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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32779/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati atti di impugnazione curati dallo stesso Difensore e di uguale contenuto, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 27 ottobre 2021 ha integralmente confermato la decisione con cui il Tribunale di Bari il 2 marzo 2013 ha riconosciuto gli imputati responsabili di concorso in furto consumato pluriaggravato in un esercizio commerciale, commesso il 10 marzo 2013, in conseguenza condannandoli, senza attenuanti generiche, alla pena di giustizia.

Ciascuno dei ricorrenti si affida a tre motivi con i quali si denunciano promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione.

Con il primo motivo, in particolare, si censura violazione degli artt. 129 e 531 cod. proc. pen. e carenza della motivazione, non avendo i decidenti giustificato adeguatamente la decisione, non avendo colto le plurime nullità ed inutilizzabilità degli elementi raccolti e non avendo nemmeno spiegato perché non emettere sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Con il secondo motivo ci si duole della violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., per non avere la decisione spiegato perché l'imputato non sia meritevole di un trattamento sanzionatorio più mite.

Con l'ultimo motivo si lamenta violazione dell'art. 175 cod. pen. in relazione alla mancata concessione, che si stima illegittima ed erronea, del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario.

In premessa va rilevato che, in ragione della rilevata inammissibilità dei ricorsi (per le ragioni che si diranno), non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile solo a querela di parte.

Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma al principio deve riconoscersi portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

Tanto premesso, i ricorsi sono manifestamente infondati, in quanto tutti i motivi sono formulati in maniera assai vaga ed aspecifica e sono comunque meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e già disattesi dai Giudici di merito alle pp. 2-3 della sentenza impugnata con corretti argomenti giuridici con i quali il ricorso omette il doveroso, effettivo confronto.

Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 13/06/2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati atti di impugnazione curati dallo stesso Difensore e di uguale contenuto, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 27 ottobre 2021 ha integralmente confermato la decisione con cui il Tribunale di Bari il 2 marzo 2013 ha riconosciuto gli imputati responsabili di concorso in furto consumato pluriaggravato in un esercizio commerciale, commesso il 10 marzo 2013, in conseguenza condannandoli, senza attenuanti generiche, alla pena di giustizia. Ciascuno dei ricorrenti si affida a tre motivi con i quali si denunciano promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. Con il primo motivo, in particolare, si censura violazione degli artt. 129 e 531 cod. proc. pen. e carenza della motivazione, non avendo i decidenti giustificato adeguatamente la decisione, non avendo colto le plurime nullità ed inutilizzabilità degli elementi raccolti e non avendo nemmeno spiegato perché non emettere sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Con il secondo motivo ci si duole della violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., per non avere la decisione spiegato perché l'imputato non sia meritevole di un trattamento sanzionatorio più mite. Con l'ultimo motivo si lamenta violazione dell'art. 175 cod. pen. in relazione alla mancata concessione, che si stima illegittima ed erronea, del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario. In premessa va rilevato che, in ragione della rilevata inammissibilità dei ricorsi (per le ragioni che si diranno), non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile solo a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma al principio deve riconoscersi portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Tanto premesso, i ricorsi sono manifestamente infondati, in quanto tutti i motivi sono formulati in maniera assai vaga ed aspecifica e sono comunque meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e già disattesi dai Giudici di merito alle pp. 2-3 della sentenza impugnata con corretti argomenti giuridici con i quali il ricorso omette il doveroso, effettivo confronto. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 13/06/2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così
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