CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 18794/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 27203-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V. DELLA GIULIANA 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 744/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che chiede che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso. Ric. 2021 n. 27203 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- RG 2720y2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Previo ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ne otteneva il decreto con cui veniva ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]- srl, di cui era stata dipendente da ultimo in virtù di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso il Terminal di Milazzo con mansioni di addetta alla caffetteria, la consegna della busta paga relativa al mese di aprile 2019. 2. Proposta opposizione, la società eccepiva il difetto di competenza del giudice adito in fase monitoria, in favore del Tribunale di Messina, deducendo che il contratto di lavoro era stato stipulato a Messina, dove era la sua sede legale, e che non poteva trovare applicazione il criterio della dipendenza aziendale in virtù del fatto che la ricorrente aveva cessato di lavorare alle sue dipendenze il 12 aprile 2019 in forza del trasferimento di ramo di azienda a [OSCURATO:SOCIETA], mentre il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato il 18.2.2020. 3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con la sentenza n. 744/2011, condividendo la sollevata eccezione, declinava la propria competenza per territorio in favore del Tribunale di Messina. 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva regolamento di competenza cui resisteva la [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]- srl. 5. Il PG rassegnava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 6. La ricorrente depositava memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo la ricorrente denunzia la violazione ed errata interpretazione degli artt. 1326, 1327 e 1335 cc e dell'art. 413 cpc, l'insufficiente e contraddittoria motivazione nonché la violazione dell'art.2697 cc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 cpc. Deduce che, sulla base della prodotta "informativa delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro", redatta ex D.Igs. n. 152 del 1997 e sottoscritta dalle parti il 13.7.2015, in relazione alla quale non risultava altresì prodotto il contratto di lavoro, richiamato dalla suddetta informativa, non era possibile desumere la sottoscrizione di un asserito contratto in Messina, sia perché mancava la prova della proposta e della relativa accettazione, avvenute RG 27203/2021 appunto in Messina a fronte, invece, di un inizio della prestazione lavorativa iniziata pacificamente in quel di Milazzo. 2. Il ricorso è fondato. 3. Il dato da cui partire è quello relativo al fatto che l'informativa delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro", redatta ex D.Igs. n. 152 del 1997, non può essere ritenuta un contratto di lavoro. 4. Invero, sotto il profilo letterale deve evidenziarsi che nel suddetto documento sono molteplici i riferimenti alla redazione di un futuro contratto e, inoltre, è specificamente indicato che le condizioni previste sarebbero state applicate "al contratto o al rapporto di lavoro", lasciando così intendere, oltre la necessità di sottoscrivere un successivo documento, anche la possibilità della instaurazione di un rapporto di lavoro a prescindere dalla stipulazione di un contratto per iscritto. 5. Orbene, questa Corte (Cass. n. 5837/2004; Cass. n. 23139/2011) ha specificato che, ai sensi dell'art. 413 cpc, sussiste la competenza territoriale del giudice del luogo ove ha avuto inizio l'esecuzione della prestazione lavorativa qualora il contratto di lavoro non sia stato stipulato per iscritto e non sia possibile identificare con esattezza il luogo in cui il rapporto è sorto. 6. Nella fattispecie, come detto, manca il contratto in forma scritta e non è possibile affermare che il rapporto sia effettivamente sorto presso la sede della società, non essendo desumibili elementi certi dalla informativa sopra citata che, comunque, rinviava ad un successivo contratto o alla instaurazione di un futuro rapporto, avendo unicamente funzione esplicativa circa le condizioni lavorative da applicare alla fattispecie e non potendosi attribuire ad essa alcun valore vincolante. 7. L'unica circostanza certa (e non contestata) è che il 13.7.2015 la prestazione lavorativa ha avuto inizio ed è stata espletata in Milazzo e, quindi, si deve ritenere che ivi sia sicuramente sorto il rapporto lavorativo per facta concludentia. 8. Ne consegue che tale criterio di collegamento (luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro in assenza di un contratto scritto) rende competente per RG 27201)2021 territorio, a differenza di quanto ritenuto in prime cure, in via alternativa anche il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto. 9. Alla stregua di quanto esposto, in accoglimento del ricorso la gravata sentenza deve essere cassata e va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto innanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge dalla comunicazione della presente ordinanza. 10. La determinazione delle spese del presente giudizio va rinviata al definitivo. PQM La Corte, in accoglimento del ricorso per regolamento di competenza, cassa la gravata sentenza e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto innanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto con l'osservanza dei termini di legge dalla comunicazione della presente ordinanza. Rimette la liquidazione delle spese alla pronuncia definitiva. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 5 aprile 20