CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 11816/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione del giudice di primo grado che ha condannato l'imputato alla pena di giustizia per i reati ascrittigli. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Il procedimento deve pertanto essere definito nelle forme de plano. 3. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile ed a ciò consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 6 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]7sco FlorL Geppiryti o [OSCURATO:PERSONA] Sr-r;ONDA SEZIONE PENALE20 MAR. 2024 Fulf.,EIONAF7L2 GIUDI