CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 16368/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di CagliariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria, depositata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari haparzialmente riformato la sentenza, emessa in data 16 gennaio 2025, con la qualeil Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, all’esito di giudizio ab-breviato condizionato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], previa concessione dellecircostanze attenuanti generiche da ritenersi equivalenti rispetto alla contestatarecidiva, alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 3.800,00 di multa, peril delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, escludendo la recidiva,rideterminando la pena in mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 2.334,00 dimulta.In fatto, secondo quanto accertato da giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] avevaillecitamente detenuto 2,20 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana e 54 gdi sostanza stupefacente del tipo hashish, nonché ceduto a terzi diverse quantitàdella stessa sostanza, per un corrispettivo pari complessivamente a euro 60,00.2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo deldifensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cui deduce, exart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 20 bis cod.pen., 545 bis, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine al rigetto dellarichiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria.Si osserva, invero, che la Corte territoriale ha giustificato il rigetto con argo-mentazioni illogiche, richiamando la biografia criminale del ricorrente e la inaffida-bilità dimostrata nel porre in essere la condotta illecita, mentre era sottoposto amisura custodiale per analogo reato, in contrasto con le finalità della cd. riformaCartabia e con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che con lasentenza sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006 – 02, ha escluso che ilgiudice di merito possa respingere la richiesta di applicazione delle pene sostitutivein ragione della sola presenza di precedenti condanne.Si censura, altresì, che la Corte di appello abbia ancorato la prognosi negativaall’osservanza delle prescrizioni relative alla pena sostitutiva, senza considerareche per la pena pecuniaria l’unica prescrizione è quella di adempiere all’obbliga-zione pecuniaria, la cui misura è correlata alle condizioni economiche dell’impu-tato.3. Con requisitoria, depositata in data 18 febbraio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso nei termini indicati in epigrafe.4. Il ricorso è inammissibile.5. La censura proposta risulta, invero, manifesta infondata.La giurisprudenza di questa Corte ha condivisibilmente affermato, anche nellasentenza citata dal ricorrente, che condizione ostativa per la concessione dellepene sostitutive, espressamente prevista dal legislatore, è quella dettata dall'art.58, comma 1, legge n. 689 del 1981, secondo cui la pena detentiva non può esseresostituita quando: non assicura la prevenzione del pericolo di commissione di ul-teriori reati; sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non sarannoadempiute dal condannato.Il giudice è, quindi, chiamato, ai fini della esclusione, a effettuare un giudizioprognostico circa una pericolosità qualificata e un concreto pericolo di violazionedelle condizioni imposte che, certamente potrà pure tenere conto dei precedenti,ma che non può esaurirsi solo nella valutazione degli stessi.Va osservato che, anche nel testo vigente a seguito dell'entrata in vigore deld.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, l'art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689richiede al giudice che debba valutare se applicare una pena sostitutiva di tenereconto «dei criteri indicati dall'art. 133 del codice penale». Il novellato art. 58 sta-bilisce che, nel decidere se applicare una pena sostitutiva e nello scegliere qualepena applicare, il giudice debba valutare quale sia la pena più idonea alla rieduca-zione del condannato e, se sia possibile, attraverso opportune prescrizioni, a pre-venire il pericolo di commissione di altri reati. Nel motivare sull'applicazione (omancata applicazione) delle pene sostitutive, dunque, il giudice deve ancora oggitenere conto dei precedenti penali dell'imputato, anche se non deve valutarli tantonella prospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto nellaprospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarlapiù idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva (così, in motivazione, Sez.4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381 - 01). Se è vero, dunque, cheil rinvio all'art. 133 cod. pen., contenuto nell'art. 58 legge n. 689 del 1981, comeriformato dal d.lgs. n. 150 del 2022, deve essere letto in combinato disposto conl'art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanzerelative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali (Sez.2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006 - 02), è anche vero che, per giu-stificare la prognosi negativa in ordine all'adempimento delle prescrizioni, il giudicepuò trarre argomenti dalla natura, dal numero dei precedenti e dall'epoca di com-missione degli illeciti (così Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Peluso, Rv. 287348 -01 che ha ritenuto esente da censure una decisione reiettiva dell'istanza di sosti-tuzione che aveva valorizzato i precedenti specifici dell'imputato e, segnatamente,le precedenti condanne per evasione e violazione degli obblighi inerti alla misuradi prevenzione della sorveglianza speciale; conf. Sez. 4, n. 33193 del 24/06/2025,Rizzo, Rv. 288741 - 01).In coerenza con tali linee ermeneutiche, la decisione impugnata, nel condivi-dere sul punto la valutazione già espressa dal giudice di primo grado, ha congrua-mente richiamato, oltre alla biografia criminale dell’istante, la sua inaffidabilità,valorizzando a tal fine, con ragionamento tutt’altro che illogico, la circostanza chei fatti addebitatigli fossero stati commessi mentre era sottoposto a misura custo-diale per reati analoghi.6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non-ché − apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando lacausa di inammissibilità per colpa (Corte cost., n. 186 del 2000) − al versamentodella sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle am-mende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 5 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]