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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 34892/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1989-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 2293/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] n?) Con atto di citazione notificato il 4.3.2009 [OSCURATO:SOCIETA]. evocava in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi il Tribunale di Padova, esponendo che la convenuta si era impegnata a pagare ad essa attrice la somma di C 20.000 oltre iva nel momento in cui avesse alienato l'ultima porzione immobiliare compresa nel complesso residenziale sito in Ronchi del Volo (PD), oggetto del contratto sottoscritto tra le parti in data 2.8.2007, che, verificatasi la predetta condizione, il pagamento non era stato eseguito; che, pertanto, [OSCURATO:SOCIETA]. doveva essere dichiarata inadempiente al predetto contratto.

Su tali premesse, l'attrice invocava la condanna della società convenuta al pagamento della somma di C 20.000 oltre interessi ed accessori.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., resistendo alla domanda ed eccependo che la scrittura del 2.8.2007, contenente -inter alla- anche l'impegno dei soci di [OSCURATO:SOCIETA]. a cedere le quote della predetta società, era stata adempiuta con l'atto di cessione delle quote del 9.8.2007, nel quale la clausola relativa all'obbligo di pagamento della somma di C 20.000 non era stata riprodotta.

Con sentenza n. 2046/2013 il Tribunale rigettava la domanda, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. alle spese del grado.

Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. e si costituiva in seconde cure, con atto di intervento volontario in giudizio, [OSCURATO:PERSONA], già socio accomandatario della ormai cessata [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo in primis l'inammissibilità del gravame, a fronte della cancellazione della società appellata dal registro delle imprese, ed in subordine resistendo all'impugnazione.

Con la sentenza impugnata, n. 2293/2019, la Corte di Appello di Venezia accoglieva il gravame, condannando Ric. 2020 n. 01989 sez.

M2 - ud. 17-09-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di C 20.000 oltre iva ed interessi dalla domanda al saldo, nonché delle spese del doppio grado di giudizio.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380 -[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITÀ del ricorso.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza n. 2046/2013 del Tribunale di Padova, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], intervenuto nel corso del giudizio di secondo grado in qualità di socio illimitatamente responsabile di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di C 20.000 oltre iva, nonché alle spese del doppio grado.

La Corte lagunare ha in particolare ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse specificamente contestato, in prime cure, né la prestazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dei servizi commerciali ai quali si riferiva la predetta obbligazione pecuniaria, né l'intervenuta vendita dell'ultima porzione immobiliare facente parte del compendio immobiliare eretto in Ronchi del Volo (PD), circostanza -quest'ultima- alla quale per esplicita clausola contrattuale era condizionato il pagamento della somma di cui anzidetto.

Il ricorso è articolato in due motivi.

Con il primo di essi, il Meneghello lamenta l'erronea applicazione, da parte della Corte di merito, del principio di non contestazione, affermando di non aver contestato soltanto il Ric. 2020 n. 01989 sez.

M2 - ud. 17-09-2021 -3- fatto che tra le parti fosse stato concluso l'accordo di cui è causa, in data 2.8.2007, e che l'ultima unità compresa nel compendio di Ronchi del Volo fosse stata venduta; ma non anche la circostanza che [OSCURATO:SOCIETA] avesse svolto le prestazioni di servizi commerciali finalizzati alla vendita delle unità immobiliari alle quali era legato il compenso di C 20.000 di cui alla condanna.

Il ricorrente afferma, inoltre, di aver eccepito sin dal primo momento la carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA] e di aver sempre sostenuto che legittimati ad agire per il pagamento erano altri soggetti, ed in particolare i signori Meneghello e Grigolon, soci uscenti di [OSCURATO:PERSONA].

La censura è inammissibile: la sentenza afferma che [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe "... eccepito solamente nella memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'assenta carenza di prova circa la prestazione dei suddetti servizi commerciali, senza peraltro mettere in discussione, neppure in tale sede, l'avvenuta vendita dell'ultima porzione immobiliare relativa al complesso residenziale di cui trattasi" (cfr. pag. 11).

Tale passaggio della motivazione non è specificamente attinto dal motivo di ricorso, con il quale il ricorrente non deduce di aver sollevato la contestazione di cui si discute prima del momento processuale individuato dal giudice di merito.

Né rileva la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia contestato la carenza di legittimazione ab initio, poiché in tale eccezione non è logicamente compresa la contestazione dell'effettivo svolgimento della prestazione alla quale si riferisce il pagamento preteso dal creditore.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame, da parte della Corte di Appello, del contratto preliminare di cessione delle quote sociali di [OSCURATO:PERSONA], nonché la mancata esplicitazione del motivo per cui detto atto sarebbe non stato considerato un contratto preliminare, ma un negozio di diversa Ric. 2020 n. 01989 sez.

M2 - ud. 17-09-2021 -4- natura.

La censura è inammissibile.

Premesso che l'interpretazione del contratto è materia tendenzialmente riservata al giudice di merito, va osservato che la Corte di Appello ha tenuto conto del contratto del 2.8.2007, ed ha ritenuto che con esso le parti stipulanti avessero: (1) da un lato, previsto l'impegno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci di [OSCURATO:PERSONA] (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA]), a cedere all'altra soda [OSCURATO:PERSONA] le loro quote di partecipazione alla società; impegno poi adempiuto con regolare atto di cessione delle predette quote; (2) dall'altro lato, convenuto che Meneghello e Grigolon avrebbero prestato a favore di [OSCURATO:PERSONA], tramite la [OSCURATO:SOCIETA], servizi commerciali finalizzati alla vendita degli immobili di proprietà della prima società, a fronte del corrispettivo di C 20.000 oltre iva.

La Corte territoriale ha ravvisato l'autonomia dei due rapporti regolati dall'unica convenzione ed ha dunque ritenuto che il contratto di cessione delle quote avesse adempiuto soltanto la prima parte dell'accordo, ma non anche la seconda, in relazione alla quale la pattuizione del 2.8.2007 continuava a spiegare i suoi effetti (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata).

Ne consegue che, nella fattispecie, non si configura alcun omesso esame, né alcun vizio di omessa motivazione, avendo la Corte territoriale chiaramente spiegato i motivi per i quali ha ritenuto che la convenzione del 2.8.2007 non fosse stata superata, quanto al secondo rapporto da essa regolato, dal contratto di cessione delle quote sociali, che aveva definito solamente il primo rapporto, relativo appunto alla progettata cessione delle quote". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività Ric. 2020 n. 01989 sez.

M2 - ud. 17-09-2021 -5- difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1989-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 2293/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] n?) Con atto di citazione notificato il 4.3.2009 [OSCURATO:SOCIETA]. evocava in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi il Tribunale di Padova, esponendo che la convenuta si era impegnata a pagare ad essa attrice la somma di C 20.000 oltre iva nel momento in cui avesse alienato l'ultima porzione immobiliare compresa nel complesso residenziale sito in Ronchi del Volo (PD), oggetto del contratto sottoscritto tra le parti in data 2.8.2007, che, verificatasi la predetta condizione, il pagamento non era stato eseguito; che, pertanto, [OSCURATO:SOCIETA]. doveva essere dichiarata inadempiente al predetto contratto. Su tali premesse, l'attrice invocava la condanna della società convenuta al pagamento della somma di C 20.000 oltre interessi ed accessori. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., resistendo alla domanda ed eccependo che la scrittura del 2.8.2007, contenente -inter alla- anche l'impegno dei soci di [OSCURATO:SOCIETA]. a cedere le quote della predetta società, era stata adempiuta con l'atto di cessione delle quote del 9.8.2007, nel quale la clausola relativa all'obbligo di pagamento della somma di C 20.000 non era stata riprodotta. Con sentenza n. 2046/2013 il Tribunale rigettava la domanda, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. alle spese del grado. Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. e si costituiva in seconde cure, con atto di intervento volontario in giudizio, [OSCURATO:PERSONA], già socio accomandatario della ormai cessata [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo in primis l'inammissibilità del gravame, a fronte della cancellazione della società appellata dal registro delle imprese, ed in subordine resistendo all'impugnazione. Con la sentenza impugnata, n. 2293/2019, la Corte di Appello di Venezia accoglieva il gravame, condannando Ric. 2020 n. 01989 sez. M2 - ud. 17-09-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di C 20.000 oltre iva ed interessi dalla domanda al saldo, nonché delle spese del doppio grado di giudizio. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380 -[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITÀ del ricorso. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza n. 2046/2013 del Tribunale di Padova, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], intervenuto nel corso del giudizio di secondo grado in qualità di socio illimitatamente responsabile di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di C 20.000 oltre iva, nonché alle spese del doppio grado. La Corte lagunare ha in particolare ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse specificamente contestato, in prime cure, né la prestazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dei servizi commerciali ai quali si riferiva la predetta obbligazione pecuniaria, né l'intervenuta vendita dell'ultima porzione immobiliare facente parte del compendio immobiliare eretto in Ronchi del Volo (PD), circostanza -quest'ultima- alla quale per esplicita clausola contrattuale era condizionato il pagamento della somma di cui anzidetto. Il ricorso è articolato in due motivi. Con il primo di essi, il Meneghello lamenta l'erronea applicazione, da parte della Corte di merito, del principio di non contestazione, affermando di non aver contestato soltanto il Ric. 2020 n. 01989 sez. M2 - ud. 17-09-2021 -3- fatto che tra le parti fosse stato concluso l'accordo di cui è causa, in data 2.8.2007, e che l'ultima unità compresa nel compendio di Ronchi del Volo fosse stata venduta; ma non anche la circostanza che [OSCURATO:SOCIETA] avesse svolto le prestazioni di servizi commerciali finalizzati alla vendita delle unità immobiliari alle quali era legato il compenso di C 20.000 di cui alla condanna. Il ricorrente afferma, inoltre, di aver eccepito sin dal primo momento la carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA] e di aver sempre sostenuto che legittimati ad agire per il pagamento erano altri soggetti, ed in particolare i signori Meneghello e Grigolon, soci uscenti di [OSCURATO:PERSONA]. La censura è inammissibile: la sentenza afferma che [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe "... eccepito solamente nella memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'assenta carenza di prova circa la prestazione dei suddetti servizi commerciali, senza peraltro mettere in discussione, neppure in tale sede, l'avvenuta vendita dell'ultima porzione immobiliare relativa al complesso residenziale di cui trattasi" (cfr. pag. 11). Tale passaggio della motivazione non è specificamente attinto dal motivo di ricorso, con il quale il ricorrente non deduce di aver sollevato la contestazione di cui si discute prima del momento processuale individuato dal giudice di merito. Né rileva la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia contestato la carenza di legittimazione ab initio, poiché in tale eccezione non è logicamente compresa la contestazione dell'effettivo svolgimento della prestazione alla quale si riferisce il pagamento preteso dal creditore. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame, da parte della Corte di Appello, del contratto preliminare di cessione delle quote sociali di [OSCURATO:PERSONA], nonché la mancata esplicitazione del motivo per cui detto atto sarebbe non stato considerato un contratto preliminare, ma un negozio di diversa Ric. 2020 n. 01989 sez. M2 - ud. 17-09-2021 -4- natura. La censura è inammissibile. Premesso che l'interpretazione del contratto è materia tendenzialmente riservata al giudice di merito, va osservato che la Corte di Appello ha tenuto conto del contratto del 2.8.2007, ed ha ritenuto che con esso le parti stipulanti avessero: (1) da un lato, previsto l'impegno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci di [OSCURATO:PERSONA] (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA]), a cedere all'altra soda [OSCURATO:PERSONA] le loro quote di partecipazione alla società; impegno poi adempiuto con regolare atto di cessione delle predette quote; (2) dall'altro lato, convenuto che Meneghello e Grigolon avrebbero prestato a favore di [OSCURATO:PERSONA], tramite la [OSCURATO:SOCIETA], servizi commerciali finalizzati alla vendita degli immobili di proprietà della prima società, a fronte del corrispettivo di C 20.000 oltre iva. La Corte territoriale ha ravvisato l'autonomia dei due rapporti regolati dall'unica convenzione ed ha dunque ritenuto che il contratto di cessione delle quote avesse adempiuto soltanto la prima parte dell'accordo, ma non anche la seconda, in relazione alla quale la pattuizione del 2.8.2007 continuava a spiegare i suoi effetti (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata). Ne consegue che, nella fattispecie, non si configura alcun omesso esame, né alcun vizio di omessa motivazione, avendo la Corte territoriale chiaramente spiegato i motivi per i quali ha ritenuto che la convenzione del 2.8.2007 non fosse stata superata, quanto al secondo rapporto da essa regolato, dal contratto di cessione delle quote sociali, che aveva definito solamente il primo rapporto, relativo appunto alla progettata cessione delle quote". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività Ric. 2020 n. 01989 sez. M2 - ud. 17-09-2021 -5- difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera d
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