CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 settembre 2025
Cassazione n. 28908/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3306/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE; -intimato- avverso la SENTENZA dellaCOMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della [OSCURATO:PERSONA].DIST. SIRACUSA n. 2475/2016 depositata i l 27/06/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, sez. dist.Siracusa ( hinc: CTR), con la sentenza n. 2575/2016 depositata in data 27/06/2016, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (hinc: il contribuente) contro la sentenza n. 1436/2015 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa, che aveva, a sua volta, respinto il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010. 2. In sintesi, ai fini del presente giudizio, occorre evidenziare che, secondo la CTR: a)l’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 impone di considerare sia i prelevamenti che i versamenti sul conto corrente, salvo che il contribuente non dimostri che i secondi sono registrati in contabilità e i primi sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; b)il contribuente – con riferimento al bonifico di Euro 66.473,00 che si voleva riferire alla vendita di un immobile e all’impiego della somma per estinguere il mutuo –non aveva prodotto la documentazione dalla quale risalire all’ordinante del bonifico e, quindi, al trattamento fiscale pertinente. Il contribuente associava la prova del fatto che si trattasse di un bonifico eseguito dalla compratrice che si era accollata l’onere di estinzione del mutuo (peraltro indicato in una diversa somma) alla circostanza di aver pagato una somma simile per estinguere il mutuo. Tuttavia, gli elementi di prova offerti non formavano un complesso in sé armonizzato, tale da costituire una valida prova indiziaria; c) con riferimento al versamento di Euro 45.000 (proveniente da un bonifico da parte di [OSCURATO:PERSONA]) - che il contribuente pretendeva di ricollegare alla compravendita dell’immobile – nello stesso atto di compravendita era indicato espressamente che tutto il prezzo era stato pagato (con la sola eccezione della somma che la compratrice avrebbe pagato mediante accollo del mutuo). 3. Contro la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi. 4. La parte intimata non si è costituita. 5. In data 19/02/2022 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato rinuncia al mandato. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, con riferimento alla rinuncia al mandato depositata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] occorre richiamare l’orientamento di questa Corte, secondo il quale per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell'ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell'udienza di discussione già fissata (Cass., 09/07/2009, n. 16121). 2. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1273 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – Violazione e/o falsa applicazione della disciplina dell’accollo. 2.1. Il ricorrente, con tale motivo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso, in quanto il contribuente non avrebbe fornito la prova per risalire all’ordinante del bonifico e, quindi, al trattamento fiscale pertinente. La sentenza impugnata ha poi dato rilievo al fatto che nel contratto di compravendita la compratrice si fosse accollata direttamente l’onere di estinzione del mutuo, rilevando che era stato indicato in una diversa somma. La CTR non ha, tuttavia, fatto corretta applicazione dell’art. 1273, comma 1, cod. civ. Difatti, la disposizione appena richiamata non impone che l’accollante provveda al pagamento diretto al creditore , restando salva la possibilità che il primo fornisca la provvista al debitore principale ai fini dell’estinzione del mutuo. Inoltre, nel caso di specie il creditore non ha aderito alla convenzione tra debitore e accollante, con la conseguenza che il primo non è stato liberato. Nell’atto pubblico di vendita si legge che la somma di Euro 64.600 viene pagata mediante l’accollo che la parte acquirente fa a se stessa del residuo mutuo, senza specificare le modalità con le quali l’accollante avrebbe provveduto al pagamento della residua parte di mutuo. Nel caso di specie la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha estinto l’obbligazione oggetto di accollo mediante bonifico della somma di Euro 66.473 direttamente sul conto corrente del sig. [OSCURATO:PERSONA], importo successivamente usato da quest’ultimo per l’estinzione della residua parte di mutuo. Tale circostanza non è contestata, considerato che la stessa Agenzia delle Entrate ha riconosciuto giustificato il prelievo di Euro 66.714,62 dal medesimo conto corrente, secondo quanto risulta dall’indicazione nel verbale in contraddittorio (all. 3.d. al presente ricorso, già doc. 6 all. fasc. primo grado). Non può, poi, avere alcun rilievo, ad avviso del ricorrente, la minima differenza tra l’importo del mutuo oggetto di accollo (Euro 64.600) e le somme versate da [OSCURATO:PERSONA] sul conto corrente del sig. [OSCURATO:PERSONA] (Euro 66.714,62). 3. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod. proc. civ. – contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili –manifesta e illogica contraddittorietà della motivazione –nullità della sentenza. 3.1. Con tale motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, in quanto conterrebbe, a suo avviso, affermazioni inconciliabili, per aver escluso la necessaria ed evidente riferibilità dell’operazione di versamento della somma di Euro 66.473 all’adempimento dell’obbligo dell’accollante di fornire al contribuente la provvista necessaria all’estinzione della residua parte del mutuo. Sostenere, come fatto dalla CTR, che l’appellante non avrebbe dato prova certa di tale bonifico è inconciliabile con il dato certo e incontroverso dell’esistenza dell’obbligo di fornire la provvista, nonché con il dato certo della riconosciuta non imponibilità della successiva operazione di prelevamento di tale somma da parte del contribuente, proprio con la finalità di estinzione del mutuo (come riconosciuto nella sentenza impugnata). 3.2. Le stesse considerazioni valgono anche in merito al versamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] della somma di Euro 45.0000, atteso che l’unico rapporto intercorso tra l’ordinante e il contribuente riguarda la compravendita dell’immobile di proprietà di quest’ultimo, con la conseguenza che, in difetto di diversa imputazione, l’importo deve essere considerato quale pagamento del prezzo. Anche in questo caso l’affermazione della sentenza impugnata si sostanzia in un fatto incontroverso tra le parti (desumibiledalla documentazione relativa al rogito di compravendita) e la ritenuta imponibilità della somma versata. 4. Con il terzo motivodi ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115, 116 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod. proc. civ. – Error in iudicando per mancata valutazione di un fatto non contestato dalla parte costituita e in ordine alla valutazione delle prove offerte dal ricorrente –Nullità della sentenza. 4.1. Con tale motivo la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso in quanto non era stata prodotta la documentazione da cui risalire al nominativo dell’ordinante e per aver ritenuto che dall’atto di compravendita risultasse l’onere della parte acquirente di provvedere direttamente all’estinzione del mutuo. Ad avviso del ricorrente la CTR non ha interpreta to correttamente la prova documentale costituita dal rogito di vendita, ritenendo che le parti avessero concordato il pagamento diretto della somma necessaria all’estinzione del mutuo del [OSCURATO:PERSONA] ad opera della parte acquirente. Inoltre, è stata applica ta erroneamente la norma in materia di accollo, ritenendo che l’obbligazione assunta debba avvenire esclusivamente con il pagamento diretto del creditore. 5. I primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili, in quanto i vizi evocati in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod. proc. civ., sottendono una richiesta di rivalutazione dei fatti, avulsa dal sindacato di legittimità di questa Cortee, inoltre, non colgono la ratio decidendi. Nel caso di specie, infatti, l’accertamento dei maggiori redditi posti alla base dell’avviso di accertamento si è fondato su indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 (svolte, secondo quanto riportato a pag. 3 del ricorso in cassazione in conseguenza dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. Unico 2011 per l’anno 2010). La CTR ha ritenutoin fatto che, in ordine agli importi di Euro 66.473 e di 46.000, non fossero idonee le giustificazioni addotte dal contribuente, rilevando, nel primo caso, che non era stata prodotta documentazione idonea a risalire all’ordinante del bonifico e, nel secondo caso, che l’importo non poteva essere riconducibile alla compravendita di un immobile, in quanto, dalla lettura dell’atto, emergeva che il prezzo fosse stato interamente pagato. 5.1. Occorre, quindi, richiamare il consolidato orientamento di Corte, secondo il qualeè inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, allarivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., 04/07/2017, n. 4758). 6. Con il quarto motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, commi 1 e 2, d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. –violazione della normativa in materia di accertamento delle imposte sui redditi con riferimento ai lavoratori autonomi. 6.1. Con tale motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto imponibili tutti i versamenti accertati nel conto corrente del contribuente, in violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento ai lavoratori autonomi. Richiama a tal fine la pronunce della Corte costituzionale (n. 228 del 2014) e di questa Corte (Cass. n. 23041 del 2015). 6.2. Il motivo di ricorso è infondato. Rispetto al precedente di legittimità evocato dalla parte ricorrente, deve ritenersi preferibile quanto successivamente precisato da questa Corte, secondo la quale, in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti(Cass., 26/09/2018, n. 22931). 7. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deve essere rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese di lite, considerata la mancata costituzione della parte intimata. P.Q.M rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versame