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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32299/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, personalmente, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata.

Il ricorso è inammissibile atteso che, con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3.8.2017, è stata eliminata la possibilità del ricorso personale dell'imputato.

Interpretando detta norma con la pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01), si è stabilito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M— [OSCURATO:PERSONA] CANCEi 31 A o 202S L'ASSISTENTE I RIZlAi° mente Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, personalmente, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata. Il ricorso è inammissibile atteso che, con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3.8.2017, è stata eliminata la possibilità del ricorso personale dell'imputato. Interpretando detta norma con la pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01), si è stabilito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.M— [OSCURATO:PERSONA] CANCEi 31 A o 202S L'ASSISTENTE I RIZlAi° mente Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32299/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris