CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33408/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16993/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, via Baiamonti 2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 590 del la CORTE D ’ APPELLO DI L ’ AQUILA , depositata in data 22/4/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni motivate scritte (ex art. 23, comma 8 - bis , D.L. n. 137 del 2020 e succ. mod.) del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; letta la memoria del ricorrente. F [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell ’ esecuzione immobiliare promossa da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], il debitore proponeva opposizione (qualificata dallo stesso opponente ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.) e domandava la declaratoria di estinzione del processo esecutivo con conseguente cancellazione del pignoramento; deduceva che tra le parti era intervenuto, in data 7/11/2012 e a mezzo di verbale d’udienza (di una causa di cognizione inter partes), un accordo transattivo che aveva definito tutte le controversie pendenti, tra le quali doveva ritenersi inclusa la procedura espropriativa già avviata. 2. Nel giudizio di merito, con la sentenza n. 195 del 3/4/2015, il Tribunale di Chieti, dopo aver qualificato la domanda dell’opponente come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. (in ragione della contestazione del diritto di agire in executivis), statuiva che [OSCURATO:PERSONA] non aveva diritto di procedere all’esecuzione forzata, per avervi rinunciato in sede di transazione stipulata con verbale del 7/11/2012. 3. Con la sentenza n. 590 del 2/4/2020 la Corte d ’ appello di L’Aquila confermava la decisione di primo grado: per quanto qui rileva e in relazione ai motivi del gravame, il giudice dell’impugnazione osservava che rientra tra i poteri officiosi del giudicante la riqualificazione della domanda (erroneamente proposta exart. 617 cod. proc. civ. e qualificata come opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.), che la transazione del 7/11/2012 prevedeva la rinuncia o l’abbandono di ogni lite pendente, che (in contrasto con quanto sostenuto dall’appellante) a tale accordo transattivo aveva partecipato anche [OSCURATO:PERSONA], che la mancata partecipazione alla transazione di [OSCURATO:PERSONA] era irrilevante,poiché l’accordo transattivo era stato recepito nella sentenza conclusiva del giudizio in cui la predetta Lombardi era parte. 4. Avverso quest ’ ultima decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi. 5. Resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. 7. Nelle sue conclusioni motivate scritte il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso. 8. Per la trattazione della controversia è stata fissata l ’ udienza pubblica del 18/10/2022; il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio – in base alla disciplina dettata dall ’ art. 23, comma 8 - bis , del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020 e successivamente più volte prorogato, da ultimo dall’art. 7, comma 1, D.L. n. 105 del 2021, convertito dalla Legge n. 126 del 2021 –senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati avanzato richiesta di discussione orale. R [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si rileva che i motivi di ricorso sono preceduti dall’illustrazione, «a mero titolo informativo» (così a pag. 9 dell ’ atto introduttivo), di ulteriori circostanze, cioè cheall’udienza di discussione innanzi alla Corte d’appello era presente anche il giudice che aveva assunto la decisione di primo grado e che l ’ estensore della pronuncia d’appello ha verosimilmente deciso senza consultare il fascicolo d’ufficio e gli atti in esso contenuti. In proposito, si osserva che le censure all’attività giurisdizionale della Corte d’appello di L’Aquila non possono essere riportate nel ricorso per cassazione «a mero titolo informativo», ma devono essere dedotte come specifici motivi di doglianza, risultando altrimenti del tutto irrilevanti, prima ancora che inammissibili. 2. Col primo motivo, si deduce – in relazione all ’ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. –la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 615, 617 e 629 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello (come già il giudice di prime cure) mancato di rilevare l’inammissibilità del ricorso originario, qualificato come opposizione agli atti esecutivi e teso ad ottenere la declaratoria di estinzione della procedura e la cancellazione del pignoramento; si lamenta, altresì, il vizio di ultrapetizione, avendo il giudice di secondo grado dichiarato l’insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in mancanza di una richiesta in tale senso. Con la propria censura il ricorrente afferma che il verbale del 7/11/2012 non poteva essere qualificato come rinuncia agli atti esecutivi, sia perché non conteneva alcun preciso riferimento alla procedura espropriativa immobiliare pendente, sia perché difettava una esplicita volontà abdicativa del creditore (che, anzi, si sarebbe dovuta tradurrein una formale rinuncia redatta in separato atto); in base a tali premesse, si sostiene che la richiesta originariamente avanzata dalla controparte era volta ad ottenere la pronuncia di estinzione exart. 629 cod. proc. civ. in forza della pretesa rinuncia contenuta nel citato verbale e che, perciò, i giudici di merito avrebbero travalicato i limiti della domanda qualificando l’iniziativa avversaria come opposizione all’esecuzione. 3. Va precisato – i n relazione agli argomenti del Pubblico Ministero –che il motivo di ricorso non può giungersi a considerare relativo al la mancanza, nell’accordo transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di un’esplicita volontà di rinunciare al credito, né riguarda l’interpretazione di detto atto (se non allo scopo di escludere che lo stesso possa valere come rinuncia agli atti esecutivi), essendosi invece concentrato il ricorrente sulla contestata qualificabilità della domanda originaria come opposizione ex art. 615 c od. proc. civ. (norma nemmeno richiamata dall’opponente), anziché come istanza di estinzione ex art. 629 cod. proc. civ. (il cui diniego sarebbe stato soggetto ad impugnazione exart.630 cod. proc. civ.). Tale precisazione è utile ad evidenziare che esulano, dunque, dal thema decidendum le questioni relative alla necessità che una rinuncia agli atti formulata in altra sede venga formalizzata al giudice dell’esecuzione e, soprattutto, alla rilevanza della rinuncia al credito quale indefettibile presupposto dell’accertamento negativo del diritto di agire in executivis. 4. Così correttamente inquadrata, la censura è infondata . In contrasto con quanto sostenuto dal ricorrente, rientra certamente nel potere del giudice la riconduzione (peraltro, corretta) all’art. 615 cod. proc. civ. dell’opposizione – erroneamente qualificata a norma dell’art. 617 cod. proc. civ. –con cui è dedotta l’insussistenza del diritto di dare ulteriore corso alla procedura esecutiva. Nella specie, poi, i giudici di merito hanno ravvisato nel succitato verbale un atto transattivo – e, dunque, un sopravvenuto fatto estintivo/modificativo del diritto di credito risultante dai titoli azionati – idoneo ad inficiare la prerogativa del creditore di proseguire l’azione esecutiva; non è stata dedotta la violazione delle norme ermeneutiche degli atti negoziali, sebbene il ricorrente pretenda, inammissibilmente, da questa Corte un ulteriore vaglio di merito, da compiersi attraverso una rilettura del citato verbale alla luce delle vicende giudiziarie tra le parti. 5. Col secondo motivo, si deduce – in relazione all ’ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. –la violazione dell’ art. 102 cod. proc. civ., non essendo stati coinvolti nel giudizio i litisconsorti necessari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parti della pretesa transazione. 6. Anche a voler superare i profili di inammissibilità della censura –che, in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., omette di illustrare in maniera comprensibile il fondamento del preteso litisconsorzio nei gradi di merito in relazione alle domande ivi spiegate –il motivo è comunque infondato. Nella causa de qua, l’opposizione all’esecuzione (così riqualificata) di [OSCURATO:PERSONA] consisteva in un giudizio di accertamento negativo del diritto di [OSCURATO:PERSONA] di procedere all’esecuzione forzata in ragione di fatti modificativi/estintivi incidenti sul predetto diritto come risultante dal titolo esecutivo di formazione giudiziale. È evidente che tale accertamento concerne la procedura esecutiva e che, se non altro nella concreta prospettazionedel ricorrente, non vi è alcun interesse – tantomeno idoneo a configurare un litisconsorzio necessario –delle parti della transazione o del giudizio in cui essa si è formata. 7. Col terzo motivo, si deduce – in relazione all ’ art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. –la violazione e falsa applicazione degli artt. 1965 ss. cod. civ. e 629 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello confermato la decisione di primo grado che aveva ravvisato nel verbale del 7/11/2012 un accordo transattivo ( poi recepito da provvedimento giurisdizionale), nonché per omesso esame di un fatto decisivo (asseritamente dimostrativo della mancata rinuncia delle parti ai propri crediti), costituito dalla notifica di un atto di precetto da parte dell’opponente e nei confronti dell’odierno ricorrente. 8. La censura è inammissibile nella parte in cui prospetta alla Corte di legittimità – sollecitando un loro esame nel merito – circostanze fattuali che avrebbero dovuto indurre i giudici ad escludere che l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] integrasse una transazione: il ricorrente, infatti, si dilunga inutilmente nell’illustrazione delle reciproche pretese confluite nel giudizio di divisione per delineare gli interessi sottesi e l’incongruo assetto in esitoa detto verbale, privo – a suo avviso – dei presupposti della transazione per difetto di reciproche concessioni. Quanto all’ermeneusi dell’atto individuato come transazione, se è vero che i termini «ogni controversia» e «ogni causa» potrebbero non intendersi riferiti in senso tecnico alle procedure esecutive, non è implausibile un’interpretazione di tali così ampie espressioni che riconduca alla volontà delle parti l’intenzione di definire l’intero contenzioso tra le stesse pendenti, includendo in quello anche le esecuzioni; in ogni casoe in via dirimente, si rileva che nel ricorso non è ritualmente denunciata la violazione dei canoni dell’ermeneutica contrattuale. Del tutto irrilevante e per nulla decisiva è la circostanza che pure [OSCURATO:PERSONA] stia minacciando un’azione esecutiva e, così, violando la transazione ravvisata dai giudici di merito: il fatto dedotto non determina ex se una diversa qualificazione del negozio, ma potrebbe , casomai, giustificare la reazione dell ’ odierno ricorrente rispetto ad iniziative contrastanti con l’accordo raggiunto, simmetriche a quella oggetto dell’odierno contenzioso. 9. Col quarto motivo, si deduce – in relazione all ’ art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. –la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 96 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello reso la statuizione sulle spese secondo soccombenza, anziché sulla scorta del principio di soccombenza virtuale applicabile nei casi di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo e di cessazione della materia del contendere, e per avere condannato il ricorrente per lite temeraria in carenza dei presupposti normativi. 10.La censura è in parte inammissibile e in parte infondata. Il ricorrente si duole dell’affermazione della sentenza impugnata riguardante la soccombenza dell’appellante, ma –al di là della generica pretesa di essere riconosciuto quale soccombente soltanto “virtuale” (il che è decisamente da escludere, posto che non si verte nell’ipotesi di un fatto esterno avente incidenza sull’esecuzione e sull’opposizione, bensì di accoglimento delle ragioni di opposizione fatte valere dall’esecutato) – non spiega quale diverso contenuto avrebbe potuto avere in quel caso la pronuncia e, dunque, la rilevanza della censura svolta. Infondata è la doglianza relativa all’applicazione dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., dato che la Corte di merito ha spiegato, seppur succintamente, le ragioni che hanno indotto il giudice di merito a considerare temeraria un’impugnazionecon cui sono state reiterate le medesime difese già compiutamente vagliate in primo grado; ciò che, neppure ravvisandosi vizi logici o giuridici evidenti e rilevanti secondo la giurisprudenza di legittimità, non è idoneamente qui censurabile. 11.Il ricorrente ha poi eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.in riferimento agli artt. 3, 24, 111 Cost., poiché la menzionata disposizione sarebbe lesiva, a causa della sua atipicità, dei principî di uguaglianza e di contraddittorio nel processo, nonché del diritto di difesa. 12.La questione di legittimità costituzionale dell’art. 96, comma 3, c.p.c. è manifestamente infondata. A gran parte delle censure dell’odierno ricorrente ha già dato compiuta risposta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 139 del 6/6/2019; ed ai relativi argomenti può complessivamente ricondursi ogni considerazione su tutti gli aspetti della questione qui sottoposta nuovamente all’attenzione di questa Corte. Infatti, la tipicità delle sanzioni amministrative o penali –alle quali può solo latamente ricondursi la previsione dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., in quanto strumento sanzionatorio dell’abuso del processo – è malamente richiamata nel ricorso e non considera né la discrezionalità del legislatore nella configurazione degli istituti processuali, né l’attribuzione all’autorità giurisdizionale dell’individuazione dei presupposti della lite temeraria e della quantificazione degli importi oggetto della relativa condanna: «L’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. assegna al giudice, nell’esercizio della sua funzione giurisdizionale, il compito di quantificare la somma da porre a carico della parte soccombente e a favore della parte vittoriosa sulla base di un criterio equitativo. Il legislatore, esercitando la sua discrezionalità particolarmente ampia nella conformazione degli istituti processuali (ex plurimis, sentenza n. 225 del 2018), ha fatto affidamento sulla giurisprudenza che, nell’attività maieutica di formazione del diritto vivente, soprattutto della Corte di cassazione (sentenza n. 102 del 2019), può specificare – così come ha già fatto – il precetto legale.» (Corte Cost., Sentenza n. 139del 2019). È altrettanto palesemente infondato, poi,il denunciato contrasto col diritto di difesa e col principio del contraddittorio: la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. è emessa in esito ad un processo che è intrinsecamente retto dagli artt. 24 e 111 Cost., senza che tali norme precludano al legislatore l’attribuzione al giudicante di poteri officiosiper la salvaguardia di interessipubblici (così Corte Cost., n. 152 del 2016: «… la sua adottabilità “anche d’ufficio”la sottrae all ’ impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivamente) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici.»). 13.In definitiva, il ricorso va respinto; a tale decisione consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. 14.Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q. M. La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contr