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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 24857/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27019/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 938/2020 depositata il 19/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] spa proponeva ricorso avverso il diniego di un rimborso Iva emesso dall'Agenzia delle entrate di Roma, lamentando l'illegittimità del provvedimento, per l’insussistenza della frode fiscale ipotizzata dall'ufficio e posta a base del diniego, asseritamente perpetrata dalle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il coinvolgimento della Seteco.

La CTP di Roma rigettava il ricorso punto; non miglior sorte assisteva il successivo appello della contribuente, che veniva del pari respinto.

La curatela articola tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste l'erario con controricorso.

La curatela ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si deduce la illegittimità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000, 42, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973, e 56, comma 5, D.P.R. n. 633 del 1972, per non avere valorizzato la CTR il vizio di motivazione degli avvisi di accertamento.

Con il secondo motivo viene censurata la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 324, 329, 242 c.p.c., per avere la CTR trascurato l’esistenza di un giudicato interno.

Con il terzo motivo si adduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 39 D.P.R. n. 600 del 1973 e 10, comma 1, Statuto del contribuente, per avere la CTR ritenuto legittimo un metodo di accertamento che tale non si palesava.

Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., stante l’omessa pronuncia su una specifica domanda.

Con il quinto motivo si censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 57 D.Lfs. n. 546 del 1992, evidenziandosi l’inammissibilità dell’appello erariale, trascurata dalla CTR.

Con il sesto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 54, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR ritenuto legittima una rettifica fondata unicamente su elementi presuntivi.

Osserva il Collegio che, in data 7 settembre 2022 l’Agenzia delle entrate ha formulato istanza di trattazione congiunta fra il presente ricorso e quello recante il n. 15878 del 2022, osservando che all’invocata estinzione del primo conseguirebbe la cessazione della materia del contendere in relazione a quest’ultimo procedimento.

Nell’istanza in parola si adducono profili di stretta connessione fra l’odierno giudizio e quello or ora evocato: il primo concernerebbe, infatti, un diniego di rimborso già oggetto dell’avviso di accertamento impugnato nel secondo giudizio.

Appare, pertanto, opportuno che le parti precisino, con memoria da depositarsi entro la prossima udienza,le posizioni relativamente ad ambedue i procedimenti per i quali si adombra la connessione, chiarendone le eventuali correlazioni.

Sulle premesse, la causa va rinviata a nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27019/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 938/2020 depositata il 19/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] spa proponeva ricorso avverso il diniego di un rimborso Iva emesso dall'Agenzia delle entrate di Roma, lamentando l'illegittimità del provvedimento, per l’insussistenza della frode fiscale ipotizzata dall'ufficio e posta a base del diniego, asseritamente perpetrata dalle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il coinvolgimento della Seteco. La CTP di Roma rigettava il ricorso punto; non miglior sorte assisteva il successivo appello della contribuente, che veniva del pari respinto. La curatela articola tre motivi di ricorso per cassazione. Resiste l'erario con controricorso. La curatela ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si deduce la illegittimità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000, 42, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973, e 56, comma 5, D.P.R. n. 633 del 1972, per non avere valorizzato la CTR il vizio di motivazione degli avvisi di accertamento. Con il secondo motivo viene censurata la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 324, 329, 242 c.p.c., per avere la CTR trascurato l’esistenza di un giudicato interno. Con il terzo motivo si adduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 39 D.P.R. n. 600 del 1973 e 10, comma 1, Statuto del contribuente, per avere la CTR ritenuto legittimo un metodo di accertamento che tale non si palesava. Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., stante l’omessa pronuncia su una specifica domanda. Con il quinto motivo si censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 57 D.Lfs. n. 546 del 1992, evidenziandosi l’inammissibilità dell’appello erariale, trascurata dalla CTR. Con il sesto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 54, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR ritenuto legittima una rettifica fondata unicamente su elementi presuntivi. Osserva il Collegio che, in data 7 settembre 2022 l’Agenzia delle entrate ha formulato istanza di trattazione congiunta fra il presente ricorso e quello recante il n. 15878 del 2022, osservando che all’invocata estinzione del primo conseguirebbe la cessazione della materia del contendere in relazione a quest’ultimo procedimento. Nell’istanza in parola si adducono profili di stretta connessione fra l’odierno giudizio e quello or ora evocato: il primo concernerebbe, infatti, un diniego di rimborso già oggetto dell’avviso di accertamento impugnato nel secondo giudizio. Appare, pertanto, opportuno che le parti precisino, con memoria da depositarsi entro la prossima udienza,le posizioni relativamente ad ambedue i procedimenti per i quali si adombra la connessione, chiarendone le eventuali correlazioni. Sulle premesse, la causa va rinviata a nuovo
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