CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 02170/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. n. 13973 del 2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], elett.dom. PEC: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elett. dom. in Roma alla via Pierluigi da Palestrina n. 19, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente- avverso la SENTENZA n. 956/2023 emessa il 13 dicembre 2023, RG 317/2021 dalla CORTE D'APPELLO LECCE Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.200,00 per compensi professionali , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28 genna