consistita nell'osservazione a distanza di [OSCURATO:SOCIETA], in realtà inattiva, e nella verifica che il complice realmente sottraesse effettivamente le scritture contabili alla curatela dopo la dichiarazione di fallimento[..]." Sul punto la sentenza non ha correttamente tenuto in conto i principi affermati da questa Corte in relazione all'amministratore di fatto: in tema di bancarotta fraudolenta, la qualifica di amministratore di fatto di una società richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale (Sez.5, n. 4865 del 25/11/2021, dep.2022, Rv. 282775). Il reato di bancarotta documentale rimane, comunque, reato proprio dell'amministratore di diritto, il quale non può, in ragione della qualifica ricoperta in un periodo precedente, rispondere anche della tenuta della c:ontabilità in quello successivo alla dismissione della carica, a meno che non venga provato che egli abbia continuato ad ingerirsi di fatto nell'amministrazione della società ovvero, quale extraneus, sia in qualche modo concorso nelle condotte illecite di cui deve rispondere il nuovo amministratore (Sez. 5, Sentenza n. 15988 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non massimata). Fondate le critiche mosse dal ricorrente alla motivazione della sentenza che non chiarisce quale sia l'effettivo titolo da cui discende la sua responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Pacifica è la mancata consegna dei libri contabili al curatore da parte del [OSCURATO:PERSONA] ma, altrettanto pacifica, è la consegna della documentazione contabile al [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, della precedente amministrazione (pag. 5). In caso di avvicendamento nella gestione di una società, l'amministratore cessato rimane responsabile per l'effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo altresì dell'eventuale occultamento della stessa, in tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore, fermo restando l'autonomo obbligo di quest'ultimo di ripristinare i libri e documenti contabili eventualmente mancati e regolarizzare le scritture di cui rilevi l'erroneità, lacunosità o falsità. Pacifici l'occultamento della contabilità e l'integrazione dell'elemento materiale del reato, la Corte territoriale ha sostanzialmente ritenuto irrilevante il formale avvicendamento nella carica gestoria (ancorché accompagnata dalla cessione delle quote sociali), in quanto di per sé ritenuto insufficiente ad elidere ogni responsabilità dell'amministratore per eventi eventualmente riconducibili al periodo successivo a tale avvicendamento. La Corte d'appello, dunque, avrebbe dovuto chiarire se e in quali termini il [OSCURATO:PERSONA] avesse continuato a svolgere di fatto funzioni gestorie ovvero se avesse concordato con il nuovo amministratore (sul quale gravava, comunque, l'obbligo della tenuta della contabilità dall'assunzione della carica alla dichiarazione di fallimento) che questi omettesse di tenere la contabilità per il periodo successivo all'assunzione della carica e occultasse la documentazione che gli era stata consegnata. Se è vero che ai fini della qualifica di amministratore di fatto può rilevare anche un unico atto particolarmente significativo e che tale può essere anche la decisione, cui l'amministratore formale si sottometta, di interrompere l'attività imprenditoriale e sospendere qualsiasi annotazione contabile, tuttavia siffatta circostanza deve essere dimostrata o ricavabile dalle risultanze probatorie, laddove la sentenza impugnata opera un salto logico allorquando afferma che la consegna dei libri contabili al [OSCURATO:PERSONA] "costituiva un passaggio necessario per completare il disegno fraudolento ordito dai predetti". 2. Il secondo e il quarto motivo di ricorso contenuto nell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] risultano egualmente fondati (bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta cd. riparata). In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, questa Corte ha affermato, con orientamento consolidato ed unanimemente seguito, come la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società, dichiarata fallita, sia desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione (ex multis Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204). L'imposizione di un onere della prova nei termini sopra illustrati a carico dell'amministratore si giustifica a tutela del ceto creditorio, perché è l'imprenditore/amministratore responsabile della gestione dei beni sociali e risponde nei confronti dei creditori della conservazione della garanzia dei loro crediti, con la conseguenza che solo lo stesso può chiarire, proprio in quanto artefice della gestione, quale destinazione effettiva abbiano avuto i beni sociali.Siffatto onere dimostrativo presuppone, invero, la prova dell'esistenza dei beni non rinvenuti dagli organi della curatela. Sul punto, si è affermato come siffatta esistenza (e consistenza) possa essere desunta, in via indiretta, anche dagli ultimi documenti attendibili, pur risalenti nel tempo, redatti prima di interrompere l'esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018 -dep. 2019-, Villa, Rv. 275499). 2.1. Nel caso di specie la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi richiamati in quanto non ha fornito esaustiva motivazione sul punto (p.3). In primo luogo, la sentenza ha operato un generico riferimento al forte indebitamento societario che sarebbe avvenuto durante la gestione del ricorrente, senza tuttavia individuare le specifiche condotte distrattive che sarebbero a fondamento della sua responsabilità. In particolare, la sentenza ha ritenuto che il ricorrente unitamente alla [OSCURATO:PERSONA], dopo che la società aveva maturato un forte indebitamento nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] e verso l'Erario, si "sarebbero disfatti" della stessa "cedendola al Ma/sto". La natura fittizia della cessione è affermata dalla Corte di appello e utilizzata quale argomento per ravvisare sotto il profilo soggettivo la finalità "di non incorrere nelle conseguenze giuridiche dei loro atti." La sentenza sul punto però ha omesso di motivare in relazione alla prodotta documentazione notarile della cessione di quota e al lungo tempo trascorso tra la cessione e la dichiarazione di fallimento. 3. Il tema è strettamente legato alle doglianze specifiche comuni ai ricorrenti in relazione alla cd. bancarotta riparata e al bonifico del 21 maggio 2008 per una somma pari ad euro 1.119.103,87 euro effettuato in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., bonifico del quale è stata fornita prova documentale, il cui ordinante risulta una impresa facente capo alla [OSCURATO:PERSONA]. La bancarotta cosiddetta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori, sicché è onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati (Sez. 5, Sentenza n. 57759 del 24/11/2017, Rv. 271922). La sentenza impugnata, a fronte della prova documentale della effettuazione del bonifico, rileva che "non vi è traccia contabile" dello stesso.Considerando la significatività dell'importo del bonifico effettuato in favore della società, la sentenza sul punto non ha fornito motivaziDne alle specifiche doglianze difensive che hanno sottolineato che il bonifico fu effettuato con la volontà di ripianare le perdite. Del tutto illogica appare la motivazione allorquando, per superare la rilevanza probatoria del bonifico, evidenzia che il trasferimento del danaro dalla ditta "[OSCURATO:PERSONA]" alla società [OSCURATO:SOCIETA] sia avvenuto per distrarre dalla prima società le somme di cui la stessa aveva la disponibilità, circostanza non solo non provata, ma irrilevante ai fini della decisione del caso in esame. 4. Il quinto motivo contenuto nell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale si denunziano violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'aggravante di cui all'art. 219 co. 2 n. 1 I.f. (avere commesso più fatti di bancarotta), resta assorbito dal momento che, essendo state contestate al ricorrente la bancarotta fraudolenta documentale e la bancarotta fraudolenta distrattiva, la fondatezza dei motivi di ricorso primo secondo terzo e quarto, che investono le imputazioni di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, implicano l'assorbimento della censura che investe la continuazione fallimentare. Egualmente a dirsi in relazione al settimo motivo relativo alla mancata concessione dell'attenuante della speciale tenuità del danno, e al decimo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (corrispondente terzo motivo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), in relazione al trattamento sanzionatorio e al giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante dei più fatti di bancarotta. 5. L'ottavo motivo dell'atto sottoscritto dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo dell'atto sottoscritto dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla omessa derubricazione dei fatti contestati nell'ipotesi di bancarotta semplice, rimangono assorbiti dai motivi primo e terzo quanto alla bancarotta documentale e alla bancarotta distrattiva. 6. Il nono motivo contenuto nell'atto sottoscritto dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] comune al terzo motivo dell'atto sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta fondato quanto alla valutazione della contestata recidiva, dal momento che le censure mosse nell'interesse del ricorrente sono specifiche e la sentenza impugnata non ha fornito un'altrettanto specifica risposta in relazione all'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo e alle analitiche censure relative ai precedenti penali da c:onsiderarsi estinti, depenalizzati o intervenuti successivamente ai fatti in esame. 7. L'undicesimo motivo, sulla durata delle pene accessorie, resta assorbito in quanto l'accoglimento dei motivi, afferenti alla bancarotta fraudolenta documentale, la bancarotta distrattiva e la recidiva, influisce su una eventuale e complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio.8. In relazione infine alla memoria del 26 ottobre 2022, le censure sono le medesime proposte con il ricorso principale, accompagnate da ulteriori argomentazioni alle quali si è già fornita risposta nell'esaminare nei precedenti paragrafi i motivi contenuti nel ricorso principale 9. Quanto al ricorso proposto nell'interesse della coimputata [OSCURATO:PERSONA], esso va accolto nei limiti e per le ragioni che seguono. 9.1. Il primo motivo è fondato limitatamente alla censura sulla motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della veste di amministratore di fatto, successivamente alla dismissione della carica, e all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Valgono, in proposito, le considerazioni sopra svolte avuto riguardo all'analogo motivo di ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], sia con riferimento alla sua veste di amministratore di fatto, sia in relazione al suo concorso nella bancarotta documentale. Va altresì evidenziato che la sentenza impugnata non ha fornito risposta alla specifica doglianza della [OSCURATO:PERSONA] la quale, anche attraverso la escussione in primo grado ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. della commercialista unitamente a prova documentale, ha chiarito che al momento della cessione della propria quota nell'anno 2008 aveva consegnato al nuovo amministratore tutti i documenti contabili della [OSCURATO:SOCIETA]. 9.1.1. Egualmente fondato è il primo motivo nella parte in cui censura la responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione e al mancato riconoscimento della c.d. bancarotta riparata. Richiamando le argomentazioni in risposta ai medesimi motivi avanzati nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla condotta distrattiva e alla sussistenza della cd. bancarotta riparata, le sintetiche motivazioni che la sentenza impugnata ha svolto per il [OSCURATO:PERSONA] sono le stesse che hanno riguardato la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione avrebbe meritato un onere motivazionale ancora più accurato in ragione della provenienza delle somme trasferite con il bonifico e del comportamento complessivo tenuto dalla ricorrente anche con riferimento alla consegna delle scritture, comportamento rivelatore di accuratezza nel passaggio di consegne. 10. Gli altri motivi di ricorso ri
Sentenza Cassazione n. 02502/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris