CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 07194/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 13539-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' METROPOLITANA di FIRENZE, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro-tempore, elettivamente domiclliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza n. 11013/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2022 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Con ordinanza emessa il 26.4.21, la Corte di Cassazione ha respinto un ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, rilevando, in parte motiva, che le spese seguivano la soccombenza; tuttavia, nel dispositivo dell'ordinanza manca la liquidazione delle spese del giudizio a favore della parte vittoriosa. [OSCURATO:PERSONA] metropolitana di Firenze ricorre in cassazione avverso la suddetta ordinanza, denunziandone un errore materiale relativo al contrasto tra la motivazione e il dispositivo, in ordine all'omessa liquidazione delle spese in suo favore. Non si sono costituiti gli intimati. Il ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata ha rigettato il ricorso, rilevando in motivazione che le spese di lite "seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo"; tuttavia, nel dispositivo, è stata omessa la liquidazione delle spese, costituendo tale omissione pacificamente un errore materiale. Pertanto, il dispositivo dell'ordinanza in questione va integrato con la liquidazione delle spese del grado di legittimità, determinabili nella somma di euro 5800,00 di cui 200,00 per esborsi, tenuto conto del valore della controversia. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza della Corte di Cassazione, n. 11013/21, depositata il 26.4.2021, liquidando le spese del giudizio nella somma di euro 5800,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, '9/condannando Pierluigi e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della stessa somma a favore della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze. Così deciso nella camera di consiglio del 18 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] kVimona Torr,ini , i