CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 29788/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A RIPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 2253/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, (condanna per il reato di cui all'art. 341 bis cod. pen.); Esaminato il motivo dei ricorsi, relativo alla estinzione del reato per prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata; Ritenuto il motivo inammissibile perché manifestamente infondato, avendo il decreto di citazione in appello efficacia interruttiva del corso del termine di prescrizione (cfr., tra la altre, Sez. 3, n. 26803 del 16/03/2023, Bene, Rv. 284734); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 202