CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29538/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 35509-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 816/9/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 16/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO ‘:,•( Ritenuto che: Con sentenza nr816/2019 la CTR della Toscana dichiarava inammissibile l'appello proposto da Agenzia delle Entrate -Riscossione nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della CTP di Grosseto che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l'intimazione di pagamento ex ad 50 del DPR [OSCURATO:PERSONA] di appello rilevava che l'appellante non aveva fornito la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica di impugnazione . Osservava inoltre che non era stata neppure contestata da parte dell'Agenzia la circostanza sollevata dal contribuente di non aver avuto ricevuto la notifica dell'atto di gravame. Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate-Riscossione propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo . L'intimato non si è costituito. DIRITTO Considerato che: Si denuncia la violazione e falsa degli art 115,156 e 160 c.p.c., ad 22 e 53 del dlgs 546/1992 in relazione all'ad 360,primo comma nr 4 c.p.c. Si osserva in particolare checontrariamente a quanto affermato dalla CTR i l'appellante aveva prodotto in causa la ricevuta di spedizione la quale attesta l'invio dell'appello in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si rileva poi che nella specie l'atto aveva raggiunto il suo scopo essendosi tempestivamente costituito l'appellato. Il motivo è fondato. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] stride con l'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale in tema di notificazione a mezzo posta (nella specie relativa ad appello dell'Agenzia delle Entrate avverso sentenza della Commissione tributaria provinciale), quando debba accertarsene il perfezionamento nei confronti del destinatario,la prova della tempestività esige 4 che, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., vi sia stata la presentazione dell'atto all'ufficio postale; e che al fine di dimostrare la tempestività di siffatta presentazione è sufficiente una ricevuta delle Poste che, quale terzo addetto a tale adempimento, certifichi in modo incontrovertibile di aver ricevuto l'atto in questione in quella data (Cass. n. 19547/19; Cass., n. 14163/'18; Cass., SU, n. 13452/'17; Cass., n. 3386/2018 Risulta, infatti, dall'esame della ricevuta di spedizione riprodotto nel corpo del ricorso, che la sentenza di primo grado, non notificata, è stata depositata il 1.8.2017 e che la spedizione dell'atto di appello per mezzo del servizio postale è avvenuta il 19.2.2018 , quindi nel termine c.d. lungo di sei mesi per la proposizione dell'appello ai sensi dell'art. 327 c.p.c., nella sua formulazione applicabile ratione temporis . La sentenza va pertanto cassata e rinviata alla CTR Toscana, in diversa composizione,per un nuovo esame . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Toscana per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità. Roma 13.5.2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ( dott auro Mo ci) oggi, 2 2 0T T