CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01617/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il 15 gennaio 1946 a Sant'[OSCURATO:PERSONA] dello Ionio (Cz) avverso la ordinanza emessa il 3 marzo 2021 dal Tribunale del riesame di Palermo. visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Cori l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Palermo, in accoglimento della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 9 febbraio 2021, con la quale era applicata all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.1.A [OSCURATO:PERSONA] era contestato il reato di cui all'art. 374, secondo comma, cod. pen., perché, nella qualità di amministratore e legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] srl -società armatrice della petroliera Vulcanello /M - nel corso del procedimento penale iscritto in relazione ai fatti che avevano cagionato l'abbordaggio e il naufragio del peschereccio [OSCURATO:PERSONA], immutava artificiosamente lo stato dei luoghi (in particolare dell'opera morta dello scafo della petroliera ), disponendone la sovrapitturazione, nel periodo tra il 14 maggio e il 27 maggio 2020. A [OSCURATO:PERSONA] era, altresì, contestato il reato di favoreggiamento perché, dopo che furono commessi i delitti di naufragio, omicidio colposo e violazione del codice della navigazione, aiutava gli indagati a eludere le investigazioni mediante la condotta di cui al precedente capo. L'ordinanza si fondava sulle dichiarazioni dell'ufficiale [OSCURATO:PERSONA] che, imbarcato 14 maggio 2020, escusso a s.i.t. riferiva che in tale data aveva incontrato un Ispettore che lavorava per la società armatoriale, che stava effettuando un audit interno; dopo circa 2/3 giorni dall'audit, il comandante decideva di fare riprendere il colore blu del fuoribordo, nello specifico delle parti in cui riuscivano ad arrivare mediante l'utilizzo dell'asta e del rullo. L'ordinanza si basa, altresì, sullo scambio e-nriail avvenuto tra il comandante Costagliola e la società armatrice della nave Vulcanello, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], sovrintendente del dipartimento tecnico della Augusta due SRL della quale l'indagato era amministratore delegato e Presidente; da esse si evincerebbe che il Comandante, su accordi verbali con la società armatrice, aveva provveduto alla pitturazione della nave. In particolare, nella mail del 20 maggio 2020 il [OSCURATO:PERSONA] scriveva al comandante, a seguito di comunicazione telefonica avvenuta il giorno prima, di fare pervenire settimanalmente lo stato avanzamento della pitturazione aggiornato. Rilevante è stata considerata anche la risposta di Costagliola che il 27 maggio evidenziava che il lavoro era stato svolto durante la navigazione tra Augusta e [OSCURATO:PERSONA] e allegava la foto dello scafo ridipinto. Da rimarcare, a giudizio del G.i.p. era il fatto che [OSCURATO:PERSONA], nelle mail di cui sopra, era indicato "per conoscenza". 1.2.11 Tribunale del riesame annullava l'ordinanza, non ravvisando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. In particolare, sottolineava che rilievo determinante, rispetto al complessivo contesto probatorio, assumevano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva precisato che l'ordine concernente la verniciatura era stato impartito dal comandante e che era stato espresso due o tre giorni dopo l'audit del 14 maggio 2020. [OSCURATO:PERSONA] precisava poi che, in tale contesto [OSCURATO:PERSONA] non effettuava alcun riferimento al [OSCURATO:PERSONA]. Si trattava, dunque, secondo i Giudici della cautela, di un ordine senz'altro antecedente alle successive mail poste alla base dell'impianto accusatorio nei confronti dell'odierno indagato e risalenti al 21 al 27 maggio 2020. Tale dato riveste rilievo decisivo, per il Tribunale, al fine di escludere il consapevole e deliberato proposito di immutare artificiosamente lo stato e le condizioni della nave o l'intenzione di rafforzare l'altrui condotta a titolo di concorso morale, nonché l'intento di favorire gli altri indagati. Nell'ordinanza impugnata veniva, poi, segnalato che si trattava di missive che erano state indirizzate al [OSCURATO:PERSONA], così come ad altri esponenti di vertice dell'azienda, soltanto per conoscenza, e che, in relazione a tale specifica vicenda, non erano state acquisite risposte o comunque specifiche interlocuzioni dello stesso. 2.Avverso l'ordinanza impugnata ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo deducendo la mancanza, contradditorietà o manifesta illogicità della motivazione della stessa. Rileva il Procuratore che il Giudice del riesame ha svilito la gravità indiziaria desumibile dal dato documentale delle mail intercorse tra i dirigenti della società armatrice e il comandante della petroliera Vulcanello su cui, in effetti, si basa gran parte dell'impianto d'accusa a carico di [OSCURATO:PERSONA], attribuendo rilievo determinante alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. La rilevanza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] scema notevolmente a dispetto delle valutazioni condotte dal Collegio, se si considera che le e-mail acquisite fanno riferimento a una pitturazione in corso e che, proprio nella e-mail del 21 maggio 2020, emerge chiaramente che le disposizioni circa la pitturazione furono impartite dal Comandante della nave oralmente e in data antecedente. L'ordinanza del Tribunale del riesame è ulteriormente censurabile nella parte in cui esclude la gravità indiziaria degli elementi di prova acquisiti a carico di [OSCURATO:PERSONA], argomentando dal fatto che si tace qualsiasi riferimento all' indagato nella vicenda della pitturazione e si sottovaluta la trasmissione anche a [OSCURATO:PERSONA], sebbene solo per conoscenza, delle e-mail scambiate tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla medesima vicenda, quando già le indagini erano in corso. Nè può attribuirsi rilevanza decisiva alla assenza di risposte o interlocuzioni epistolari da parte di [OSCURATO:PERSONA] alle mail inviategli, perché l'invio per conoscenza ha lo scopo di rendere edotto l'indagato circa l'esecuzione dell'opera di pitturazione, ma nulla induce a ritenere che fosse necessario un suo riscontro per iscritto.3.[OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato, a mezzo PEC, una memoria difensiva insistendo per l'inammissibilità del ricorso. I difensori evidenziano che il ricorso del Pubblico ministero, oltre ad essere aspecifico, chiede una rivalutazione nel merito - non consentita - di elementi probatori in atti. Le e-mail sono state valutate dal Collegio che, infatti, è pervenuto a un giudizio in termini di "rilievo decisivo" a favore della prova dichiarativa. La circostanza citata dal Pubblico ministero (e cioè che il 21 maggio 2020 l'ordine di pitturare la nave, come affermato nella e-mail in pari data, era già stato impartito) non solo è stata riconosciuta dal Tribunale, ma costituisce la principale argomentazione addotta nell'accoglimento dell'istanza di riesame. Per quel che concerne l'asserita omessa valutazione di una presunta conoscenza delle indagini da parte dell'indagato, deve evidenziarsi che, dalla documentazione prodotta dalla difesa al Tribunale del riesame, emerge chiaramente come il primo atto a sorpresa dell'indagine (e cioè il decreto di perquisizione e sequestro) sia stato eseguito dopo lo scambio di e-mail del 21 maggio. Tale dato è sintomo di attendibilità e genuinità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, ammesso e non concesso che l'indagato fosse effettivamente venuto a conoscenza della programmata attività di pitturazione e non avesse impedito la medesima, non sarebbe comunque formulabile una imputazione in termini omissivi non rivestendo [OSCURATO:PERSONA] alcuna posizione di garanzia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve evidenziarsi che, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare o a negare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 - dep. 20/06/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001) Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 - dep. 20/06/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460). 3. Ciò premesso, nella motivazione dell'ordinanza del riesame viene puntualmente Messa in evidenza l'assenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Ed, infatti, con specifico riferimento alla posizione dell'indagato, il Collegio della cautela evidenzia correttamente che la presenza degli stessi era stata desunta unicamente dalla presenza dell'indirizzo di posta elettronica dell'indagato fra i destinatari per conoscenza delle e-nnail fra il Comandante e l' Ispettore tecnico [OSCURATO:PERSONA], senza che mai, all'interno delle missive, venisse effettuato alcun riferimento specifico allo stesso. Per il resto non era stata individuata alcuna condotta materiale da cui ricavare il concorso dell'indagato nei reati in contestazione. L'ordinanza del Tribunale del riesame ha analiticamente preso in considerazione tutti gli elementi probatori emergenti, non solo dalla attività di indagine dell'organo di accusa, ma anche dalla memoria difensiva. L'ordinanza impugnata ha valorizzato le dichiarazioni rese dal marittimo [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che le stesse abbiano avuto rilevanza determinante. Ciò significa che le stesse, contrariamente a quanto ritenuto dal Pubblico ministero sono state apprezzate in correlazione al complessivo contesto probatorio e, in particolare, rispetto alle e-nnail, che vengono ritenute avere "rilievo decisivo" rispetto al dato fattuale delle dichiarazioni del teste. Non risulta, quindi, manifestamente illogica la motivazione del Tribunale del riesame che ritiene che l'ordine impartito dal comandante fosse senz'altro antecedente alle successive e-mail poste alla base dell'impianto accusatorio nei confronti dell'odierno indagato risalenti al 21 e al 27 maggio e che, proprio tale dato, rivesta rilievo decisivo al fine di escludere il consapevole e deliberato proposito di [OSCURATO:PERSONA] di commettere i reati in contestazione. 4. Del resto, come evidenziato dalla difesa, il ricorrente propone, lamentando surrettiziamente un vizio di motivazione, una censura sulla 5 (i i valutazione e l'apprezzamento delle prove offerte dal giudice di merito non deducibile in questa sede. Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo è, pertanto, inammissibile. P.Q.M Dichiara inammissibile