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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 gennaio 2025

Cassazione n. 10830/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22368/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso il domicilio digitale indicato dal difensore Pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatapresso il domicilio digitale indicato dal difensore, Pec: -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1709/2023 depositata il 09/08/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI.

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.,propose opposizione ad un decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Siena aveva ingiunto alla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (debitrice principale) di riconsegnare all’ingiungente Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] i beni oggetto di un contratto di leasing e di pagare, in solido con il fideiussore Mazzella,la somma di € 81.995,14.

A sostegno dell’opposizione invocò, oltre ad alcune eccezioni procedurali, il superamento del limite legale minimo degli interessi moratori e la necessaria riduzione dei medesimi.

La creditrice, nel costituirsi in giudizio, contestò la fondatezza delle eccezioni, negò l’applicazione di interessi usurari ed insistette per la condanna del fideiussore al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Siena rigettò l’opposizione, confermando il decreto.

A seguito di appello del Mazzella, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1709 del 2023, ha dichiarato il gravame inammissibile per difetto di valida rappresentanza del difensore dell’appellante.

La procura, infatti, era stata conferita al difensore per un procedimento diverso rispetto a quello in oggettoe cioè per l’assistenza stragiudiziale con negoziazione assistita contro “[OSCURATO:PERSONA]”.

Pur dando atto dell’errore materiale,il Mazzella aveva provveduto a depositare in atti una nuova procura affermando che i vizi della stessa fossero comunque sanabili.

La Corte d’Appello ha ritenuto che la produzione della procura su spontanea determinazione dell’appellante superasse il profilo procedurale, facendo ritenere superflua la concessione di un termine ai sensi dell’art. 182 c.p.c.

Esaminando, dunque, la seconda procura, la corte del gravame l’ha ritenuta inidonea per la mancanza di qualsiasi riferimento al giudizio per cui è causa, tanto più grave ove si consideri la specifica e dichiarata volontà di sanatoria perseguita con la produzione in giudizio della medesima.

Mancherebbero, ad avviso del giudice del gravame, altresì il luogo e la data di conferimento del mandato difensivo, con il conseguente venir meno della certezza che l’incarico fosse stato conferito per impugnare la sentenza di primo grado.

All’inammissibilità del gravame ha fatto seguito la condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali del grado.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di SienaS.p.A. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: con l’unico motivo-nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83 e 84 c.p.c. l-il ricorrente lamenta che la corte territoriale ha dichiarato l’appello inammissibile per difetto di ius postulandi, in quanto la procura allegata all’atto di citazione era stata conferita per un procedimento diverso, essendo relativa ad una vertenza contro gli “eredi Riccio”, nonostante il soggetto conferente il potere rappresentativo e sottoscrittore della procura risultasse [OSCURATO:PERSONA].

Avendo il Mazzella -a seguito di eccezione della controparte- provveduto a depositare una seconda procura, anche questa veniva giudicata inammissibile per mancanza di riferimento al giudizio oggetto della lite, essendo l’atto generico e stereotipato, privo di luogo e data di sottoscrizione.

Ad avviso del ricorrente, essendo il mandato alle liti conferito con procura a margine o in calce presuntivamente riferibile all’attività difensiva compiuta con l’atto cui accede, doveva essere considerata irrilevante l’eventuale presenza di errori materiali.

Il motivo è fondatoe va accolto nei termini di seguito indicati.

Occorre considerare che, nel caso in esame , vi è stata una duplice spendita di potere rappresentativo, la prima consistente nella procura contenente per errore l’indicazione di un procedimento contro “gli eredi Riccio” nonostante il conferente e sottoscrittore risultasse il Mazzella e la seconda, presuntivamente generica, conferita certamente dal Mazzella.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il mandato alle liti conferito con procura a margine o in calce è presuntivamente riferibile all’attività difensiva compiuta con l’atto cui accede, stante la riferita specialità necessaria della procura così collocata, risultando irrilevante l’eventuale presenza di un errore materiale di videoscrittura (Cass., n. 3891 del 16/2/2018).

Quindi la procura alle liti depositata, pur contenendo un refuso nella parte dattiloscritta, ove per mero errore materiale non era stata eliminata la dicitura “[OSCURATO:PERSONA]”in luogo di quella “[OSCURATO:PERSONA]”, era da considerarsi riferibile all’atto di appello con cui era stata notificata, e pertanto, valida ed efficace.

Così come valida ed efficace doveva essere considerata la procura alle liti conferita dal Mazzella all’avvocato contro il Monte dei Paschi di Siena.Peraltro,la procura conferita in calce all’atto di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Siena, risulta conferita anche per la fase di gravame.

Occorre dare continuità al consolidato principiodi diritto secondo cui la procura alle liti, conferita in termini ampi ed omnicomprensivi , è idonea, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei prin ci pi di economia processuale e di tutela del diritto di azione e di difesa della parte ex artt. 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l’interesse del proprio assistito (Cass., S.U., n. 4909 del14/3/2016).

Lagiurisprudenza di legittimità è, pertanto, orientata a salvaguardare l’effettività del diritto costituzionale di difesa e, quindi, a ritenere sussistente lo ius postulandi anche qualora la procura non sia conferita in calce o a margine dell’atto, purch é vi sia la riferibilità della volontà di conferire la rappresentanza ad un determinato soggetto.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno al riguardo posto in rilievo che “In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso”(Cass., U, n. 2075, del 19/1/2024).

La corte territoriale ha, pertanto, errato nel dichiarare la inammissibilità dell’appello in presenza di una duplice procura: la prima,rilasciata in calce all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con la quale la parte conferiva al difensore il potere di rappresentarla e difenderla anche per la fase di gravame; la seconda, conferita per eventualmente ratificare il precedente conferimento di potere, certamente riferibile al gravame, nonostante aspetti di genericità.

Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia,anche per le spese del giudizio di cassazione,alla Corte d’Appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22368/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso il domicilio digitale indicato dal difensore Pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatapresso il domicilio digitale indicato dal difensore, Pec: -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1709/2023 depositata il 09/08/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.,propose opposizione ad un decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Siena aveva ingiunto alla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (debitrice principale) di riconsegnare all’ingiungente Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] i beni oggetto di un contratto di leasing e di pagare, in solido con il fideiussore Mazzella,la somma di € 81.995,14. A sostegno dell’opposizione invocò, oltre ad alcune eccezioni procedurali, il superamento del limite legale minimo degli interessi moratori e la necessaria riduzione dei medesimi. La creditrice, nel costituirsi in giudizio, contestò la fondatezza delle eccezioni, negò l’applicazione di interessi usurari ed insistette per la condanna del fideiussore al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Siena rigettò l’opposizione, confermando il decreto. A seguito di appello del Mazzella, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1709 del 2023, ha dichiarato il gravame inammissibile per difetto di valida rappresentanza del difensore dell’appellante. La procura, infatti, era stata conferita al difensore per un procedimento diverso rispetto a quello in oggettoe cioè per l’assistenza stragiudiziale con negoziazione assistita contro “[OSCURATO:PERSONA]”. Pur dando atto dell’errore materiale,il Mazzella aveva provveduto a depositare in atti una nuova procura affermando che i vizi della stessa fossero comunque sanabili. La Corte d’Appello ha ritenuto che la produzione della procura su spontanea determinazione dell’appellante superasse il profilo procedurale, facendo ritenere superflua la concessione di un termine ai sensi dell’art. 182 c.p.c. Esaminando, dunque, la seconda procura, la corte del gravame l’ha ritenuta inidonea per la mancanza di qualsiasi riferimento al giudizio per cui è causa, tanto più grave ove si consideri la specifica e dichiarata volontà di sanatoria perseguita con la produzione in giudizio della medesima. Mancherebbero, ad avviso del giudice del gravame, altresì il luogo e la data di conferimento del mandato difensivo, con il conseguente venir meno della certezza che l’incarico fosse stato conferito per impugnare la sentenza di primo grado. All’inammissibilità del gravame ha fatto seguito la condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali del grado. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di SienaS.p.A. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: con l’unico motivo-nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83 e 84 c.p.c. l-il ricorrente lamenta che la corte territoriale ha dichiarato l’appello inammissibile per difetto di ius postulandi, in quanto la procura allegata all’atto di citazione era stata conferita per un procedimento diverso, essendo relativa ad una vertenza contro gli “eredi Riccio”, nonostante il soggetto conferente il potere rappresentativo e sottoscrittore della procura risultasse [OSCURATO:PERSONA]. Avendo il Mazzella -a seguito di eccezione della controparte- provveduto a depositare una seconda procura, anche questa veniva giudicata inammissibile per mancanza di riferimento al giudizio oggetto della lite, essendo l’atto generico e stereotipato, privo di luogo e data di sottoscrizione. Ad avviso del ricorrente, essendo il mandato alle liti conferito con procura a margine o in calce presuntivamente riferibile all’attività difensiva compiuta con l’atto cui accede, doveva essere considerata irrilevante l’eventuale presenza di errori materiali. Il motivo è fondatoe va accolto nei termini di seguito indicati. Occorre considerare che, nel caso in esame , vi è stata una duplice spendita di potere rappresentativo, la prima consistente nella procura contenente per errore l’indicazione di un procedimento contro “gli eredi Riccio” nonostante il conferente e sottoscrittore risultasse il Mazzella e la seconda, presuntivamente generica, conferita certamente dal Mazzella. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il mandato alle liti conferito con procura a margine o in calce è presuntivamente riferibile all’attività difensiva compiuta con l’atto cui accede, stante la riferita specialità necessaria della procura così collocata, risultando irrilevante l’eventuale presenza di un errore materiale di videoscrittura (Cass., n. 3891 del 16/2/2018). Quindi la procura alle liti depositata, pur contenendo un refuso nella parte dattiloscritta, ove per mero errore materiale non era stata eliminata la dicitura “[OSCURATO:PERSONA]”in luogo di quella “[OSCURATO:PERSONA]”, era da considerarsi riferibile all’atto di appello con cui era stata notificata, e pertanto, valida ed efficace. Così come valida ed efficace doveva essere considerata la procura alle liti conferita dal Mazzella all’avvocato contro il Monte dei Paschi di Siena.Peraltro,la procura conferita in calce all’atto di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Siena, risulta conferita anche per la fase di gravame. Occorre dare continuità al consolidato principiodi diritto secondo cui la procura alle liti, conferita in termini ampi ed omnicomprensivi , è idonea, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei prin ci pi di economia processuale e di tutela del diritto di azione e di difesa della parte ex artt. 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l’interesse del proprio assistito (Cass., S.U., n. 4909 del14/3/2016). Lagiurisprudenza di legittimità è, pertanto, orientata a salvaguardare l’effettività del diritto costituzionale di difesa e, quindi, a ritenere sussistente lo ius postulandi anche qualora la procura non sia conferita in calce o a margine dell’atto, purch é vi sia la riferibilità della volontà di conferire la rappresentanza ad un determinato soggetto. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno al riguardo posto in rilievo che “In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso”(Cass., U, n. 2075, del 19/1/2024). La corte territoriale ha, pertanto, errato nel dichiarare la inammissibilità dell’appello in presenza di una duplice procura: la prima,rilasciata in calce all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con la quale la parte conferiva al difensore il potere di rappresentarla e difenderla anche per la fase di gravame; la seconda, conferita per eventualmente ratificare il precedente conferimento di potere, certamente riferibile al gravame, nonostante aspetti di genericità. Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia,anche per le spese del giudizio di cassazione,alla Corte d’Appello
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